INDICE DEL DECRETO 11 marzo 2022
Art.4 Dati e informazioni oggetto di comunicazione
Art.5 Accesso da parte delle autorità
Art.6 Accesso da parte dei soggetti obbligati
Art.7 Accesso da parte di altri soggetti
Art.8 Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
Art.9 Rapporti con l'agenzia delle entrate e con gli uffici territoriali del governo
Art.10 Modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri
Art.11 Trattamento dei dati e sicurezza
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2022, n. 55  
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso
e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla
titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di
persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
(22G00060)
(GU n.121 del 25-5-2022) 
  Vigente al: 9-6-2022 
  
Sezione I 
 Disposizioni generali
 IL MINISTRO 
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 di concerto con 
 
 IL MINISTRO 
 DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1°
agosto 2006;
Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante:
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva
(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura
regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso
con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021; 
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021
e del 9 marzo 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022; 
 
 Adotta 
 il seguente regolamento: 
 
 Art. 1 
 
 Definizioni 
 
 1. Nel presente decreto: 
 a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231; 
 b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
 a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che,
per le finalita' del presente decreto, e' diretta unicamente al
registro delle imprese; 
 b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4,
lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano
nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla
titolarita' effettiva, le circostanze eccezionali ai fini
dell'esclusione dell'accesso; 
 c) dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la
titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla
residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale; 
 d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il
fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che
esercitano diritti, poteri, e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della
Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto
antiriciclaggio; 
 e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle
Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
 f) imprese dotate di personalita' giuridica: le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' per azioni, le societa' in
accomandita per azioni e le societa' cooperative; 
 g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione
nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e
funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei
trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad
uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il
perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma
5-bis, del decreto antiriciclaggio; 
 h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e
le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la
personalita' giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361; 
 i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto
dall'articolo 2188 del codice civile; 
 l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro
delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica e di persone
giuridiche private; 
 m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro
delle imprese, recante le informazioni sulla titolarita' effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali,
nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana; 
 n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati
nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 
 o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalita'
giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e'
riconducibile la proprieta' diretta o indiretta ai sensi
dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
 p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i
soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio; 
 q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i
soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del
decreto antiriciclaggio; 
 r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati
dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto
antiriciclaggio; 
 s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle
imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580; 
 t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi
generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del
sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
NOTE 
 Avvertenza: 
 - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
 dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
 decreti del Presidente della Repubblica e sulle
 pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
 europee (GUUE). 
 Note alle premesse 
 - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
 del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
 dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
 finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
 (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la
 direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
 e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
 - La direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
 del Consiglio del 30 maggio 2018 , che modifica la
 direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
 Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
 dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
 finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
 novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
 Consiglio del 26 giugno 2013, e' pubblicata nella G.U.U.E.
 19 giugno 2018, n. L 156. 
 - Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,
 concernente modifiche ed integrazioni ai decreti
 legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti
 attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
 attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la
 direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
 del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
 finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
 2009/138/CE e 2013/36/UE, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252. 
 - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa
 alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
 di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
 finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
 direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del
 regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
 che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
 regolamento (CE) n. 1781/2006», e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O.. 
 - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
 recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
 la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
 scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
 di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in
 particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2,
 lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis)», e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
 290, S.O.. 
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 recante: «Codice in materia di protezione dei dati
 personali, recante disposizioni per l'adeguamento
 dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
 al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
 95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
 2003, n. 174, S.O.. 
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28
 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
 legislative e regolamentari in materia di documentazione
 amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
 febbraio 2001, n. 42, S.O.. 
 - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
 della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
 ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare: 
 a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
 nonche' dei regolamenti comunitari; 
 b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
 decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
 quelli relativi a materie riservate alla competenza
 regionale; 
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge; 
 d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
 amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
 dalla legge; 
 e). 
 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
 Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
 parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
 entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
 regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
 riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
 le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
 l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
 determinano le norme generali regolatrici della materia e
 dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
 dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
 regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
 autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie di competenza di piu' ministri, possono essere
 adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
 dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
 registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale. 
 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
 dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
 modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
 criteri che seguono: 
 a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
 i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
 dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione; 
 b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
 generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
 tra strutture con funzioni finali e con funzioni
 strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
 secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
 funzionali; 
 c) previsione di strumenti di verifica periodica
 dell'organizzazione e dei risultati; 
 d) indicazione e revisione periodica della consistenza
 delle piante organiche; 
 e) previsione di decreti ministeriali di natura non
 regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
 generali. 
 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
 delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
 di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
 all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
 loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
 o sono comunque obsolete.» 
 
