SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - credito d'imposta

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  1. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello sport

INDICE

  1. Art.81 del DL. 104/2020
  2. Art.1, comma 615 della legge 197/2022

Art.81 del DL 104/2020

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 agosto 2020, n. 203|Supplemento Ordinario n. 30

Decreto legge|| n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020.

Capo VI Sostegno e rilancio dell'economia

Articolo 81

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono (DEVE ESSERE SVOLTA ATTIVITA' GIOVANILE)  attività sportiva giovanile, è riconosciuto (CREDITO D'IMPOSTA DEL 50%) un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, (NON E' UN CLICK DAY, E' PREVISTA LA RIPARTIZIONE)  si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. (SONO ESLUSI I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA 398) Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. (1)

2. (MODALITA' UTILIZZO)  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. (L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS)  Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. (IMPORTO MINIMO DELL'INVESTIMENTO € 10.000,00) L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, (LE ASD DEVONO AVERE RICAVI DA € 150.000,00 AD € 15 mln) almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. (1)

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art.1, comma 615 della legge 197/2022

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 

Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022). (23A00141) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2023 - Suppl. Ordinario n. 3)

615. All'articolo 9, comma 1, del            |Applicazione anche   |
|decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,         |con riferimento agli |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|investimenti         |
|marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti|effettuati nel primo |
|modificazioni:                               |trimestre 2023 del   |
|  a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono    |credito d'imposta per|
|inserite le seguenti: «e per gli investimenti|gli investimenti     |
|effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo   |pubblicitari di      |
|2023. Per il primo trimestre 2023 il         |societa' e           |
|contributo riconosciuto, sotto forma di      |associazioni sportive|
|credito d'imposta, non puo' essere comunque  |che investono nei    |
|superiore a 10.000 euro»;                    |settori giovanili e  |
|  b) dopo le parole: «primo trimestre 2022»  |rispettano           |
|sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di|determinati limiti   |
|euro per il primo trimestre 2023».           |dimensionali.        |
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