ANTIRICICLAGGIO

LEGISLATIVO 21 novembre 2007 , n. 231  

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
 
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I
Disposizioni comuni


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme
in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante
disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva
91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita e attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge comunitaria 2002, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante
attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
da attivita' illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare
gli articoli 21 e 22;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della
Banca d'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

ente decreto legislativo l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la
borsa;
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione
europea;
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385";
m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o
licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che
esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12,
comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a
mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo
accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli
obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi
previsti nel presente decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai
sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei
soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla
lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita'
equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza
fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione
effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario
regolamentato;
e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o
compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14,
ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e
13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento
di un incarico;
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto
della clientela;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la
data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del
documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale
o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento
dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un
semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e'
autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il
soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve
mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere
soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di
pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita'
determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non costituendo
esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il
soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine
di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o
hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro
familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono
notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di
cui all'allegato tecnico al presente decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni
persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno
dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una
societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in
un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra
persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione,
purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali
equivalenti;
q) "prestazione professionale": prestazione professionale o
commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati
agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui
inizia, che avra' una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante
nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati
all'articolo 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento,
prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce
in una sola operazione;
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale
sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g),
acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le
modalita' previste nel presente decreto;
u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la
persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o
un'attivita', individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato
tecnico al presente decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il
possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla
mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna
del titolo;
z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura
nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.

Art. 2.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
finalita' del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo
a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di
un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono
costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo
vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare
l'integrita' di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e' svolta in
coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 3.

Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla
collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in
esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e
procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della
clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di
conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e
di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle
disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire
la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle
informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria
attivita' istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1
rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto
e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al
rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al
rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o
alla transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve
essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle
dimensioni dei destinatari della presente normativa.

Art. 4.

Rapporti con il diritto comunitario

1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni
definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorita'
di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti
emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della
direttiva.

Capo II
Autorita'


Art. 5.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle
politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove
la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore,
gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il
30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo
stato dell'azione di prevenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di
sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001,
n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove
necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano
alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli
nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di
categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza
finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione
dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine
la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le
informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare
precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I
dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di
operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali
segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite,
di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o
confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto
al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato
di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con
gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di
stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi
anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri
sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Unita' di informazione finanziaria

1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e
indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia
disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della
UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La
Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei
ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la
responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del
Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della
medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di
onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario.
Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola
volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e
dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un
Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro
membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e
professionalita'. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto
del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso
spese. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza
almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione
dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa
alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.
5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro
dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta unitamente
a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e
alle risorse attribuite all'UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e
prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del
terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui
all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti
tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo
41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo
40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei
depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a
ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su
specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di
strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche
territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di
comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a
possibili attivita' di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e
dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di cinque giorni
lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini,
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
dandone immediata notizia a tali organi.

Art. 7.

Autorita' di vigilanza di settore

1. Le Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto
degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti
rispettivamente vigilati con le modalita' di cui all'articolo 53. I
soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano
contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono
vigilati dalla CONSOB.
2. Nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei poteri
regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le
Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni
circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e
degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui
all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1,
lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali
disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui
all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate
dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui
collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai
compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini
professionali competenti, secondo i principi e le modalita' previste
dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da
parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere
a) e c), iscritti nei propri albi, nonche' dei soggetti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal
presente decreto.
2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze,
partecipano all'attivita' di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente
previste nel presente decreto.
3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle
segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
effettua, altresi', ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a
verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto
e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di
operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla
normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti
ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti di cui al
comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi
1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati
nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.
5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei
confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi
compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i
poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

Art. 9.
Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Forze di
polizia

1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita' di
vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini
professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative
all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto
d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono
fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla
legislazione vigente. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di
vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo'
scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri
Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di
reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle
informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In
particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di
operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati,
utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente
comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e
12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla
autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita'
italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorita' dello
Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di
facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento
investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF
stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove
sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano,
anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed
in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali
forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste.
6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi
di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni
fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli
10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere
che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di
provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione
all'Autorita' di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di
loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto
d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo'
derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorita' di vigilanza e la
UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i
provvedimenti adottati.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi
in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al
compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti
dal codice penale o da altre disposizioni di legge.
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi
effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di
settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero
della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la
UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati
su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare
l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e
situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per
prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli
organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.