 Note all'art. 1: 
 - Per i riferimenti al legislativo 21 novembre 2007, n.
 231 si veda nelle note alle premesse. 
 - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
 dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28
 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
 legislative e regolamentari in materia di documentazione
 amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
 - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
 dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
 sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
 imprese, la valorizzazione dell'istruzione
 tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli): 
 «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
 dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
 d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
 delle imprese, per via telematica o su supporto
 informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
 cui al presente articolo. 
 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
 tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
 l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
 sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
 assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
 comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
 codice fiscale e della partita IVA. 
 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
 rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
 l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
 sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
 amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
 della comunicazione unica. 
 4. Le amministrazioni competenti comunicano
 all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
 per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
 partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
 ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
 registrate. 
 5. La procedura di cui al presente articolo si applica
 anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
 d'impresa. 
 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
 amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
 formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
 fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
 agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
 associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
 tecnico ai soggetti privati interessati. 
 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
 economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
 entrata in vigore della legge di conversione del presente
 decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
 innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
 delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
 individuato il modello di comunicazione unica di cui al
 presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
 dei ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
 nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
 dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
 del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
 dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
 successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
 data di entrata in vigore della legge di conversione del
 presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
 l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
 articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
 interessati e quelle per l'immediato trasferimento
 telematico dei dati tra le amministrazioni interessate,
 anche ai fini dei necessari controlli. 
 8. La disciplina di cui al presente articolo trova
 applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
 abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
 restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
 mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
 alle amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
 presente articolo secondo la normativa previgente. 
 10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
 telematico da parte delle imprese individuali,
 relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
 misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
 dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
 successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
 comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
 Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
 Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
 quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto.» 
 - Si riporta il testo degli articoli 3, 20, 21 e 22 del
 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
 della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
 dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
 riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
 finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): 
 «Art. 3. (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni
 di cui al presente decreto si applicano alle categorie di
 soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
 persone fisiche ovvero persone giuridiche. 
 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
 e finanziari: 
 a) le banche; 
 b) Poste italiane S.p.a.; 
 c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
 dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
 d) gli istituti di pagamento come definiti
 dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP); 
 e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
 definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
 f) le societa' di gestione del risparmio, come
 definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
 g) le societa' di investimento a capitale variabile,
 come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF
 (SICAV); 
 h) le societa' di investimento a capitale fisso,
 mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
 comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); 
 i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; 
 l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
 dall'articolo 106 TUB; 
 m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
 n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami
 di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
 o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo
 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
 rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
 p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
 dell'articolo 111 TUB; 
 q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
 112 TUB; 
 r). 
 s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
 ai sensi dell'articolo 106 TUB; 
 t) le succursali insediate di intermediari bancari e
 finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
 amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
 Stato terzo; 
 u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
 presente comma aventi sede legale e amministrazione
 centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
 succursale sul territorio della Repubblica italiana; 
 v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
 TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
 all'articolo 18-ter TUF. 
 2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
 crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
 comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
 dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
 conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
 cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
 ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
 nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
 societa'. 
 3. Rientrano nella categoria di altri operatori
 finanziari: 
 a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
 nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui
 alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
 b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
 previsto dall'articolo 128-sexies TUB; 
 c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
 nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
 TUB; 
 d) i soggetti che esercitano professionalmente
 l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
 negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
 iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
 previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
 4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
 nell'esercizio della professione in forma individuale,
 associata o societaria: 
 a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
 commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
 consulenti del lavoro; 
 b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
 periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
 professionale, anche nei confronti dei propri associati o
 iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
 ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
 commercianti, CAF e patronati; 
 c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
 dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
 finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
 clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
 operazioni riguardanti: 
 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
 reali su beni immobili o attivita' economiche; 
 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
 altri beni; 
 3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
 libretti di deposito e conti di titoli; 
 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
 costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
 societa'; 
 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
 di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
 d) i revisori legali e le societa' di revisione
 legale con incarichi di revisione legale su enti di
 interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
 intermedio; 
 e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
 incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
 enti sottoposti a regimi intermedio. 
 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
 finanziari: 
 a) i prestatori di servizi relativi a societa' e
 trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui
 ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo; 
 b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
 di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
 opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
 commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
 e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
 all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
 anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
 superiore a 10.000 euro; 
 c) i soggetti che conservano o commerciano opere
 d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
 delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
 all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
 anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
 superiore a 10.000 euro; 
 d) gli operatori professionali in oro di cui alla
 legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
 e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
 mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
 registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
 intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
 caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
 canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; 
 f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
 e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
 di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
 di cui all'articolo 134 TULPS; 
 g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
 civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
 2009, n. 69; 
 h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
 stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
 della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
 dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; 
 i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
 valuta virtuale; 
 i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio
 digitale. 
 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
 di gioco: 
 a) gli operatori di gioco on line che offrono,
 attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
 telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
 concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
 b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
 anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
 titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
 concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
 c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
 presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
 vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
 decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
 applicano anche alle succursali insediate nel territorio
 della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
 commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
 e amministrazione centrale in uno Stato estero. 
 8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
 finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
 regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
 gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
 finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
 gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
 strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
 sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
 strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
 presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
 sospette e comunicazioni oggettive. 
 9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
 dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
 al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
 attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
 prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
 materia di protezione dei dati personali. 
 9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
 succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
 disposizioni nazionali di recepimento della normativa
 europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
 per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
 in vigore nel medesimo Stato membro.» 
 «Art. 20. (Criteri per la determinazione della
 titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone
 fisiche) - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi
 dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
 persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la
 proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
 controllo. 
 2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di
 capitali: 
 a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
 titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
 del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
 b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la
 titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore
 al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il
 tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
 interposta persona. 
 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto
 proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
 la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile
 la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare
 effettivo coincide con la persona fisica o le persone
 fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il
 controllo del medesimo in forza: 
 a) del controllo della maggioranza dei voti
 esercitabili in assemblea ordinaria; 
 b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
 un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
 c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali
 che consentano di esercitare un'influenza dominante. 
 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica
 privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
 come titolari effettivi: 
 a) i fondatori, ove in vita; 
 b) i beneficiari, quando individuati o facilmente
 individuabili; 
 c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
 direzione e amministrazione. 
 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai
 precedenti commi non consenta di individuare univocamente
 uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo
 coincide con la persona fisica o le persone fisiche
 titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
 o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
 amministrazione o direzione della societa' o del cliente
 comunque diverso dalla persona fisica. 
 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
 verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
 titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al
 titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle
 ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
 effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
 articolo.» 
 «Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
 sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
 - 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
 all'iscrizione nel registro delle imprese di cui
 all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
 private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
 giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
 informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
 esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
 bollo, al registro delle imprese, ai fini della
 conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
 delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
 medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
 civile. 
 2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
 a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
 Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
 informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
 investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
 nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
 Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
 b) alla Direzione nazionale antimafia e
 antiterrorismo; 
 c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
 proprie attribuzioni istituzionali; 
 d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
 fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
 perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
 decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
 concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
 adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
 previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
 segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
 1993, n. 580; 
 f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
 segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
 il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
 cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
 all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
 e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
 informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
 escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
 titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
 rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
 intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
 persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
 per caso e previa dettagliata valutazione della natura
 eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
 al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
 motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
 europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
 comma 5. 
 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a
 fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del
 decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
 o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
 tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
 registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
 medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
 o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
 comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
 persona per conto del fiduciario o della persona che
 esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
 giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
 esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese,
 ai fini della relativa conservazione. L'omessa
 comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
 punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
 del codice civile. 
 4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22,
 comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi
 trust e' consentito: 
 a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
 alcuna restrizione; 
 b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
 rispettive attribuzioni istituzionali, previste
 dall'ordinamento vigente; 
 c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
 fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
 perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
 decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
 concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
 adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
 previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
 segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
 1993, n. 580; 
 d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di
 cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
 ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
 diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e
 differenziato, nei casi in cui la conoscenza della
 titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
 un interesse corrispondente ad una situazione
 giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
 e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
 effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
 diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
 rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
 con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
 rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
 informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
 escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
 titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
 rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
 intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
 persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
 per caso e previa dettagliata valutazione della natura
 eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
 al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
 motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
 europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
 comma 5. 
 5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
 delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
 economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
 personali, sono stabiliti: 
 a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
 effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
 delle persone giuridiche private e dei trust e degli
 istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
 territorio della Repubblica italiana da comunicare al
 registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
 entro cui effettuare la comunicazione; 
 b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla
 titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita'
 giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e
 degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
 territorio della Repubblica italiana sono rese
 tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma
 2, lettera a); 
 c) le modalita' di consultazione delle informazioni
 da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
 accreditamento; 
 d) i termini, la competenza e le modalita' di
 svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
 delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
 sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
 di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
 tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
 opposto dall'amministrazione procedente; 
 e) con specifico riferimento alle informazioni sulla
 titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
 dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti
 giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
 tra il registro delle imprese e le basi di dati, relative
 alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici
 territoriali del Governo nonche' quelle di cui e' titolare
 l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
 se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti
 istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
 le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in
 quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
 dirette o indirette; 
 e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
 obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
 rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
 effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
 informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
 acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
 attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
 clientela; 
 e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
 centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
 della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
 del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
 aspetti di diritto societario, al fine di garantire
 l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
 commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
 istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
 delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
 di enti giuridici e trust. 
 6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
 dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
 aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
 modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
 7. La consultazione dei registri di cui al presente
 articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
 rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
 sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
 dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
 7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
 di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
 adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
 conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
 predetti registri ovvero conservano un estratto dei
 registri idoneo a documentare tale iscrizione.» 
 «Art. 22 (Obblighi del cliente). - 1. I clienti
 forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita',
 tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
 consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
 di adeguata verifica. 
 2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
 imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
 giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo
 non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate,
 accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
 le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli
 adempimenti strumentali all'adeguata verifica della
 clientela. 
 3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
 imprese dotate di personalita' giuridica tenute
 all'iscrizione nel registro delle imprese di cui
 all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura
 degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo,
 individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di
 quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci,
 dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative
 all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui
 l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
 dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato
 a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine
 alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
 a cura degli amministratori, a seguito di espressa
 richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda
 necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
 L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
 agli amministratori le informazioni da questi ritenute
 necessarie per l'individuazione del titolare effettivo
 ovvero l'indicazione di informazioni palesemente
 fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di
 voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo
 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente
 assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in
 quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 
 4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
 persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel
 Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
 successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
 in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la
 rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
 al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo
 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto,
 dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni
 altra comunicazione o dato a loro disposizione. 
 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi
 della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che
 esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in
 istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti
 sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e
 detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate
 sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto
 giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative
 all'identita' del costituente o dei costituenti, del
 fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani
 ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove
 esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle
 altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
 o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra
 persona fisica che esercita, in ultima istanza, il
 controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto
 giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o
 indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust
 espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e
 facolta' equivalenti in istituti giuridici affini
 conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
 cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e
 le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui
 all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi
 fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto
 continuativo o professionale ovvero eseguono una
 prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai
 soggetti obbligati. 
 5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si
 considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e
 gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano
 effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi,
 anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno
 scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
 proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o
 per il perseguimento di uno specifico fine. 
 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le
 informazioni di cui al presente articolo, acquisite
 nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica
 della clientela, siano prontamente rese disponibili alle
 autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per
 l'esercizio delle rispettive attribuzioni.» 
 - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
 «Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio,
 industria, artigianato e agricoltura). - 1. L'Unioncamere,
 ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e
 rappresenta gli interessi generali delle camere di
 commercio e degli altri organismi del sistema camerale
 italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per
 il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
 partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
 consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato
 e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
 n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a
 partecipazione pubblica, a societa', servizi e attivita' di
 interesse delle camere di commercio e delle categorie
 economiche. 
 2. L'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni
 eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo
 economico. 
 3. Al fine del coordinamento delle iniziative,
 l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello
 Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con
 le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in
 rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono
 chiamati ad attuarli. 
 4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli
 organismi del sistema camerale per l'esercizio delle
 funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve
 le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali
 e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello
 sviluppo economico per la definizione di standard nazionali
 di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in
 relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi
 servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese e cura un
 sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello
 sviluppo economico ai fini delle attivita' di competenza. 
 5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto
 dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare
 competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere
 di commercio ed e' approvato con decreto del Ministro dello
 sviluppo economico. 
 6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio,
 come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
 amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di
 componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
 camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di
 cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre
 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello
 stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello
 sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla
 Conferenza Unificata. 
 7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e'
 rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi,
 trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti
 di segreteria delle camere di commercio. 
 8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere
 e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente
 con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
 rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo
 inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di
 accordo raggiunte sono sottoposti a verifica
 rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita'
 con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero
 dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della
 funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di
 Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto
 collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
 e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con
 esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo
 I dello stesso, nonche' ai principi desumibili dal decreto
 legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.» 
 «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
 presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
 imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
 informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
 le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
 nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
 il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
 Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
 direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
 relativa vigilanza. 
 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
 imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
 codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
 legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
 articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
 scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
 in materia di impresa, e nominati dal presidente del
 Tribunale competente per territorio e presso cui e'
 istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
 su indicazione del presidente della medesima sezione. 
 4. Gli uffici delle Camere di commercio della
 circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
 tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
 nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
 dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
 commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
 tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
 requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
 dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
 propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
 della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
 conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
 le camere di commercio interessate e del Ministero dello
 sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
 integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
 dalle camere di commercio di appartenenza. 
 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
 certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
 agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
 gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
 imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
 modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
 per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
 unico sistema informativo nazionale, garantendo la
 tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
 nazionale. 
 6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
 proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
 con il Ministro della giustizia e con Ministro per la
 semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
 disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
 6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
 della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
 modificazioni.»
Art. 2 
 
