DURC

  • 4588 - Credito d'imposta Sisma (Sud) ed Industria 4.0 - DURC in regola al momento della fruizione (Agenzia delle entrate - Circolare nr.9 del 23.7.2021)

    Per Il Sole 24 Ore del 16.1.2023 la circolare nr.9 del 23.7.2021, relativa al credito d'imposta beni strumentali, si applica anche al credito d'imposta Sisma (e Sud).

    Per i crediti non dovuti la sanzione è del 30%.

    CIRCOLARE N. 9/E Roma, 23 luglio 2021

    OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

     

    5.1.2 Regolarità contributiva

     

    Domanda
    Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità
    legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
    Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il
    soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

    Risposta
    Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
    dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza
    dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina
    agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,
    alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi
    di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

    Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità
    Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito
    d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e
    previdenziali richiesti dalla norma.

    In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in
    corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in
    cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso
    in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli
    obblighi contributivi.

    Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non
    ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta
    spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)
    sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo
    dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva
    costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito
    d’imposta maturato.

    In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di
    versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà
    applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18
    dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione
    delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del
    credito utilizzato.  LA SANZIONE E' DEL 30% PER I CREDITI NON  DOVUTI
    .

     

  • 4656 - I lavoratori autonomi senza dipendenti non sono destinatari del Durc (Circolare INPS n.9 del 27.1.2006; Inps Pistoia - interpello n.3144 del 22.12.2005)

    Inps Pistoia - Interpello nr. 3177 del 22.12.2005

    INPS - CIRCOLARE NR.9 DEL 27 GENNAIO 2006

     

    INPS  PISTOIA - INTERPELLO N.3144 DEL 22.12.2005

     

  • 4746 - DURC e nuove norme per accedere ai benefici normativi e contributivi ( art.29 del D.L. n.19/2024)

    LINK

    Tra le novità del Decreto PNRR bis (D.L. n. 19/2024), in vigore dallo scorso 2 marzo, anche le modifiche per il rilascio del DURC al fine di accedere ai numerosi benefici normativi e contributivi. Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici; la novità più importante introdotta dall’articolo 29 del citato decreto legge è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175 bis introdotto all’articolo 1 della L. n. 296/2006. Stando alla nuova disposizione, permane il beneficio contributivo e normativo nel caso di violazioni accertate e che possono essere sanate successivamente. In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità. In altre parole, il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, partendo dalla disamina del Documento Unico di Regolarità Contributiva, già oggetto di trattazione da parte della Fondazione stessa nel rapporto “Le semplificazioni possibili”, esamina nel dettaglio le novità in materia introdotte dal Decreto PNRR bis. A corredo del documento, utili tabelle di confronto tra la disciplina previgente e quella in vigore.

    Leggi la circolare

    ---

    DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

    Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024)

    Art. 29

    Disposizioni in materia di prevenzione
    e contrasto del lavoro irregolare
    1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»;
    b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:
    «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
     
    ---

    LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

    note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
     
    Art.1
     
    1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
     
  • DURC

    NEWS

    4746 - DURC e nuove norme per accedere ai benefici normativi e contributivi - Circolare n.4/2026 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

    INDICE

    1. Decreto 24 ottobre 2007 
    2. Art.4 del decreto legge 20 marzo 2014 n.34
    3. Decreto Ministeriali 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
    4. Circolare n.19 dell'8/6/2015 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    Decreto 24 ottobre 2007

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    DECRETO 24 Ottobre 2007

    Documento unico di regolarita' contributiva.

    IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

    Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
    210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
    sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

    Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre
    2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione
    delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
    alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

    Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo
    10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti
    bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
    associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
    piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
    mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti
    di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";

    Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in
    particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta
    fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione
    di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge
    25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
    n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
    14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";

    Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
    che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
    delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento
    Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);

    Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare
    INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della
    bilateralita' del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e
    14 ottobre 2005;

    Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle
    modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico
    di Regolarita' Contributiva (DURC), sia per la concessione di
    agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di
    lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati
    dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni
    previsti dalla disciplina comunitaria;

    Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali
    comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale negli
    incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

    Decreta:

    Art. 1.
    Soggetti obbligati

    1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva
    (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione deiE' RICHIESTO PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI
    benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
    sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei
    benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai
    sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori
    di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di
    appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati
    dell'edilizia.


    Art. 2.
    Soggetti tenuti al rilascio del DURC

    1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza
    sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
    gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i
    predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono
    forme di assicurazione obbligatoria.


    2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra
    certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al
    presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al
    comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i
    medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu'
    associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
    contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
    comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

    3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art.
    10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e
    successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a
    disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
    DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al
    medesimo art. 10.

    4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro
    mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti
    bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto
    legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o piu'
    associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
    contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
    comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, possono
    rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di
    cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

    5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del
    Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
    organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
    piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a
    ridefinire la disciplina di cui al comma 4.


