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CREDITO D'IMPOSTA SISMA
RASSEGNA STAMPA
Il credito d’imposta Mezzogiorno nella Legge di Bilancio 2022 (Ecnews - 8.2.2022)
APPROFONDIMENTI
Cumulabilità (comma 102 art.7 - quater legge nr.18 del 27/2/2017)
VISUALIZZA IL DOSSIER PARLAMENTARE
Decreto legge nr.152 del 6.11.2021
Nel 2021 verrà applicato il Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». (21A07784) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)
...
Art. 43 ter
Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal
1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di
cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza del
COVID-19" ».
Proroga al 31.12.2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00116)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2021
All'articolo 9:
...............................
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
Proroga al 31.12.2020
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019
...
218. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».
Proroga al 31.12.2019
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)
(GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)
Vigente al: 24-4-2017
TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE
Art. 44
(Proroga incentivi)
1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015,
n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".
Estensione del credito d'imposta mezzogiorno alle aree del cratere sismico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.». (17A02633) (GU Serie Generale n.84 del 10-04-2017)
(( Art. 18-quater
Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale
colpite dagli eventi sismici
1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti
dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 e' attribuito nella misura del
25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie
imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e'
notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20
milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
))
CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO - NORMATIVA GENERALE
VISUALIZZA LA SINTESI DELLA NORMATIVA
Per l'ambito territoriale si è fatto riferimento alla carta degli aiuti 2022-2027, per le agevolazioni resta il riferimento alla carta degli aiuti 2014-2020.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021, n. 310|Supplemento Ordinario n. 49
Legge|30 dicembre 2021| n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. [Legge di bilancio 2022]
Articolo 1
Comma 175 Credito d'imposta Mezzogiorno
175. All’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
« Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta »
sono sostituite dalle seguenti:
« Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 ».
RASSEGNA STAMPA
Il Sole 24 Ore 10/1/2022
Il modello CIM attuale consente di fare domanda solo per gli investimenti fino al 31.12.2021 perchè la vecchia normativa faceva riferimento alla vecchia carta degli aiuti 2014-2020 che scadeva il 31.12.2021.
Ora nella norma è stato introdotto il riferimento alla Carta degli aiuti 2022-2027, quindi il modello di domanda dovrà essere aggiornato.
Il riferimento alla carta degli aiuti 2022-2027 comporta che il Molise ha la possibilità di fruire della maggiore intensità di aiuto già spettate alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabira, Sicilia e Sardegna;
Per quanto riguarda la misura dell'agevolazioni l'articolo continua a fare riferimento alla vecchia carta degli aiuti "è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 finale del 23 settembre 2016 ", quindi la % del contributo resta la stessa (non vengono riconosciute le maggiori agevolazioni previste dalla Carta degli Aiuti 2022-2027:
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese.
- Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%
Ammesse le attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2021)
(GU n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Art. 199
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
……
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
Legge 27 febbraio 2017, nr.18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)
(GU n.49 del 28-2-2017)
Art. 7-quater (Misure in materia di credito di imposta). -
1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
sostituito dal seguente:
"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del
23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito
d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato
dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione
e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali
nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico".
2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' sostituito dal seguente:
"101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole
imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni
di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non
comprende le spese di manutenzione".
3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' sostituito dal seguente:
"102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al
superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".
4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' sostituito dal seguente:
"105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del
presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015.
Art. 1.
98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali Sono ammesse tutte le imprese
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate Ammessi i beni strumentali nuovi di fabbrica
nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Ambito territoriale (ampliato nel corso degli anni)
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre Decorrenza investimenti (è variata nel corso degli anni)
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e'
attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento Importo dell'agevolazione (è variato nel corso degli anni)
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del
10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della Produzione primaria di prodotti agricoli
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e Pesca e Acquacoltura
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono agevolabili gli
investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale Progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di Il leasing è ammesso
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture Beni ammessi: Impianti, macchinari e attrezzature
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei Settori esclusi
settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e
delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica Escluse le imprese in difficoltà
alle imprese in difficolta' come definite dalla comunicazione della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo Il calcolo dell'agevolazione è cambiato
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15
milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di Beni in leasing
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di
manutenzione.
102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis e Regole di cumulo
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta Soggetto gestore: agenzia delle entrate
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della Modalità di presentazione della domanda
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla
fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in Modalità utilizzo
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo Indicazione nella dichiarazione dei redditi
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica Non si applicano i limiti prevista dalla legge n.244 del 24.12.2007
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione Devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'ultimazione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a Dismissione prima dei 5 anni dalla data di entrata in funzione
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle Sostituzione nei 5 anni con beni simili
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in
locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' versato entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita Accertamento
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
previsti dalla legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e' concessa nel Rispetto della normativa comunitaria
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo
regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli
investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 Fondi stanziati
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il
predetto importo e' corrispondentemente iscritto in apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro
annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie
imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento
nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e
Competitivita' 2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in
cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono
annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le
amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della
conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle
risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi' anticipate
vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione
europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi
e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle
corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a
seguito delle predette rendicontazioni di spesa.