 Oggetto e finalita' 
 
 1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso
del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con
modalita' esclusivamente telematiche: 
 a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle
imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone
giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la
loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella
sezione speciale del registro delle imprese; 
 b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte
delle Autorita', dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque
persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di
interessi diffusi; 
 c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria
rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita'; 
 d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle
informazioni.
 
 Art. 3 
 
Modalita' e termini della comunicazione, variazione e conferma dei
 dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva 
 
 1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalita'
giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui e'
attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone
giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese
della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le
informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi
dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la
loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro
delle imprese.
2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica
all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla
titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5,
del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione
nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni
dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva
entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a
variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma
dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della
prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione
o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica
possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del
bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale
ricevuta.
4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva sono resi
mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, e'
utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con
decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3
dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della
comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli
articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' adottato ed
entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione
del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e
all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta
l'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle
informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e
delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di
cui al presente comma.
7. Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta
giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti
giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data,
provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni
dalla loro costituzione.
8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi
disciplinate sono perentori.
9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto
dal gestore.
Note all'art. 3: 
 - Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 21
 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1. 
 - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
 materia di documentazione amministrativa): 
 «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
 certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
 anche contestuali all'istanza, sottoscritte
 dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
 certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
 fatti: 
 a) data e il luogo di nascita; 
 b) residenza; 
 c) cittadinanza; 
 d) godimento dei diritti civili e politici; 
 e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
 libero; 
 f) stato di famiglia; 
 g) esistenza in vita; 
 h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
 dell'ascendente o discendente; 
 i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
 pubbliche amministrazioni; 
 l) appartenenza a ordini professionali; 
 m) titolo di studio, esami sostenuti; 
 n) qualifica professionale posseduta, titolo di
 specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
 aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
 o) situazione reddituale o economica anche ai fini
 della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
 da leggi speciali; 
 p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
 con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
 q) possesso e numero del codice fiscale, della
 partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
 dell'anagrafe tributaria; 
 r) stato di disoccupazione; 
 s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
 t) qualita' di studente; 
 u) qualita' di legale rappresentante di persone
 fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
 v) iscrizione presso associazioni o formazioni
 sociali di qualsiasi tipo; 
 z) tutte le situazioni relative all'adempimento
 degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
 foglio matricolare dello stato di servizio; 
 aa) di non aver riportato condanne penali e di non
 essere destinatario di provvedimenti che riguardano
 l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
 prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
 amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
 della vigente normativa; 
 bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
 a procedimenti penali; 
 bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
 provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
 amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
 n. 231; 
 cc) qualita' di vivenza a carico; 
 dd) tutti i dati a diretta conoscenza
 dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
 ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
 fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
 «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
 notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
 qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'articolo 38. (R) 
 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
 diretta conoscenza. 
 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
 qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
 nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
 presupposto necessario per attivare il procedimento
 amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
 riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
 personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
 medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva.» 
 - Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 18, del
 decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29
 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
 registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
 civile): 
 «Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). -
 1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle
 imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera
 di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
 sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione,
 redatta secondo il modello approvato con decreto del
 Ministro. 
 2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con
 rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica
 ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1
 e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata
 all'ufficio del luogo ove e' la sede principale
 dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria
 dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata
 comunicazione della domanda all'altro ufficio. 
 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti
 e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 
 4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con
 sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura
 privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi
 e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato
 in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice
 civile. 
 5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art.
 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono comunicati, per
 iscritto, al richiedente al momento della presentazione
 della domanda. 
 6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio
 accerta: 
 a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; 
 b) la regolarita' della compilazione del modello di
 domanda; 
 c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale
 si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; 
 d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge
 prescrive la presentazione; 
 e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla
 legge per l'iscrizione. 
 7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla
 legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1,
 lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque
 entro il termine di dieci giorni dalla data di
 protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla
 meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici.
 L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
 dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione
 del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
 dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di
 domanda. 
 9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel
 registro devono altresi' indicare il nome del responsabile
 dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora
 dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove
 esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro
 delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
 di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli
 effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
 di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
 della presentazione della domanda di iscrizione, ove
 riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice
 fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f),
 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
 in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo
 genera. 
 10. In caso di trasferimento della proprieta' o del
 godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione
 e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel
 quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in
 cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a
 registrazione, al registro delle imprese nel quale e'
 iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve
 indicare nella domanda anche i dati di identificazione
 dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non
 imprenditore, possa essere individuata attraverso la
 consultazione del registro. 
 11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il
 richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
 integrare la documentazione assegnando un congruo termine,
 trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta
 l'iscrizione. 
 12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e'
 comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua
 adozione, con lettera raccomandata. 
 13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso
 o il decreto del giudice del registro non gravato di
 ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal
 cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla
 scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro
 due giorni dalla comunicazione. 
 14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art.
 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con
 modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di
 grazia e giustizia e il Ministero dell'industria,
 acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione
 della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
 impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
 delle imprese.» 
 «Art. 14 (Procedimento di deposito). - 1. Per il
 deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente
 presenta all'ufficio della camera di commercio della
 provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda
 redatta secondo il modello approvato con decreto del
 Ministro dell'industria, datata e sottoscritta. 
 2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati
 previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ,
 sono comunicati per iscritto al richiedente al momento
 della presentazione della domanda. 
 3. 
 4. 
 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile,
 il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di
 iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo
 e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua
 redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono
 eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il
 procedimento di iscrizione e di deposito. 
 6. L'ufficio accerta: 
 a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda,
 se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge; 
 b) la regolarita' della compilazione del modello di
 domanda; 
 c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il
 deposito, all'atto per il quale il deposito e' prescritto
 dalla legge; 
 d) la presentazione degli altri documenti richiesti
 dalla legge. 
 7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni
 di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e
 procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione
 dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla
 memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle
 imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto
 deposito. 
 8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile
 se il bilancio e' spedito per posta, l'avviso di
 ricevimento della raccomandata costituisce prova
 dell'avvenuta presentazione. 
 9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi
 3 e 11, del presente regolamento. 
 10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli
 articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.» 
 «Art. 18 (Procedimento di iscrizione nelle sezioni
 speciali). - 1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali
 del registro delle imprese, il richiedente deve presentare,
 entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o
 dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della
 camera di commercio della provincia nella quale
 l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la
 sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
 decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti
 dallo stesso. 
 2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore
 individuale deve comprendere le seguenti indicazioni: 
 a) il cognome e il nome, il luogo e la data di
 nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il
 codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore; 
 b) la ditta; 
 c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se
 trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il
 numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se
 trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e
 coltivazioni; 
 d) la sede dell'impresa. 
 3. L'imprenditore individuale deve richiedere
 l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi
 sopra indicati e della cessazione dell'attivita' della
 impresa entro trenta giorni da quello in cui le
 modificazioni o la cessazione si verificano. 
 4. La domanda di iscrizione delle societa' semplici e'
 presentata dagli amministratori, corredata del contratto
 sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni: 
 a) il cognome e il nome, il luogo e la data di
 nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il
 numero di codice fiscale dei soci; 
 b) la ragione sociale e il codice fiscale della
 societa'; 
 c) i soci che hanno l'amministrazione e la
 rappresentanza della societa'; 
 d) la sede della societa' e le eventuali sedi
 secondarie; 
 e) l'oggetto sociale; 
 f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo
 valore; 
 g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci
 d'opera; 
 h) le norme secondo le quali gli utili devono essere
 ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle
 perdite; 
 i) la durata della societa'. 
 5. Gli amministratori della societa' semplice devono
 richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto
 sociale e dello scioglimento della societa' con
 l'indicazione delle generalita' degli eventuali
 liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e
 dallo scioglimento. 
 6. In caso di contratto verbale, la domanda di
 iscrizione o di modificazione o di cancellazione della
 societa' semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci. 
 7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in
 quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.»
Art. 4 
 