Capo III
Soggetti destinatari degli obblighi

 

Art. 10.

Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione
per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel
Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi':
a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di
strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al
possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o
registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita'
specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista
la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000,
n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e'
prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese
artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione
preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e'
prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere
precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.

Art. 11.

Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si
intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di
cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei
tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
previsto dall'articolo 106 del TUB;
n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere
precedenti aventi sede in uno Stato estero nonche' le succursali
italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate e delle
imprese di investimento;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del
TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del
TUB;
d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e
c) aventi sede all'estero.
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma
2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1,
lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d),
osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di
conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a
quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati
personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta
l'applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari
sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3,
adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli
obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari
a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in Paesi
terzi, sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.

Art. 12.

Professionisti

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti
commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale
attivita' in materia di contabilita' e tributi;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad
esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui
all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a),
b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della
posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti
di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo
il procedimento stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano
in relazione allo svolgimento della mera attivita' di redazione e/o
di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti
in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2,
primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 13.

Revisori contabili

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si
intendono:
a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 del TUF;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2.

Art. 14.

Altri soggetti

1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono
gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui
esercizio resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla
norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza
di cui all'articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di
cui all'articolo 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni
concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza
dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Titolo II
DEGLI OBBLIGHI

Capo I
Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione I
Disposizioni di carattere generale


Art. 15.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli
intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi
di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o
professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti
che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione
unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un
cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia
organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo
non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che
appaiono collegate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati
altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta
elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano
comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a
15.000 euro.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica
della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000
euro.

Art. 16.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei
professionisti e dei revisori contabili

1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi
di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria
attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria,
nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000
euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento
di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal
fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu'
operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o
non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della
clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa',
enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un
cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli
obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati
acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in
forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle
lettere a), d) ed e) del comma 1.

Art. 17.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri
soggetti

1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c)
ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attivita'
professionale, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal
cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo
pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano
effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che
appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un
cliente.

Art. 18.

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono
nelle seguenti attivita':
a) identificare il cliente e verificarne l'identita' sulla base
di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne
l'identita';
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.

Art. 19.

Modalita' di adempimento degli obblighi

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della
clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita'
di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente e
del titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento
d'identita' non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico,
prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in
cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale
o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una
societa' o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di
rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per
individuare e verificare l'identita' dei relativi rappresentanti
delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identita' del titolare
effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del
cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti
giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla
situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di
controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identita' del
titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono
decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui
titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti
ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o
della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni
concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza
che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio
cliente, delle sue attivita' commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e
tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato
di sicurezza finanziaria, puo' adottare, con proprio decreto,
disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al
comma 1.

Art. 20.

Approccio basato sul rischio

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti
commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto
continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o
transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al
presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita'
competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di
cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata
all'entita' del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti
osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i
seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attivita' svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento
dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della
controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale:
1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale posti in essere;
2) modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal
cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto
dell'operazione o del rapporto continuativo.

Art. 21.

Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti
destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del
titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la
propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e
aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Art. 22.

Modalita'

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a
tutti i nuovi clienti, nonche' previa valutazione del rischio
presente, alla clientela gia' acquisita.

Art. 23.

Obbligo di astensione

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non
sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c),
non possono instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire
operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al
rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere
e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del
Titolo II, Capo III.
3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono
dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una
relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e
inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione
sospetta.
4. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione
dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o
l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone
soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo
aver eseguito l'operazione.
5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c),
e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel
corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo
cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o
evitare un procedimento.

Art. 24.

Case da gioco

1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente
che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri
mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano
comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla
registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei
clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso,
indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a
decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalita' idonee a
ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di
cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
superiore a quello di cui al comma 1.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di cui al
successivo articolo 39 le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento
utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e),
procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni
cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di
ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di
gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la
moneta elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli obblighi
di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli
operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto
dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali
di accesso ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di
gioco e di riscossione sui medesimi conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di
pagamento utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle
connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo
ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le
suddette operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al
comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di
due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti
previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono
conservati, per il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori
di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi
dagli organi di controllo di cui all'articolo 53.
6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del
controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze,
riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta
l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati
dalle singole case da gioco.

Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela


Art. 25.

