DE MINIMIS

PREMESSA

Il regime de minimis fu introdotto nel 1992 dalla Commissione che dichiarò "non ogni aiuto ha un impatto sensibile sul commercio e sulla concorrenza tra gli Stati membri" e dunque "nell'interesse di una semplificazione amministrativa a favore delle PMI è opportuno che gli aiuti fino ad un certo importo, al di sotto del quale si può presumere che non trovi applicazione l'art.92 (ora 107) paragrafo 1, non siano più soggetti all'obbligo di notifica"

Il presupposto del regime è che piccoli aiuti, a prescindere da chi ne sia beneficiario, non sono tali da falsare gli scambi tra Stati membri e dunque non hanno tutti i requisiti per poter essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art.107, par.1 del trattato.

Il richiamo alla locuzione latina "de minimis non curat praetor" - Il pretore non si occupa di cose piccolissime

Le agevolazioni in de minimis non sono tecnicamente Aiuti di stato.

Sono ammesse le spese retroattive.

Non ci sono limitazioni sulle % del contributo.

E' necessario che l'ente concedete lo qualifichi come tale sia nella norma di riferimento e nel decreto di concessione.

Viene presa in considerazione la data di concessione, se successivamente l'agevolazione viene revocata o ridotta il nuovo importo deve essere preso in considerazione quanto è stato formalmente comunicato all'impresa.

Devono essere prese in considerazione le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni e scissioni)

Non è prevista la esclusione per le imprese in difficoltà (solo al punto 6  dell'art.4, per gli aiuti concessi sotto forma di garanzie,  non sono ammessi i beneficiari che sono interessati da procedure concorsuali).

Sono ammessi gli investimenti per favorire l'ammodernamento generico delle attrezzature o, più in generale, spese di funzionamento; non è quindi prevista la condizione dell'"investimento iniziale" contenuta nel regolamento in esenzione 651/2014

Per le consulenze non ci sono le limitazioni previste dal regolamento  651/2014 (sono escluse quelle continuative e periodiche).

NEWS

4616 - Nuovo de minimis dall'1.1.2023: periodo di tre anni per conteggiare il massimale di € 300.000,00 (approfondimento)

4611 - De minimis: dal 1° gennaio 2024 il massimale sale a 300.000,00 euro (IlSole24Ore 18/12/2023)


NORMATIVA

Link della Regione Marche

Regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 12/12/2023 (dal 1° gennaio 2024 il massimale sale ad € 300.000,00; valido dall'1/1/2024 al 31/12/2030)

Regolamento comunitario de minimis nr.1407/2013 del 18/12/2013 (valido dall'1/1/2014 al 31/12/2023)


APPRODONDIMENTI

Riepilogo limiti

Articolo 3 - Gli aiuti de minimis (normativa)

Articolo 5 - Cumulo (normativa)

Conseguenze del superamento del massimale

Dichiarazione del legale rappresentante per i contributi in de minimis

Le novità a partire dall'1/1/2024

Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (art.10 del decreto n.115 del 31 maggio 2017)

Impresa unica

Impresa unica (normativa)

Esercizi finanziari delle entità che costituiscono una "impresa unica" non coincidono


CASISTICA

  1. Tax credit energia e gas nel limite de minimis
  2. Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto «de minimis» (Il Sole 24 ore - 29.7.2022)
  3. Le agevolazioni fiscali in regime de minimis per le start up innovative
  4. Fondo extra ristorazione con autodichiarazione aiuti de minimis (Il Sole 24 Ore 4.11.2022)
  5. Entro il 21 novembre dichiarazione «de minimis» per il contributo alla ristorazione (Eutekne - 16.11.2022)

---

Tax credit energia e gas nel limite «de minimis» (Eutekne 8.7.2022)

I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale saranno utilizzabili nel rispetto dei limiti “de minimis”. Questa la principale novità in merito alla disciplina di tali agevolazioni introdotta nel testo del Ddl. di conversione del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”), sul quale ieri ...