 Dati e informazioni oggetto di comunicazione 
 
 1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e
informazioni sulla titolarita' effettiva contiene: 
 a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche
indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2,
3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di
personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22,
comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini; 
 b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese
dotate di personalita' giuridica: 
 1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da
parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza
dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di
esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di
rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente,
esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai
sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
 c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone
giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali
successive variazioni: 
 1) la denominazione dell'ente; 
 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede
amministrativa dell'ente; 
 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
 d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente
ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche
nel caso di eventuali successive variazioni: 
 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione
del trust o dell'istituto giuridico; 
 e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini
dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo
periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto
antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta
elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7,
comma 3, nella qualita' di controinteressato; 
 f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di
responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste
dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.
2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede
all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita'
effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa,
ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di
commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema
informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di
cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle
specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto
dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonche' ai controlli
sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
Note all'art. 4: 
 - Per il testo degli artt. 20 21 e 22 del decreto
 legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note
 all'art. 1. 
 - Si riporta il testo dell'articolo 48 del Presidente
 della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
 di documentazione amministrativa): 
 «Art 48 (Disposizioni generali in materia di
 dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni
 sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
 che sostituiscono. 
 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
 necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
 che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei
 moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
 le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
 penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
 falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
 modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10
 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
 sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
 relativa formula nei moduli per le istanze.» 
 - Si riporta il testo dell'articolo 2630 del codice
 civile: 
 «Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce,
 comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per
 legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in
 un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
 denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
 imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
 corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
 prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e
 quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa
 pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
 comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
 successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
 sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
 Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
 sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
 terzo.» 
 - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
 sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
 novembre 1981, n. 329, S.O.
Sezione II 
 Accesso ai dati e alle informazioni
Art. 5 
 
 Accesso da parte delle autorita' 
 
 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c)
e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio
accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva
presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro
delle imprese.
2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1
sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna
autorita' di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali
convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del
collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema
informatico del gestore nonche' le modalita' di identificazione,
modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori
abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente,
attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo
2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti
abilitati all'accesso.
3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria,
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione
di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia.
4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del
decreto antiriciclaggio, le medesime autorita' trasmettono alla
Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il
sistema informatico del gestore e secondo le modalita' tecniche e
informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2,
un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA,
con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione
speciale del registro e' effettuato per il perseguimento delle sole
finalita' di contrasto dell'evasione fiscale.
Note all'art. 5: 
 - Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 21
 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva
 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
 sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
 attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
 nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
 esecuzione) si veda nelle note all'articolo 1. 
 - Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo
 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) si veda
 nelle note all'articolo 1. 
 - Il riferimento al testo dei citati articoli 46 e 47
 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
 regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
 e' riportato nelle note all'articolo 3.
Art. 6 
 