Obblighi semplificati

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli
obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2,
lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla
direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato
extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati
extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente
e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o
un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato
sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto
comunitario derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti
al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per
stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni
previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che
l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia
attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono
autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non
ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non
superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non
prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo
14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi
simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi
siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non
permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di
trasferire i propri diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2,
lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e'
ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non
ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e'
ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale
trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un
importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000
euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1781/2006;
e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno
basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che
soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a
norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se
autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le
modalita' di cui all'articolo 26.

Art. 26.

Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della
clientela

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' autorizzare
l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che
presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di
cui all'Allegato tecnico.

Art. 27.

Esclusioni

1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un
Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4,
della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto
non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate
del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni
che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea
a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela


Art. 28.

Obblighi rafforzati

1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure
rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un
rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e,
comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e
adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu'
fra le misure di seguito indicate:
a) a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o
informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la
certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione
di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla
direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia
effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente
creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della
clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza
fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione a un
rapporto in essere, purche' le informazioni esistenti siano
aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o
di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che
svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di
pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del
rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture
private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della
rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come
indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di
Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti
per comprendere pienamente la natura delle sue attivita' e per
determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualita'
della vigilanza cui e' soggetto; base, la sua reputazione e la
qualita';
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente
corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo
incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente
prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente
corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia
verificato l'identita' dei clienti che hanno un accesso diretto ai
conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di
adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le
prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti
in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo
incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente,
prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del
patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o
nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti
di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che
notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri
conti.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano
particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a
favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie
per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.

Sezione IV
Esecuzione da parte di terzi


Art. 29.

Ambito e responsabilita'

1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata
verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono
fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali
dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le
persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.

Art. 30.

Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della
clientela da parte di terzi

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano
comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e' fornita
idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i
quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano
conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in
relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona:
a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea, cosi' come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2,
lettere b), c), e d), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non
appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti
di altri professionisti.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra
il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del
conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il
professionista attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni
comunicate a distanza.
3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere
sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona,
che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che
deve procedere all'identificazione.
4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.
5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari
dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche
di comunicazione a distanza.
6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi
sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del
presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza
sulla sua identita'.
7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso
l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria di cui
all'articolo 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere
all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita'
finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza
contestuale del cliente.
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di
credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o
di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia,
l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni
legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano
specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano
conformemente regolate le modalita' di adempimento.

Art. 31.

Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di
terzi degli obblighi di adeguata verifica

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a),
i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli
obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o
finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che
soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i
documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi
da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e'
introdotto.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d),
i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c),
riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della
clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c),
eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3,
lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato
comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli
articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati
tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato
comunitario nel quale il cliente e' introdotto.

Art. 32.

Requisiti obbligatori per i soggetti terzi

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per "terzi" gli
enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e
persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che
soddisfino le condizioni seguenti:
a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria,
riconosciuta dalla legge;
b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e
obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a
quelli previsti dalla direttiva e siano soggetti alla sorveglianza
intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo
il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno
Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto.

Art. 33.

Esclusioni

1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma
dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del
presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese
terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).

Art. 34.

Obblighi dei terzi

1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari
del presente decreto ai quali il cliente e' introdotto le
informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e
di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del
cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su
richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente
decreto ai quali il cliente e' introdotto.
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la
legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a
quelli previsti dai due commi 1 e 2.

Art. 35.

Rapporti di esternalizzazione o di agenzia

1. La presente sezione non si applica ai rapporti di
esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del
servizio esternalizzato o l'agente sono considerati, ai sensi del
contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti al
presente decreto.

Capo II
Obblighi di registrazione


Art. 36.

Obblighi di registrazione

1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i
documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinche'
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per
corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra
Autorita' competente. In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del
cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti,
per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e
le prestazioni professionali, conservano le scritture e le
registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie
aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per
un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla
cessazione del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano,
con le modalita' indicate nel presente Capo, e conservano per un
periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione
professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del
cliente, unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto
del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di
un'operazione unica o di piu' operazioni che appaiono collegate o
frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia
dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del
soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale
eventualmente opera.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate
tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla
variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine
della prestazione professionale.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di
cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da
parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri
soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a
loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.
5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle
operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute
agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attivita' sono
espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato
dall'impresa.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui
al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti.

Art. 37.