/ Pamela ALBERTI

---

Le agevolazioni fiscali in regime de minimis per start-up innovative anche per quelle a vocazione sociale (Commercialista telematico - 27.7.2022)

---

Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto «de minimis» (Il Sole 24 ore - 29.7.2022)

di Roberto Lenzi

Grazie a un emendamento al Dl Semplificazioni cade l’obbligo di rimanere entro i 200mila euro nel triennio. Il Sole 24 Ore aveva lanciato l’allarme sui vincoli del «de minimis» il 5 luglio

.....

Fondo extra ristorazione con autodichiarazione degli aiuti de minimis (Il Sole 24 Ore 4/11/2022)

Istanze telematiche dal 7 al 21 novembre, risorse per 10mln

Entro il 21 novembre dichiarazione «de minimis» per il contributo alla ristorazione  (Eutekne - 16.11.2022)

Entro lunedì 21 novembre 2022 è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate, mediante il portale “Fatture e corrispettivi”, la dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, approvata con il provvedimento 2 novembre 2022 n. 406608, al fine di richiedere il contributo a fondo perduto ...

/ Pamela ALBERTI e Carlotta Anna Maria GHIO


REGOLAMENTO COMUNITARIO (Ue) DE MINIMIS 2023/2831 DEL 13.12.2023 (dal 1° gennaio 2024 il massimale sale ad  € 300.000,00)

INDICE

Articolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Aiuti "de minimis"

Articolo 4 - Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

Articolo 5 - Cumulo

Articolo 6 - Monitoraggio e comunicazione

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

Articolo 8 - Entrata in vigore e periodo di applicazione

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE   

del 13 dicembre 2023

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 1 ), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Nel regolamento (UE) 2015/1588, il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 109 del trattato, che potevano rientrare in una di queste categorie gli aiuti «de minimis» (ossia gli aiuti concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito). Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis» non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica GLI AIUTI DE MINIMIS NON SONO SOGGETTI A NOTIFICA

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso la propria politica in merito ai massimali «de minimis» al di sotto dei quali l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato è considerato inapplicabile, prima nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ( 2 ) e quindi nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ( 3 ), (CE) n. 1998/2006 ( 4 ) e (UE) n. 1407/2013 ( 5 ) della Commissione. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenzaSOSTITUISCE IL REGOLAMENTO (UE) N.1407/2013 CHE SCADE IL 31.12.2023

(3) MOTIVO PER IL QUALE IL MASSIMALE E' STATO PORTATO AD € 300.000,00   Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, DEFINIZIONE DI IMPRESA per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ( 6 ). IMPRESA UNICA La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o

---- note ---

(1 ) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(3) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(4) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(6) Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107

---

indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato ( 7 ). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica ( 8 )

(5) IMPRESA UNICA Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 9 ) e all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ( 10). Dato l’ambito di applicazione del presente regolamento, i criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un’unica impresa ai fini dell’applicazione della norma «de minimis». Tuttavia le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate. Si dovrebbe pertanto tenere conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso o dagli stessi organismi pubblici, in cui le imprese possono avere un potere decisionale indipendente.

(6) SETTORI ESCLUSI Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d’importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(7) IL REGOLAMENTO SI APPLICA AI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, se sono soddisfatte determinate condizioni. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l’imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

(8) IL REGOLAMENTO SI APPLICA AI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Allo stesso modo, in considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e delle analogie tra tali attività e altre attività di trasformazione e commercializzazione, tale regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Né le attività in azienda o a bordo necessarie per preparare un animale o una pianta per la prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

(9) AGRICOLTURA La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ( 11). Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati nel settore agricolo né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori agricoli primari. Tali principi si applicano anche al settore della pesca e dell’acquacoltura

--- note---

(7) Ibidem, punti 112 e 113.