 Accesso da parte dei soggetti obbligati 
 
 1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto
antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione
autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la
consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita'
effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata
verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto
antiriciclaggio.
2. La richiesta di accreditamento e' presentata dal soggetto
obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e
contiene: 
 a) l'appartenenza del richiedente ad una o piu' delle categorie
tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 
 b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta
elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso
di persona giuridica; 
 c) l'indicazione dell'autorita' di vigilanza competente di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma
2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle
amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
 d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla
titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata
verifica della clientela.
3. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo
posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni,
decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del
rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di
soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto
obbligato entro dieci giorni.
4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la
responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione
di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati
nella propria organizzazione.
5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla
Camera di commercio territorialmente competente le eventuali
difformita' tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute
per effetto della consultazione della sezione autonoma e della
sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in
sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18
e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono
consultabili da parte delle autorita' abilitate all'accesso di cui
all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di
cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso,
l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al
comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni
di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai
sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico
per: 
 a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2; 
 b) la comunicazione con posta elettronica certificata
dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica
e cessazione dello status di cui al comma 3; 
 c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4; 
 d) le segnalazioni di difformita' di cui al comma 5.
8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalita' che
consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite
strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il
collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando
la responsabilita' del soggetto obbligato circa il rispetto della
finalita' della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il
gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito
del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai
controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorita' di vigilanza di
settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche' le
amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla
Camera di commercio competente, le informazioni utili
all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite
convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.
Note all'art. 6: 
 - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21
 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1. 
 - Si riporta il testo degli articoli 1, 18 e 19 del
 citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: 
 «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
 legislativo: 
 a) Autorita' di vigilanza europee indica: 
 1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con
 regolamento (UE) n. 1093/2010; 
 2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e
 delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
 regolamento (UE) n. 1094/2010; 
 3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti
 finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
 1095/2010; 
 b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
 private; 
 c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
 contratti pubblici; 
 d) Codice in materia di protezione dei dati
 personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
 196; 
 e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
 societa' e la borsa; 
 f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
 Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
 decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
 disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
 dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
 finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
 armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
 minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
 fine di dare attuazione alle misure di congelamento
 disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; 
 g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
 il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
 attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
 di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
 direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
 che abroga la direttiva 97/5/CE; 
 h) DIA: indica la Direzione investigativa
 antimafia; 
 i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
 antiterrorismo; 
 l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
 Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
 a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
 modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
 direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
 dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 30 maggio 2018; (7) 
 m) FIU: indica le Financial intelligence unit; 
 n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
 internazionale; 
 o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
 assicurazioni; 
 p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
 valutaria della Guardia di finanza; 
 q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
 elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
 mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies
 TUB; 
 r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
 dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui
 all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n.
 208; 
 s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
 all'Unione europea; 
 t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
 all'Unione europea; 
 u) TUB: indica il testo unico delle leggi in
 materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
 legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385; 
 v) TUF: indica il testo unico in materia di
 intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
 24 febbraio 1998, n. 58; 
 z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
 n. 773; 
 aa) UIF: indica l'Unita' di informazione
 finanziaria per l'Italia. 
 2. Nel presente decreto s'intendono per: 
 a) amministrazioni e organismi interessati: le
 amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
 di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
 concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
 abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
 obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
 possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
 prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
 confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
 di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
 amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
 delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
 dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
 senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
 pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
 Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
 alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
 nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; 
 b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
 coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
 colposo; 
 c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
 d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
 alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
 finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
 revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
 di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
 intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
 operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
 custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
 valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
 della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
 all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
 presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8
 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
 d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
 funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
 organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
 stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
 ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
 un'efficace vigilanza su base consolidata; 
 e) beneficiario della prestazione assicurativa: 
 1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
 persona fisica che, sulla base della designazione
 effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
 percepire la prestazione assicurativa corrisposta
 dall'impresa di assicurazione; 
 2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da
 una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
 pagamento su disposizione del beneficiario designato; 
 f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
 continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
 una prestazione professionale a seguito del conferimento di
 un incarico; 
 g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
 essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
 regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
 comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e
 istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di
 transazioni per conto dei clienti degli enti
 corrispondenti; 
 h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
 mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
 caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
 soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
 finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
 compimento di una prestazione professionale,
 indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
 dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
 medesimo; 
 i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
 regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
 movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
 gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
 modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
 proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
 qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
 compresa la gestione di portafoglio; 
 l) congelamento di risorse economiche: il divieto,
 in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
 nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
 ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
 delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
 esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
 costituzione di diritti reali di garanzia; 
 m) conti di passaggio: rapporti bancari di
 corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
 intermediari bancari e finanziari, utilizzati per
 effettuare operazioni in nome proprio e per conto della
 clientela; 
 n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
 luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
 domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove
 assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti
 diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
 e, ove assegnato, il codice fiscale; 
 o) denaro contante: le banconote e le monete
 metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
 legale; 
 p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in
 nome e per conto del cliente o a cui siano comunque
 conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di
 operare in nome e per conto del cliente; 
 q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
 qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
 possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
 direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
 persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
 ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
 agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
 compresi a titolo meramente esemplificativo: 
 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,
 le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
 pagamento; 
 2) i depositi presso enti finanziari o altri
 soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
 qualsiasi natura; 
 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
 privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
 nell'articolo 1, comma 2, TUF; 
 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
 incrementi di valore generati dalle attivita'; 
 5) il credito, il diritto di compensazione, le
 garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
 finanziari; 
 6) le lettere di credito, le polizze di carico e
 gli altri titoli rappresentativi di merci; 
 7) i documenti da cui risulti una partecipazione
 in fondi o risorse finanziarie; 
 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento
 delle esportazioni; 
 9) le polizze assicurative concernenti i rami
 vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
 r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo
 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di
 cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il
 gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni
 applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo
 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative
 limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
 210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate o
 controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
 s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
 assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
 altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
 postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
 carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
 assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
 strumento a disposizione che permetta di trasferire,
 movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
 valori o disponibilita' finanziarie; 
 t) operazione: l'attivita' consistente nella
 movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
 mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a
 contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la
 stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
 patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'
 professionale o commerciale; 
 u) operazioni collegate: operazioni tra loro
 connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di
 carattere giuridico patrimoniale; 
 v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
 sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
 superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
 in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
 inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
 ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
 frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
 z) operazione occasionale: un'operazione non
 riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
 costituisce operazione occasionale anche la prestazione
 intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
 esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; 
 aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
 esponenziale, rappresentativo di una categoria
 professionale, ivi comprese le sue articolazioni
 territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
 vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
 controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
 norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
 irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
 delle sanzioni previste per la loro violazione; 
 bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non
 appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti
 presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
 nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
 finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
 Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
 articoli 9 e 64 della direttiva; 
 cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
 operano sulla base di rapporti che ne determinano
 l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
 anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
 ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
 fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
 i produttori diretti e i soggetti addetti
 all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2,
 lettere c) ed e), CAP; 
 dd) persone politicamente esposte: le persone
 fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
 un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro
 familiari e coloro che con i predetti soggetti
 intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito
 elencate: 
 1) sono persone fisiche che occupano o hanno
 occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
 o hanno ricoperto la carica di: 
 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
 Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
 Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
 capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
 comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
 nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
 consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
 esteri; 
 1.3 membro degli organi direttivi centrali di
 partiti politici; 
 1.4 giudice della Corte costituzionale,
 magistrato della Corte di cassazione o della Corte dei
 conti, consigliere di Stato e altri componenti del
 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
 siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
 1.5 membro degli organi direttivi delle banche
 centrali e delle autorita' indipendenti; 
 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
 cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
 apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
 esteri; 
 1.7 componente degli organi di amministrazione,
 direzione o controllo delle imprese controllate, anche
 indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
 ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
 dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
 metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
 non inferiore a 15.000 abitanti; 
 1.8 direttore generale di ASL e di Azienda
 ospedaliera, di Azienda ospedaliera universitaria e degli
 altri enti del servizio sanitario nazionale; 
 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
 di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
 organizzazioni internazionali; 
 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i
 genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o
 convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
 politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le
 persone legate ai figli in unione civile o convivenza di
 fatto o istituti assimilabili; 
 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente
 esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 
 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente
 decreto detengono, congiuntamente alla persona
 politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
 giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
 intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
 rapporti d'affari; 
 3.2 le persone fisiche che detengono solo
 formalmente il controllo totalitario di un'entita'
 notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
 beneficio di una persona politicamente esposta; 
 ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
 trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
 terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: 
 1) costituire societa' o altre persone
 giuridiche; 
 2) occupare la funzione di dirigente o di
 amministratore di una societa', di socio di un'associazione
 o una funzione analoga nei confronti di altre persone
 giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
 tale funzione; 
 3) fornire una sede legale, un indirizzo
 commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
 connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
 entita' giuridica; 
 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
 espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
 affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 
 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
 un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
 svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
 ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
 sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
 normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
 equivalenti; 
 ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
 valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che
 fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online,
 servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
 conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
 ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
 digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in
 altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
 offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
 servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o
 all'intermediazione nello scambio delle medesime valute; 
 ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio
 digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a
 terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di
 salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
 propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e
 trasferire valute virtuali; 
 gg) prestazione professionale: una prestazione
 intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
 seguito del conferimento di un incarico, della quale si
 presume che abbia una certa durata; 
 hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
 pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
 modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
 partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
 controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
 limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
 disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
 nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
 nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
 ne sia la forma giuridica; 
 ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
 struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
 designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
 definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della
 direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
 pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
 direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione
 centrale in altro Stato membro, che operano, senza
 succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti
 convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn); 
 ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
 rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
 dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica
 operazione; 
 mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
 tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
 ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
 non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
 ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
 controllate, anche parzialmente, direttamente o
 indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
 giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
 di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
 sotto la direzione di questi ultimi; 
 nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
 convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
 diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti
 nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
 TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli
 istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli
 aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
 Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria
 attivita' sul territorio della Repubblica italiana; 
 oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
 persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
 destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
 comunitari e della normativa nazionale; 
 pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
 persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
 quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
 continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
 resa o l'operazione e' eseguita; 
 qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale
 di valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o
 da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a
 una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
 scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
 investimento e trasferita, archiviata e negoziata
 elettronicamente. 
 3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
 al titolo IV del presente decreto, s'intendono per: 
 a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
 concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
 di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
 quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
 istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
 sportiva ed ippica; 
 b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
 prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco; 
 c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
 diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
 Stato, servizi di gioco; 
 d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
 aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
 sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
 su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
 prelievi; 
 e) contratto di conto di gioco: il contratto
 stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
 l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
 subordinata la partecipazione a distanza al gioco; 
 f) distributori: le imprese private che, su base
 convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
 gestione di qualsiasi attivita' di gioco; 
 g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
 viene svolta l'attivita' di gioco; 
 h) operazione di gioco: un'operazione atta a
 consentire, attraverso i canali autorizzati, la
 partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
 corrispettivo di una posta di gioco in denaro; 
 i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
 intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera
 b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la
 cui architettura e' allocata presso il concessionario.» 
 «Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata
 verifica). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
 clientela si attuano attraverso: 
 a) l'identificazione del cliente e la verifica della
 sua identita' sulla base di documenti, dati o informazioni
 ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le
 medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore,
 anche in relazione alla verifica dell'esistenza e
 dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del
 quale opera in nome e per conto del cliente; 
 b) l'identificazione del titolare effettivo e la
 verifica della sua identita' attraverso l'adozione di
 misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
 riferimento alla titolarita' effettiva di persone
 giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici
 affini, le misure che consentano di ricostruire, con
 ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di
 controllo del cliente; 
 c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
 sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
 della prestazione professionale, per tali intendendosi,
 quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle
 relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra
 il cliente e il titolare effettivo e quelle relative
 all'attivita' lavorativa, salva la possibilita' di
 acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni,
 ivi comprese quelle relative alla situazione
 economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute
 in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un
 elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del
 terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di
 acquisizione e valutazione delle predette informazioni
 anche alle prestazioni o operazioni occasionali; 
 d) il controllo costante del rapporto con il cliente,
 per tutta la sua durata, attraverso l'esame della
 complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica
 e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
 nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a),
 b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del
 rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle
 risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di
 informazioni acquisite o possedute in ragione
 dell'esercizio dell'attivita'. 
 2. Le attivita' di identificazione e verifica
 dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare
 effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
 effettuate prima dell'instaurazione del rapporto
 continuativo o del conferimento dell'incarico per lo
 svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima
 dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 
 3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di
 finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita'
 del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo'
 essere posticipata ad un momento successivo
 all'instaurazione del rapporto o al conferimento
 dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione
 professionale, qualora cio' sia necessario a consentire
 l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto.
 In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque
 all'acquisizione dei dati identificativi del cliente,
 dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
 alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano
 le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al
 piu' presto e, comunque, entro trenta giorni
 dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento
 dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino
 l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica
 dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si
 astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano,
 sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione
 di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. 
 4. Fermi gli obblighi di identificazione, i
 professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la
 posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
 difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento
 innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale
 procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
 assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge,
 compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
 evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica
 dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
 momento del conferimento dell'incarico.» 
 «Art. 19 (Modalita' di adempimento degli obblighi di
 adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono
 agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo
 le seguenti modalita': 
 a) l'identificazione del cliente e del titolare
 effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
 dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
 del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei
 dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione
 di un documento d'identita' in corso di validita' o altro
 documento di riconoscimento equipollente ai sensi della
 normativa vigente, del quale viene acquisita copia in
 formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce
 altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
 necessarie a consentire l'identificazione del titolare
 effettivo. L'obbligo di identificazione si considera
 assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
 seguenti casi: 
 1) per i clienti i cui dati identificativi
 risultino da atti pubblici, da scritture private
 autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
 generazione di una firma digitale associata a documenti
 informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
 legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 2) per i clienti in possesso di un'identita'
 digitale, con livello di garanzia almeno significativo,
 nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
 decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa
 normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
 un'identita' digitale con livello di garanzia almeno
 significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di
 identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
 dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
 regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la
 generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
 identificati per mezzo di procedure di identificazione
 elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o
 riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
 3) per i clienti i cui dati identificativi
 risultino da dichiarazione della rappresentanza e
 dell'autorita' consolare italiana, come indicata
 nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
 153; 
 4) per i clienti che siano gia' stati identificati
 dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o
 prestazione professionale in essere, purche' le
 informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
 allo specifico profilo di rischio del cliente; 
 4-bis) per i clienti che, previa identificazione
 elettronica basata su credenziali che assicurano i
 requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
 (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017,
 dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
 intestato al soggetto tenuto all'obbligo di
 identificazione. Tale modalita' di identificazione e
 verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con
 riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e
 dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento
 basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o
 informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
 dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare
 l'informazione necessaria a effettuare direttamente un
 bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
 pagamento; 
 4-ter) per i clienti gia' identificati da un
 soggetto obbligato, i quali, previa identificazione
 elettronica basata su credenziali che assicurano i
 requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
 (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017,
 consentono al soggetto tenuto all'obbligo di
 identificazione di accedere alle informazioni relative agli
 estremi del conto di pagamento intestato al medesimo
 cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato
 membro dell'Unione europea. Tale modalita' di
 identificazione e verifica dell'identita' puo' essere
 utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a
 servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi
 di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma
 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
 cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.
 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione
 acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente;
 (91) 
 5) per i clienti i cui dati identificativi siano
 acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate
 dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
 delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
 a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
 identificazione a distanza; 
 b) la verifica dell'identita' del cliente, del
 titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro
 della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei
 documenti e delle informazioni acquisiti all'atto
 dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi,
 sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro
 puo' essere effettuato attraverso la consultazione del
 sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita'
 di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La
 verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche
 attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e
 indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad
 accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali
 di autenticazione, riferibili ad una pubblica
 amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti
 privati autorizzati al rilascio di identita' digitali
 nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del
 decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di
 identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
 dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
 regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti
 diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust
 espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e
 facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, la
 verifica dell'identita' del titolare effettivo impone
 l'adozione di misure, commisurate alla situazione di
 rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e
 di controllo del cliente; 
 c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
 sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
 della prestazione professionale, verificando la
 compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal
 cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai
 soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
 operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri
 rapporti precedentemente intrattenuti nonche'
 all'instaurazione di ulteriori rapporti; 
 d) il controllo costante nel corso del rapporto
 continuativo o della prestazione professionale si attua
 attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle
 attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del
 rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
 la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e
 del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario,
 all'origine dei fondi. 
 2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e
 del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello
 di rischio rilevato. 
 3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2,
 applicano altresi' misure di adeguata verifica del
 beneficiario della prestazione assicurativa, non appena
 individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente
 della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari
 effettivi. Tali misure, consistono: 
 a) nell'acquisizione del nome o della denominazione
 del soggetto specificamente individuato o designato quale
 beneficiario; 
 b) nei casi di beneficiario designato in base a
 particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di
 informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
 di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della
 prestazione.» 
 - Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si
 veda nelle note all'articolo 3.
Art. 7 
 