Archivio unico informatico

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, lettera a), le societa' di revisione indicate
nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico
informatico.
2. L'archivio unico informatico e' formato e gestito in modo tale
da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle
informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il
mantenimento della storicita' delle informazioni, la possibilita' di
desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione. Esso deve
essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui
diversi destinatari, tenere conto delle peculiarita' operative dei
diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
3. L'istituzione dell'archivio unico informatico e' obbligatoria
solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico
informatico e' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio,
ferme restando le specifiche responsabilita' previste dalla legge a
carico del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo
l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo
possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un
unico centro di servizio affinche' un delegato possa trarre evidenze
integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto
all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica
e la separazione delle registrazioni relative a ciascun
intermediario.
6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai
rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle
operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici,
diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata
la possibilita' di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni
integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorita' di vigilanza
e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico
informatico.
8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2,
lettere b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalita'
semplificate di registrazione.

Art. 38.

Modalita' di registrazione per i professionisti di cui
all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i
soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1
possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio
nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La
documentazione, nonche' gli ulteriori dati e informazioni sono
conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela e' numerato progressivamente e
siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo
collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine
dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il
registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi
e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al
comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria
attivita' in piu' sedi, possono istituire per ciascuna di esse un
registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti
presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la
descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma
22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono
idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali,
adotta disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 39.

Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14,
comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera d) e lettera f), utilizzano i sistemi
informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria
attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al
comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa
richiesta.
3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo' essere
istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere
utilizzate le modalita' indicate nell'articolo 38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta
specifiche tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3
dell'articolo 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di
registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il
Ministero dell'interno.

Art. 40.

Dati aggregati

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1,
dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2,
lettera a), e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13,
comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati
aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire
l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di
determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un
approccio basato sul rischio e definisce le modalita' con cui tali
dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto
all'archivio unico informatico.

Capo III
Obblighi di segnalazione


Art. 41.

Segnalazione di operazioni sospette

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14
inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano
in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto
dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e
dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli
elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito
dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un
incarico.
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati
indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla
lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari
finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di
cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma
1, lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei
revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori
contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto
del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e)
e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro
dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono
sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza
finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile
prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla
segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal
compiere l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione,
tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della
normale operativita', o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per
gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli
obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e
in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.

Art. 42.

Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e
delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2

1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia
organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale
nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono
predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale
stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico
informatico.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto
operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario cui
compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la
clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare
del-l'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato le
operazioni di cui all'articolo 41.
3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono
all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la
segnalazione al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante, o
a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le
finalita' di cui all'articolo 41, comma 1.
4. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo
delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla
UIF prive del nominativo del segnalante.

Art. 43.

Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti

1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e
c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente
alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.
2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del
comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti
sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza
ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo
del segnalante.
2. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il
nominativo del segnalante per le finalita' di cui all'articolo 45,
comma 3.

Art. 44.

Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a)

1. Per le societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), il responsabile dell'incarico, cui compete la gestione
del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della
prestazione, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale
rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo
41.
2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la
segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto
dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili
dalle informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di
registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del
nominativo del segnalante.

Art. 45.

Tutela della riservatezza

1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41
adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti
e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone
sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare
dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2,
adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli
atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali
persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del
presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere
ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento
investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al
soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti
modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui
agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste
all'intermediario finanziario o alla societa' di revisione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi
dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine
competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non
si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di
cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e
14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate
misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le
eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di
informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la
UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli
ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita'
idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai
soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni
trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla
base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e
347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche
che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche puo' essere rivelata solo
quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si
procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di
atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identita' delle persone fisiche che hanno
effettuato le segnalazioni.

Art. 46.

Divieto di comunicazione

1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui
all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare
comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal
presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione
effettuata ai fini di accertamento investigativo, ne' la
comunicazione rilasciata alle autorita' di vigilanza di settore nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di
comunicazione previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al
soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione
sospetta o che e' in corso o puo' essere svolta un'indagine in
materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
gli intermediari finanziari appar-tenenti al medesimo gruppo, anche
se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure
equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che
svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in
qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi
terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle
previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni
che coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu'
soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il
divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli
intermediari o tra i soggetti in questione, a condizione che siano
situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto, fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati
personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma
1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto
un'attivita' illegale non concretizza la comunicazione vietata dal
comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma
dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, e' vietata la
comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Art. 47.

Analisi della segnalazione

1. La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli
studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il
profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle
operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla
base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla
base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai
sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorita' di vigilanza di
settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti
che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore
in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni
con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro
possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone
evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la
consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma
3, sulla base di protocolli d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale,
trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le
segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da
una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora
siano attinenti alla criminalita' organizzata.

