13.02.2023 - TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI

INDICE

  1. Collegamenti con altri articoli
  2. Classificazione fiscale dei contributi
  3. OIC16 Contributi in conto impianti
  4. Regola generale sulla tassazione
  5. Contabilizzazione
  6. Contributi Covid

COLLEGAMENTI CON ALTRI ARTICOLI

4342 - La tassazione dei contributi misti; conto capitale, conto impianti e conto esercizio (Agenzia delle entrate risoluzione 100E del 29.3.2002)

4263 - Il principio generale della non tassazione dei contributi Covid è stabilito dall'art.10 Bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, nr.137

4106 - Tassazione dei contributi, quadro normativo di riferimento (Agenzia delle Entrate - Risposta 494 del 21/10/2020)

3994 - Legge Sabatini: contabilizzazione e tassazione del contributo


CLASSIFICAZIONE FISCALE DEI  CONTRIBUTI 

1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO, sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione

Quelli che rientrano nella previsione dell'articolo 85 Tuir

Art. 85 
                               Ricavi 
1. Sono considerati ricavi: 
....
g) i contributi in denaro, o il  valore  normale  di  quelli,  in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 
    h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto  esercizio  a
    norma di legge. 

L’elemento distintivo tra i contributi spettanti “in base a contratto” e quelli spettanti “a norma di legge” risiede nel fatto che i
primi hanno natura corrispettiva, mentre i secondi sono svincolati da rapporti contrattuali di natura sinallagmatica, ma sono riconducibili
a specifiche disposizioni normative che ne regolano l’erogazione.


COMPETENZA
Come tutti i ricavi concorrono a formare il reddito d'impresa per competenza (articolo 109, comma 1, TUIR), ovvero nell'esercizio
in cui è sorto con certezza il diritto al relativo riconoscimento.

      Dispositivo dell'art. 109 TUIR

   1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono 
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio
di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.


2. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione
sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento

Art.88 del Tuir


Sopravvenienza attive
...
  b) i proventi in denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
  contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
  g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di  beni
  ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento  adottato.
  Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in  cui
  sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in  cui  sono
  stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. .....


AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 494 del 21/10/2020

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione
non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia
i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

3. CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI sono quelle concessi in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 494 del 21/10/2020
I contributi concessi specificamente in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, i c.d. «contributi 
in conto impianti», non generano né sopravvenienze attive né ricavi, bensì rilevano in diminuzione del
costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che contributi in conto impianti non assumono
autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono
stati concessi. Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo quanto indicato dal principio contabile
OIC 16 paragrafo 88, lettere a) e b)

CONSIDERAZIONI COMUNI AI TRE CONTRIBUTI
AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 494 del 21/10/2020
Come precisato con la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E, si deve tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste 
nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare
esigenze di gestione; i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione
sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento; mentre i contributi in «conto impianti» sono erogati con il vincolo di acquisire o
realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati



OIC16 - CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti)

86. I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici)alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza.

87. I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

88. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.


REGOLA GENERALE SULLA TASSAZIONE

Tutti i contributi sono tassati salvo che la irrilevanza fiscale non sia stabilita dalla norma che istituisce la singola agevolazione.


CONTABILIZZAZIONE

FISCAL FOCUS 17/11/2020

Contributi in conto esercizio



Contributi in conto impianti



Contributo in conto capitale "sopravvenienza attiva"




CONTRIBUTI COVID

I CONTRIBUTI COVID NON SONO TASSATI (articolo 10 Bis del Decreto Ristori - DL 137/2020)


i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid­19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
”.