Lo STATUTO dei diritti DEL CONTRIBUENTE

NORMATIVA

www.altex.com - Il testo dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.


APPROFONDIMENTI

No alle sanzioni in caso di incertezza normativa

Diritto del contribuente in materia di conoscenza degli atti

Controlli fiscali automatizzati niente invio del risultato negativo


RASSEGNA STAMPA

Ordine dei dottori commercialisti di Milano - I Quaderni della scuola di alta formazione numero 2/2007


LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art.6 - Diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione

Art.10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art.12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali


ARTICOLO 6

Art.6 comma 4

Generale principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente.

4. Al contribuente non possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti
documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate   dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai  sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 

NEWS
4633 - Credito d'imposta R&S 2006: la mancata indicazione nel quadro RU non comporta la decadenza (Il Sole 24 ore - 8/5/2023)

Art.6 comma 5-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione

L'articolo è stato introdotto della legge 4 agosto 2022, n.122

LEGGE 4 agosto 2022, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 21  giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti  in  materia  di  semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00127)
(GU n.193 del 19-8-2022)

 Nel capo I  del  titolo  I,  dopo  l'articolo  6  sono  aggiunti  i seguenti:
    «Art.  6‐bis   (Comunicazione   di   conclusione   di   attivita' istruttoria al contribuente). ‐ 1. Dopo il comma  5  dell'articolo  6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto il seguente:       

"5‐bis. In  caso  di  esercizio  di  attivita'  istruttorie  di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso  sia stato   informato,   l'amministrazione   finanziaria   comunica    al contribuente, in forma semplificata, entro  il  termine  di  sessanta giorni  dalla  conclusione  della  procedura  di  controllo,  l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con  proprio provvedimento, individua le modalita' semplificate di  comunicazione, anche mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di  testo  indirizzata all'utenza  telefonica   mobile   del   destinatario,   della   posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con  il medesimo provvedimento sono definite le modalita'  con  le  quali  il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i  propri  dati al  fine  di  consentire   la   suddetta   comunicazione   in   forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo  non  pregiudica  l'esercizio  successivo  dei  poteri   di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai  sensi  delle  vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano alle liquidazioni  di  cui  agli  articoli  36‐bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54‐bis  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".   

Rassegna stampa

DL Semplificazioni: l'esito negativo dei controlli fiscali comunicato via sms (Fiscoetasse - 24.8.2022)


Art. 10.  (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) 
 
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 

NO ALLE SANZIONI IN CASO DI INCERTEZZA NORMATIVA O IN PRESENZA DI  ERRORI FORMALI

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria . Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

......

Le commissioni tributarie possono disapplicare le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione            delle disposizioni alle quali si  riferisce (Il Sole 24 Ore - 25/7/2022).

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Del giudice tributario e dei suoi ausiliari

Articolo 8

Errore sulla norma tributaria

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

......

A sua volta, anche il Dlgs 472/1997, mutuando dal Codice penale il cosiddetto principio della personalità, prevede all’articolo 6, comma 2, la non punibilità dell’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive  condizioni di incertezza  sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.  (Il Sole 24 Ore - 25/7/2022

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 8 gennaio 1998, n. 5

Decreto legislativo|| n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 6

Cause di non punibilità

Testo in vigore dal 20 marzo 2001

1. Se la violazione e` conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e` responsabile quando l'errore non e` determinato da colpa.[Le riIevazioni eseguite nel rispetto della continuita` dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche` relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. (1)

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa e` determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e` stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. (3)

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5 bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. (2)

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(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203 (G.U. 01.07.1998, n. 151).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7 D.lgs 26.01.2001, n. 32 (G.U. 05.03.2001, n. 53).

(3) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con la ordinanza indicata in epigrafe. (C.Cost. 03.12.2020, n. 261 ordinanza)


Articolo 12

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

In vigore dal 24/01/2012

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 92

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

PVC e SUCCESSIVO CONTRADDITORO

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. (1)(2)

Rassegna stampa relativa al punto 7 -  (Il sole 24 Ore  10/5/2023)

È valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente al Pvc, formulate ex articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000): ciò in quanto l’amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non anche di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo;


(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

(2) In base all?ordinanza della Corte Costituzionale n. 8 del 31 gennaio 2020 è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell?art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest?ultimo in relazione all?art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all?art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Rassegna stampa

Fiscooggi 22.3.2023 - Contraddittorio preventivo, opportuna l'estensione a livello generalizzato

 


CONTROLLI FISCALI AUTOMATIZZATI: NIENTE INVIO DEL RISULTATO NEGATIVO 

ITALIA OGGI 10.9.2002

Comunicazione dell'esito negativo del controllo fiscale: una norma dimezzata.

La mancata applicazione della nuova disposizione normativa introdotta nello Statuto del contribuenti ai controlli fiscali automatizzati riduce l'efficacia della stessa ad una minima parte dei controlli fiscali effettuati annualmente.


RASSEGNA STAMPA

NO ALLE SANZIONI IN CASO DI INCERTEZZA NORMATIVA O IN PRESENZA DI  ERRORI FORMALI

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria . Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

ItaliaOggi  10/1/2022

Sentenza della cassazione 40695 del 20 dicembre 2021.

Le sanzioni sono comunque dovute se sulla questione si sono già espressi la Cassazione, il ministero dell'economia e delle finanze, con circolare anche se ci sono dei contrasti tra i giudici di merito.