 Accesso da parte di altri soggetti 
 
 1. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle
imprese dotate di personalita' giuridica e delle persone giuridiche
private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese,
sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo
che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione
di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo. L'accesso del
pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di
nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare
effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare
effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.
2. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e
degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella
sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti
nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi
disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa
quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata
all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo
e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della
presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di
una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei
presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo
periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera
di commercio territorialmente competente consente l'accesso o
comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta
elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il
predetto termine l'accesso si intende respinto.
3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo 3 e' presente
l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, la
Camera di commercio territorialmente competente trasmette la
richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato,
mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e).
Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il
controinteressato all'accesso puo' trasmettere, a mezzo posta
elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di
commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del
decreto antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che
giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla
luce del principio di proporzionalita' tra il rischio paventato e
l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 puo'
essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da
parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle
circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il
diniego motivato dell'accesso e' comunicato al richiedente, a mezzo
posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di
accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine
l'accesso si intende respinto.
4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico: 
 a) per la presentazione delle richieste di accesso di cui al
comma 1 e al comma 2; 
 b) per la consultazione dei dati e delle informazioni; 
 c) per le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale
opposizione dello stesso; 
 d) per la comunicazione del diniego.
5. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente puo' avvalersi
dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto
1990, n. 241.
6. Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla
pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del
decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei
dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni,
riferibili all'anno solare precedente.
Note all'art. 7: 
 - Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
 21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1. 
 - Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge del
 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
 procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
 documenti amministrativi): 
 «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di
 accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita
 mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
 amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
 presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
 rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
 costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
 materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
 motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
 ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
 dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
 dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
 questa si intende respinta. In caso di diniego
 dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
 stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
 puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
 regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
 stesso termine e nei confronti degli atti delle
 amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
 difensore civico competente per ambito territoriale, ove
 costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
 Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
 e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
 territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
 atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
 Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
 l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
 l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
 Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
 infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
 respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
 l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
 differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
 all'autorita' disponente. Se questa non emana il
 provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
 ricevimento della comunicazione del difensore civico o
 della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
 richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
 alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
 dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
 dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
 Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
 motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
 soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
 per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
 entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
 inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
 procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
 I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
 medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
 trattamento pubblico di dati personali da parte di una
 pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
 amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
 personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
 della Commissione per l'accesso ai documenti
 amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
 per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
 parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
 inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
 decisione. 
 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
 amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
 amministrativo. 
 5-bis. 
 6.»
Art. 8 
 
 Diritti di segreteria 
 e rilascio di copie e certificati 
 
 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli
importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli
adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione
della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle
imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed entra in
vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come
individuati e quantificati ai sensi del comma 1: 
 a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle
informazioni di cui all'articolo 3; 
 b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 6; 
 c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma 1; 
 d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa
quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma 2.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva in caso di
accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, che e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 8: 
 - Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 29
 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
 «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
 provvede mediante: 
 a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
 commi 4, 5 e 6; 
 b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita'
 e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
 patrimoniale; 
 c) ; 
 d) i diritti di segreteria sull'attivita'
 certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
 registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
 di cittadini o di enti pubblici e privati; 
 f) altre entrate derivanti da prestazioni e
 controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle
 disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe
 predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
 interessati ove cio' non risulti in contrasto con la
 disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono
 determinate sulla base del costo effettivo del servizio
 reso. 
 2. 
 3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
 lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
 obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
 incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
 sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
 costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
 servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
 sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
 stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
 agosto 2014, n. 114. 
 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
 camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
 annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
 gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
 del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
 l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
 rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
 metodo: 
 a) individuazione del fabbisogno necessario per
 l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
 commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
 nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
 economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
 attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
 standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
 modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
 a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
 intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
 di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
 indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
 esigenze dello sviluppo economico con quelle di
 contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
 b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
 delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
 c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
 fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
 individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
 applicazione di diritti commisurati al fatturato
 dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
 mediante la determinazione di diritti annuali per le
 relative unita' locali. 
 5. Qualora si verifichino variazioni significative del
 fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
 sviluppo economico, di concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
 organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
 livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
 adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
 misura del diritto annuale. 
 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
 camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
 e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
 camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
 regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
 diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
 predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
 bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
 dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
 di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
 tipologie di spesa. 
 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
 sviluppo economico, di concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
 il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
 termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
 diritto annuale. 
 8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
 disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
 per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
 annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
 modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
 9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
 l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
 da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
 premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
 criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
 commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
 territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
 attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
 commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
 programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
 agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 
 10. Per il finanziamento di programmi e progetti
 presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
 Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
 economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
 Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
 Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
 programma o del progetto nel quadro delle politiche
 strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
 esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
 fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
 risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
 all'articolo 4-bis.» 
 - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto del
 Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre
 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
 imprese di cui all'art. 2188 del codice civile): 
 «Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati
 previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n.
 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli
 approvati con decreto del Ministro. 
 2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono
 estratte con modalita' informatiche copie integrali o
 parziali degli atti. Il costo di tali copie non puo'
 eccedere il costo amministrativo. 
 3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o
 con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai
 propri archivi informatici. Per garantire la tempestivita'
 della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto
 il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del
 sistema informatico delle camere di commercio, secondo le
 modalita' fissate con decreto del Ministro. 
 4. L'ufficio, durante il tempo necessario per
 l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie,
 a richiesta, mediante tecniche non informatiche. 
 5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e
 gratuito al registro delle imprese attraverso
 l'interconnessione telematica attivata tra il sistema
 informatico delle camere di commercio e il sistema
 informatico dell'Amministrazione della giustizia. 
 6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle
 sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta,
 l'oggetto e la sede dell'impresa. 
 7. La certificazione delle societa' semplici esercenti
 attivita' agricole, costituite da soci con la qualifica di
 coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la
 predetta qualifica.»
Sezione III 
 Disposizioni finali
Art. 9 
 
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del
 Governo 
 
 1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo
forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di
codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei
trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in
forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
2. Le modalita' attuative della fornitura dei dati sono
disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli
Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione
delle rispettive competenze.
 
 Art. 10 
 
Modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri 
 
 1. Alle modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei
registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano
le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n.
369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.
Note all'art. 10: 
 - La direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e
 del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
 aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella G.U.U.E.
 30 giugno 2017, n. L 169. 
 - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della
 Commissione del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche
 tecniche e le procedure necessarie per il sistema di
 interconnessione dei registri centrali di cui alla
 direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
 Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 marzo 2021, n. L
 71.
Art. 11 
 
 Trattamento dei dati e sicurezza 
 
 1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le
comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3
e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai sensi
e per gli effetti della normativa vigente.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi
disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del
registro delle imprese in conformita' con quanto disposto dal
presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o
dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima
conferma annuale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore,
per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare
tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la
protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della
vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali.
4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad
assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte
dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare
le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati
personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.
Note all'art. 11: 
 - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
 europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
 protezione delle persone fisiche con riguardo al
 trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
 circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
 e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Art. 12 
 
 Clausola di invarianza 
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 marzo 2022 
 
 Il Ministro 
 dell'economia e delle finanze 
 Franco 
 Il Ministro 
dello sviluppo economico 
 Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg.ne n. 895
ItaliaOggi 27/5/2022
Registro con autodichiarazione.
Accesso differenziato per autorità, soggetti obbligati e terzi
 


 
				