Art. 48.

Flusso di ritorno delle informazioni

1. L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui
all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa
sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle
indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli
ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2.
2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3,
informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi
ulteriore corso investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito
della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al
Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i
fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito
dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito per
categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree
territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto agli
stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui
all'articolo 46, comma 1.

Titolo III
MISURE ULTERIORI


Art. 49.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e'
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento puo'
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui
al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il
pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo
comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210
dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle
banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non
trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o
superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste
Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di
importo inferiore a 5.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto,
dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non
trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o
cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a
titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata
deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,
possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati
identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati
rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari
in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati
all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei
dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati
medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234
del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il
loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A.
sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale
disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla
banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario
e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A.,
nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per
il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano
parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere
a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi
comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
procedura civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti
attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni
per le quali si avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo
quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti
della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il
tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono,
e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la
congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
il 30 aprile 2008.

Art. 50.

Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione
fittizia

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione fittizia e' vietata.
2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati
esteri e' vietata.

Art. 51.

Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
delle infrazioni di cui al presente Titolo

1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita',
hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro
trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione
deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li
accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne
effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione
abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro
soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di
trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il
soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non
e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

Titolo IV
VIGILANZA E CONTROLLI


Art. 52.

Organi di controllo

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi
speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il
comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione
comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente
decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di
settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma
2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attivita' o al
legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e
delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle
disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

Art. 53.

Controlli

1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle
rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti
organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte
dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati
nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e
delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe
intese con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente
decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei
soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli
intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera b) e d), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono
effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1,
svolgono l'attivita' ivi prevista fermo restando il potere di
eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di
prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai
casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo'
chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche'
di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione
amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le
rispettive attivita' di controllo e concordano le modalita' per
l'effettuazione degli accertamenti.

Art. 54.

Formazione del personale

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano
misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al
fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente
decreto.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione
finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di
finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi
seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I
Sanzioni penali


Art. 55.

Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I,
concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa da
2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore
dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto
per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica
false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la
multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore
dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di
cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto
e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di
cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un
anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano
assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare
l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h),
e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista
dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera
incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi, essendovi
tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46,
comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno
o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di
trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di
credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.

Capo II
Sanzioni amministrative


Art. 56.

Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o
adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c),
degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati
dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva
il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106
del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente
decreto legislativo.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della
sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145
del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera g), e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria
applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e'
quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195
del TUF.

Art. 57.

Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del
provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera
c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui
all'articolo 37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della
gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e
dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della
sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale
di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui
all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalita' di
registrazione di cui all'articolo 39 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di
operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata. Nei casi piu' gravi, tenuto conto
della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della
stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la
pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e
spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF
sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.

Art. 58.

Violazioni del Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per
cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma
12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49,
commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49,
commi 18 e 19, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al
40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del
presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto.

Art. 59.

Responsabilita' solidale degli enti

1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la
responsabilita' solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della
violazione non e' stato identificato ovvero quando lo stesso non e'
piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.

Art. 60.

Procedure

1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione
ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni
indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58,
provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo
per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo
non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non
e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per
altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di
contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni
precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente
l'illecito per cui si procede.
3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni
amministrative previste dal presente decreto e dal decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio
decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma
2, con le modalita' indicate dal decreto del Presidente della
Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti
sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al
presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF
per un periodo di dieci anni.
6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono
comunicati alle autorita' di vigilanza, alla UIF e agli ordini
professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6
avvengono per via telematica.

Capo III
Disposizioni finali


Art. 61.

Regolamento (CE) n. 1781/2006

1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7),
del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di
verifica della completezza dei dati informativi relativi
all'ordinante, nonche' quelli relativi alla loro registrazione e
conservazione previsti dal medesimo regolamento.
2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle
misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi
di pagamento di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE)
n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti
dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto
una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati
informativi relativi all'ordinante, previsti dalla raccomandazione
speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazione (GAFI). La
presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di
fondi superiore a mille euro o mille USD.
3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi
di pagamento.

Art. 62.

Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri,
con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti
all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai
successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle
leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto
1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti
giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle
imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione
del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti
dell'Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto
di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con
mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza
pregiudizio del trattamento economico e previdenziale gia'
riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma
2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in
via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio
italiano dei cambi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
1° gennaio 2008.

