"CREDITI INESISTENTI" e "CREDITI SPETTANTI" - Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza nr.34452 dell'11.12.2023

 

INDICE

1. Rassegna Stampa

2. Alcuni punti della sentenza

3. Link cassazione

4. Approfondimenti

5. Sentenza della cassazione 34419/2023 (Fiscooggi 6.2.2024)


Link cassazione

Sentenza Numero: 34452, del 11/12/2023

“ È evidente, quindi, come l'attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all'Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o, se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento; ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere”. Sentenza | Materia: Tributi

Oggetto

Crediti d’imposta - Distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” - Conseguenze - Accertamento tributario - Modalità e termini di decadenza - Trattamento sanzionatorio.

Presidente: C. De Chiara

Relatore: G. Fuochi Tinarelli

L’esito in sintesI

Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questioni già oggetto di contrasti giurisprudenziali – hanno affermato i seguenti principi:

«In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento.»

«In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile».

Allegato

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APPROFONDIMENTI

Quando si verifica l'inesistenza, esempio credito d'imposta R&S

Certamente l'inesistenza dovuta alla carenza di un elemento costitutivo è l'aspetto più complesso da definire:

Elementi costitutivi: esempi

La normativa sulla distinzione fra i due crediti

La normativa penale

Controllo formale


NORMATIVA SUI CONTROLLI 

Art. 36 bis - dpr n.600 del 29/9/1973 (imposte sui redditi)

Art.36 ter - dpr n.600 del 29/9/1973 (imposte sui redditi)

Art.54 bis - dpr - 633 del 26/10/1972 (iva)


 
ALCUNI PUNTI DELLA SENTENZA 
 
Quando si verifica l'inesistenza, esempio credito d'imposta R&S
 
 alcuni
 
Certamente l'inesistenza dovuta alla carenza di un elemento costitutivo è l'aspetto  più complesso da definire:
Vengono comunque fatti degli esempi.
 
9.4 Elementi costitutivi
 
 
La normativa sulla distinzione fra i due crediti
 
 
19. La normativa penale li tiene distinti senza comunque fornire una nozione
 
 
 
 
Tutte e due le condizioni devono essere presenti (cumulabilità)
 
 
 
La liquidazione delle dichiarazioni con procedure automatizzate ai fini delle imposte dirette ed Iva (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72)
ovvero
Mediante il controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/73). 
 
17. Un credito "non reale" ma indicato in Unico non può qualificarsi come inesistente
 
 
 
Controllo formale
 
 
Viene fatto l'esempio del credito per gli investimenti nelle aree depresse