(8) Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

(9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(11) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31

---

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il regolamento n. 1998/2006 «non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato» e che «un aiuto agli investimenti, a condizione che esso non sia, in una forma o nell’altra, determinato nel suo principio e nel suo importo dal quantitativo di prodotti esportati, non rientra tra gli «aiuti ad attività connesse all’esportazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006 e quindi non rientra nell’ambito d’applicazione di tale disposizione, sebbene gli investimenti in tal modo sostenuti consentano lo sviluppo di prodotti destinati all’esportazione» ( 12). Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare nuovi prodotti o prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(11) COME VANNO CONTEGGIATI I TRE ANNI Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti

(12) IMPRESA CHE SVOLGE PIU' ATTIVITA' DI CUI ALCUNE ESCLUSE Se un’impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se un’impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali «de minimis» ridotti ricevano solo aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, a tutte le attività dell’impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi

(13) Devono essere stabilite norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste nei pertinenti regolamenti o decisioni della Commissione. È inoltre opportuno stabilire norme chiare in materia di cumulo.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell’operatore in un’economia di mercato o non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito in questo regolamento è rispettato

(15) Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza, Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un’incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso

(16) AIUTI DE MINIMIS TRASPARENTI A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti de minimis trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite per la misura, per evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e per applicare le norme sul cumulo.

--- note ---

( 12) Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri, C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, punti 55 e 56

---

(17) TRASPARENZA DEGLI AIUTI - EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso metodo di calcolo per calcolare l’importo complessivo degli aiuti concessi. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per agevolare un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (13)

(18) TRASPARENZA E AIUTI CONCESSI SOTTO FORMA DI PRESTITI Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è necessario stabilire norme chiare, di facile applicazione e che tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 500 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 750 000 EUR e un periodo di dieci anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Ciò si basa sull’esperienza della Commissione e tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’andamento dell’inflazione previsto durante il periodo di applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare il prestito (ad esempio perché sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori), è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese

(19) CONFERIMENTI DI CAPITALE  Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il FINANZIAMENTO DEL RISCHIO finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ( 14), non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale «de minimis».

(20) AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ( 15). È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme chiare, che tengano conto sia dell’importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Fissare norme chiare dovrebbe semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino a un massimo dell’80 %, in cui le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. In base all’esperienza della Commissione e tenuto conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’andamento dell’inflazione previsto durante il periodo di validità del presente regolamento, Si dovrebbe considerare che la garanzia abbia un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» se: i) la garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso; ii) l’importo garantito non supera 2 250 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 5 anni. Lo stesso vale se: i) la garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso, ii) l’importo garantito non supera 1 125 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 10 anni.

(21) Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere a un metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garanzie che è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento in vigore all’epoca nel settore degli aiuti di Stato e che è stato approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie ( 16) o a comunicazioni successive. Gli Stati membri vi ricorrono soltanto se il metodo approvato riguarda esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

---note---

(13) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(14) Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

(15) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(16) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10)

---

(22) Nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell’opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell’importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall’intermediario finanziario nell’arco di tre anni. In base all’esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l’importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l’importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100 000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato

(23) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale, una misura per il finanziamento del rischio sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento

(24) ISTITUZIONE DI UN REGISTRO CENTRALE EUROPEO ENTRO IL 1° GENNAIO 2026 La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l’adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’unica impresa in virtù della norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale stabilito dal presente regolamento e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, entro il 1o gennaio 2026 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute, a norma del presente regolamento, a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni. Ai fini del presente regolamento, il controllo del rispetto del massimale stabilito dal presente regolamento si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.

(25) Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1o gennaio 2026

(26) RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione ( 17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico ( 18), possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali

(27) Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell’aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al

--- note ---

(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final].