Art. 63.

Modifiche a disposizioni normative vigenti

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le
seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";
b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite
le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome
di terzi".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole:
"sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti
"sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale".
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
25-septies e' inserito il seguente:
"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati
di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso
in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto
per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000
quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero
della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.".
4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il
seguente articolo:
"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il
pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui
all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di
indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre
utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al
sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".
6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa" sono inserite le seguenti: ", dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".

Art. 64.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15,
nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di
attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi
regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n.
146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000
e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Art. 65.

Allegato tecnico

1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta
applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa
riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente
decreto.
2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o integrato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria.

Art. 66.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e
39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli
articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e'
modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di
pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio,
oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche'
stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori
persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera p).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio
decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.
8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis)
antiriciclaggio.".
9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera o), adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7
e 8 del medesimo articolo e secondo le modalita' e i termini ivi
previsti.

Art. 67.

Norme di coordinamento

1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente
decreto.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli
articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 68.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei
compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato tecnico

Art. 1.

Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti
cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice
Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di
altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono
generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze
eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di
amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di
alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o
vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari
di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a)
a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo
e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone
di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa
riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarita'
effettiva congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi altra stretta
relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di
entita' giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto
a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di
obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una
persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un
periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto
non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Art. 2.

Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di societa':
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il
possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto in seno a tale entita' giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove
la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione
al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in
altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica;
b) in caso di entita' giuridiche quali le fondazioni e di
istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono
fondi:
1) se i futuri beneficiari sono gia' stati determinati, la
persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o
piu' del patrimonio di un'entita' giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entita' giuridica non
sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui
interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un
controllo sul 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita'
giuridica.

Art. 3.

Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per
l'identificazione

1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti
d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori
d'eta' si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a
nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei confronti
del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche
da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una foto
autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati
nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela,
gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Art. 4.

Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata
verifica della clientela

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e
prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo,
s'intendono:
a) autorita' o organismi pubblici che agiscano come clienti, a
condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche
conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle
Comunita' europee o alla legislazione secondaria della Comunita'
europea;
2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile,
trasparente e certa;
3) le attivita' del cliente, cosi' come le sue pratiche
contabili, siano trasparenti;
4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione
europea o alle autorita' di uno Stato comunitario, ovvero esistano
procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica
dell'attivita' del cliente;
b) entita' giuridiche diverse dalle autorita' o organismi
pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come
clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti
requisiti:
1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie
che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della
direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione
nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile,
trasparente e certa;
3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto
un'autorizzazione per esercitare le attivita' finanziarie e
l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorita' competenti
non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e
l'onorabilita' delle persone che dirigono o dirigeranno
effettivamente l'attivita' di tale entita' o del suo titolare
effettivo;
4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo
37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita'
competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione
nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove
applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione
nazionale;
5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da
parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive, compresa la possibilita' di adeguate misure
amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;
c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino
tutti i seguenti requisiti:
1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto
del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva
2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che
imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e
la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione
dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;
4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il
prodotto;
5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non
possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso,
invalidita', sopravvivenza a una predeterminata eta' avanzata o
eventi analoghi;
6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono
l'investimento di fondi in attivita' finanziarie o crediti, compresa
l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del
prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo
termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati
come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano
utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato
durante la relazione contrattuale.
1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica
soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse
non soddisfino i criteri per proprio conto.
2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3,
l'attivita' esercitata dal cliente e' soggetta a vigilanza da parte
delle autorita' competenti. In questo contesto per vigilanza si
intende quella basata sui poteri di controllo piu' intensi, compresa
la possibilita' di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni
possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e
registrazioni e comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le
soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente
decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di
risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma,
negli altri casi la soglia massima e' 15.000 euro. E' possibile
derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al
finanziamento di attivita' materiali e quando la titolarita' legale
ed effettiva delle attivita' non venga trasferita al cliente fino
alla conclusione della relazione contrattuale, purche' la soglia
stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione
unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi
25.000 euro all'anno.
4. Si puo' derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c),
numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano
determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalita'
di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo
Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui
utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorita'
pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo
nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione
della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso,
questa soglia puo' essere stabilita nella forma di un ammontare
massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui
alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle
finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita' di tali
clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono
essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro
natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i
prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non
possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo se
le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo
puo' non essere basso.