NORMATIVA
Decreto legge 21 giugno 2022 n.73
Legge 4 agosto 2022 n.122
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086) (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2022
Art. 23
Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e
certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per la
definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono NON E' UN OBBLIGO
richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puo' essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito
d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge
n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo PUO' ESSERE RICHIESTA SOLO SE NON CI SONO ACCERTAMENTI IN CORSO
puo' essere richiesta a condizione che le violazioni relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su DEVE ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori,
le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai
costi della procedura.
Legge 4 agosto, n.122
All'articolo 23:
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2
sono compresi, in ogni caso, le universita' statali, le universita'
non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca»; LE UNIVERSITA' E GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA SONO AUTORIZZATI A RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE
al comma 7, dopo le parole: «nonche' del personale delle Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»;
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti ESPLICITA UN EFFETTO VINCOLANTE
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base
di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dai soggetti
abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto
previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad
assumere un dirigente di livello non generale e 10 unita' di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente
comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero
dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto
personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o
altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso
l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonche' del
personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con
professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in
house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso
dei relativi oneri.
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al comma 7, dopo le parole: «nonche' del personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»;
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Legge 4 agosto 2022
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'».
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00127)
All'articolo 23: al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita' statali, le universita' non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca»; LE UNIVERSITA' E GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA SONO AUTORIZZATI A RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE al comma 7, dopo le parole: «nonche' del personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»; dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'».
Le Università e gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a rilasciare la certificazione, le novità contenute nel DL 73/2022 (Il Sole 24 Ore 21.8.2022)
4527 - La nuova certificazione degli investimenti in R&S&I&D (www.ecnews.it - 4/7/2022)
La certificazione su ricerca e sviluppo può essere salvacondotto anche per il passato (Il sole 24 - 30.9.2022)