(18) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

---

pubblico informazioni in merito all’utilizzo dei fondi degli Stati membri. Non ostacola indebitamente l’esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati ( 19). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(28) Il presente regolamento dovrebbe stabilire una serie di condizioni in base alle quali qualsiasi misura che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento non sia ritenuta tale da incidere sugli scambi tra Stati membri o falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Per questo motivo il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, anche gli aiuti che soddisfano i criteri del regolamento (UE) n. 1407/2013 concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 dovrebbero essere considerati esenti dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(30) Nel caso in cui il periodo di applicazione del presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti «de minimis» contemplati dal regolamento stesso

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o
immessi sul mercato;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei
seguenti casi:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori
primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti
connesse con l’attività d’esportazione;
f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. AZIENDE CHE OPERANO IN PIU' SETTORI Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri
settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di
applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o

--- note ---

( 19) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

---

attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio (
20);
b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato,
senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta
pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un
prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della
prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che
prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è
considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
e) «prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE)
n. 1379/2013;
f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni connesse alla pesca,
all’allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per
preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima
vendita a rivenditori o trasformatori;
g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni,
comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso
dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;
h) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario,
che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono
in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e
per proprio conto

2. IMPRESA UNICA «impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima

--- note ---


20) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1j)

---

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica.

Articolo 3
Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non
soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica
di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera
300 000 EUR nell’arco di tre anni. LIMITE DI € 300.000,00 NELL'ARCO DI TRE ANNI - VANNO SOMMATI I SOLI AIUTI DI UNO STATO MEMBRO

3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime
giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de
minimis» all’impresa.  DEVE ESSERE CONSIDERATA LA DATA DI CONCESSIONE E NON QUELLA DI EROGAZIONE

4. Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo
perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con
risorse provenienti dall’Unione.  VANNO CONTEGGIATE ANCHE LE AGEVOLAZIONI FINANZIATE CON RISORSE COMUNITARIE

5. I VALORI SONO AL LORDO DELLE IMPOSTE Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i
valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una
sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

6. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da
applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

7. SUPERAMENTO DEL MASSIMALE Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i
nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.

8. FUSIONI O ACQUISIZIONI  In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa
o dell’impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis»
precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente
prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

9. SCISSIONE In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima
della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali
sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della
scissione

Articolo 4

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»)

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o

c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-", e uno dei due seguenti valori:

b) la garanzia non supera in alcun momento l’80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 2 250 000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 1 125 000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; o

c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o d) prima dell’attuazione dell’aiuto,

i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento

7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano
disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono
considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) l’intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai
beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l’80 % del
prestito sotteso; e

b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di
credito di almeno «B-" e l’importo totale di tali prestiti è:
i) inferiore a10 milioni di EUR oppure
ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR 

Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della
lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l’equivalente sovvenzione lordo attribuibile a
ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente
regolamento.

8. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento
prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento

Articolo 5
Cumulo


1. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (21).


2. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (
23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

3. CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per
gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo
superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di
esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici
costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un
regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

Articolo 6
Monitoraggio e comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi
siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale
comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo
strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione
(«classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle
informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche
mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis»
concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Tali
informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono
registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri adottano le
misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.

3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a
decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato
che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a
un livello superiore al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e che siano rispettate le
condizioni di cui al presente regolamento.

--- note ---
21) Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
(22) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
(23) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014,
pag. 45)

---

5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis»
comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l’importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base
trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l’ultimo giorno di un trimestre.

6. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30
giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il
numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l’importo complessivo degli aiuti «de
minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de
minimis» concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le
informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.

7. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine
più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano
state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de
minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis»

Articolo 7
Disposizioni transitorie


1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le
condizioni di cui al presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del
regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1,
del trattato e sono pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile concedere legittimamente per un ulteriore
periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

4. IN ATTESA DEL REGISTRO CENTRALE LO STATO DEVE INFORMARE L'IMPRESA In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa
aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica
comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico
generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente
regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un
regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro
interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo
massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il
massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato
membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro
aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» per ogni periodo di tre
anni.

