NORMATIVA
Articolo 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
[Aggiornato al 01/12/2021]
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Dispositivo dell'art. 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, (LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALL'OBBLIGO) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, (CARTELLE SUPERIORI AD € 5.000,00) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, (PROCEDURA CHE DEVE ESSERE SEGUITA) non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018(1).
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito(2).
Note
(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 36, comma 2-undecies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Art. 3
Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo
perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle
entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che
a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.