Articolo 8
Entrata in vigore e periodo di applicazione

VALIDO DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2030

l presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2030

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023


REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (Valido dall'1.1.2014 al 31/12/2023)

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (7). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8) e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (9), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(8) La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (10). Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori primari.

(9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10) (IL PERIODO DI TRE ANNI) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(11) Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell’impresa interessata.

(12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (11).

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. In base all’esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (12) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (13). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l’80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso, l’importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

(22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23) Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i)qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii)qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

2.   Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b)   «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c)   «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2.   Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3.   Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

5.   I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

6.   Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

9.   In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: (SOLO IN QUESTO CASO E' PREVISTA UNA ESCLUSIONE ANCHE SE NON SI FA RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA')

a) Il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;

e

b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell’attuazione dell’aiuto,

i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

7.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1.   Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5.   Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 229 dell’8.8.2013, pag. 1.

(3)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(6)  Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).

(7)  Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

(8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(10)  Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

(11)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(12)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(13)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(14)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(15)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).


APPROFONDIMENTI

Esercizi finanziari delle entità che costituiscono una "impresa unica" non coincidono (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.219)

Conseguenze del superamento del massimale (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.220)

Il punto 7 dell'art.3 stabilisce quanto segue:

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i
nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.

Sembra quindi che l'impresa perde il diritto non solo alla parte del nuovo aiuto accedente il massimale stesso, ma all'intero aiuto per effetto del quale il massimale è stato superato.

Per l'autore invece è questa la corretta interpretazione:

- se il contributo è già stato concesso, dovrebbe essere revocata l'intera nuova agevolazione;

- se questa problematica sorge prima della formale concessione la nuova agevolazione può essere ridotta fino a capienza del de minimis; è comunque necessario che nel rispetto della normativa comunitaria i controlli vengano fatti al momento della concessione.

Annullamento di un atto di revoca  (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.220)

L'aiuto deve essere sempre imputato alla data di concessione non alla data dell'annullamento della sentenza di revoca.

Dichiarazione del legale rappresentante per i contributi de minimis

Ogni amministrazione tende ad adottare un proprio modello senza uniformarsi a quello proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province che risulta essere quello più chiaro.

Nel caso di impresa unica, se non si procede con dichiarazioni distinte, il legale rappresentante di una ditta può fare comunque una dichiarazione unica in quanto il D.P.R. dispone che una dichiarazione "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"

Riepilogo limiti (Fonte: commercialista telematico 9/1/2024)

Dall'1/1/2024

Fino al 31/12/2023

 


LE PRINCIPALI NOVITA' A PARTIRE DALL'1.1.2024

 - Il massimale per l'impresa unica passa da € 200.000 ad € 300.000,00

 - Con riferimento ai servizi di interesse economico “SIAG” invece il limite è stato aumentato dai precedenti € 500.000 agli attuali € 750.000, sempre con decorrenza 01/01/2024, sempre con riferimenti al triennio che comprende l’anno in corso e i due anni precedenti. 

-  Per le imprese di autotrasporto è stato abolito il limite di € 100.000,00, dall'1/1/2024 vige il limite di € 300.000,00

-  La nuova disciplina si applica dall'1/1/2024 al 31/12/2030

-  Restano  esclusi il settori agricolture e pesca

-  Per la verifica del massimale si fa riferimento ad un periodo di 3 anni solari a partire  dal decreto di concessione, non si applica più la previsione di 3 esercizi finanziari

   Per Assonime e FiscalFocus questa è l'interpretazione corretta: decreto di concessione 10/02/2024, il calcolo deve essere fatto tenendo conto il periodo 11/2/2021-10/2/2024.

-  A partire dall'1.1.2026 dovrebbe essere attivato un apposito registro


REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI NON SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE (Art.10 del DM 115/2017)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)

Art. 10
Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al ((31 dicembre 2017)).

3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione.

5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.

6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.