    Art. 3.
    Soggetto richiedente e modalita' di rilascio

    1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita
    modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle
    Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

    2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma,
    attraverso strumenti informatici. Dette modalita' sono obbligatorie
    qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per
    conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dagli
    altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al
    soggetto appaltatore o subappaltatore puo' essere richiesto dalle
    amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica
    appaltanti e dalle Societa' di attestazione e qualificazione delle
    aziende (SOA).

    4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo
    stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del
    beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione
    appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti
    per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto
    previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.


    Art. 4.
    Contenuto del documento

    1. Il DURC attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli
    Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la
    regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.


    2. Il DURC deve contenere:
    a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita'
    operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
    b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle
    Casse edili;
    c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita'
    contributiva con indicazione della motivazione o della specifica
    scopertura;
    d) la data di effettuazione della verifica di regolarita'
    contributiva;
    e) la data di rilascio del documento;
    f) il nominativo del responsabile del procedimento.


    Art. 5.
    Requisiti di regolarita' contributiva


    1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti
    previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
    b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti
    accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
    c) inesistenza di inadempienze in atto.

    2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di: CASI PARTICOLARI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
    a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente
    abbia espresso parere favorevole;
    b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
    legislative;
    c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
    credito.

    3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile
    sussiste in caso di:
    a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti,
    compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto
    l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
    b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun
    operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a
    quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
    c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente
    abbia espresso parere favorevole.


    Art. 6.
    Emissione del DURC


    1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine
    massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla
    certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi
    Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
    2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei
    termini previsti dalla convenzione.
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta
    giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta
    regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.


    Art. 7.
    Validita' del DURC e verifica dei requisiti


    1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e
    contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.


    2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3,
    comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
    modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art.
    39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
    dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

    3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le
    Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o
    dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3,
    invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un
    termine non superiore a quindici giorni.


    Art. 8.  CAUSE NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC
    Cause non ostative al rilascio del DURC 


    1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a
    ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella
    amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

    2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
    a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo'
    essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
    b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e'
    dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
    salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un
    provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme
    oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
    26 febbraio 1999, n. 46.

    3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al
    rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e
    quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a
    ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore
    o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
    ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno
    scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di
    versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al
    rilascio del DURC.

    4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver
    beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1,
    comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
    rimborsati o depositati in un conto bloccato.


    Art. 9.   IRREGOLATIA' NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC
    Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non
    ostative al rilascio del DURC


    1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente
    responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia
    di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al  CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC
    presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
    giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC
    per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione
    prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale
    successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

    2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il
    procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione
    obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
    legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n.
    124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis
    del codice penale.

    3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e'
    tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di
    provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine
    alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il
    decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun
    illecito.

    4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni
    appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della
    autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non
    sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.

    5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente
    articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi
    successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
    6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al
    presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC
    finalizzato al pagamento delle prestazioni gia' rese alla data
    dell'accertamento definitivo dell'illecito.


    Art. 10.
    Efficacia del provvedimento


    1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione
    decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2007
    Il Ministro: Damiano

     

    CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC


    Art.4 del Decreto Legge n.34 del 20 marzo 2014

    DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 

    Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046) (GU Serie Generale n.66 del 20-03-2014)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114).

    Art. 4
     
     Semplificazioni in materia di documento di regolarita' contributiva 
     
      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
    al comma 2,  chiunque  vi  abbia  interesse  verifica  con  modalita'
    esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo   reale   la   regolarita'
    contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese
    tenute ad  applicare  i  contratti  del  settore  dell'edilizia,  nei
    confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita'
    di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni
    effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'  Contributiva  (DURC),
    ovunque previsto,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione
    individuate dal decreto di cui al comma 2. 
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
    4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.
    5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
    6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Decreto 30 gennaio 2015

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

    DECRETO 30 gennaio 2015 
    Semplificazione  in  materia  di  documento  unico   di   regolarita'
    contributiva (DURC). (15A04239) 
    
    (GU n.125 del 1-6-2015)
     
     
                           IL MINISTRO DEL LAVORO 
                          E DELLE POLITICHE SOCIALI 
     
     
                               di concerto con 
     
     
                          IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                               E DELLE FINANZE 
     
     
                                      e 
     
     
                     IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                        E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
     
      Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito
    dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in
    materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»; 
      Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad
    un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
    concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i
    profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
    pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione
    Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),  la  definizione  dei
    «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica
    nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.
    4; 
      Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,
    secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
    sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i
    contenuti del medesimo art. 4; 
      Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
    convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter,
    del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6
    giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera
    a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;  l'art.
    13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito
    dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche'  l'art.  4,  comma  2,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  che
    disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento
    Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); 
      Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale  Paritetica  per
    le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il  15,  20,
    23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014; 
      Considerata la complessita'  degli  interventi  di  implementazione
    degli applicativi necessari per la messa a punto della  procedura  di
    verifica  della  regolarita'  contributiva  in  tempo  reale   e   la
    conseguente necessita' di disporre  di  un  congruo  lasso  di  tempo
    dall'emanazione del presente decreto; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1
        Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva
     
      1.  Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita'
    contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le
    quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita'
    Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: 
        a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
    del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
        b) gli Organismi di attestazione SOA; 
        c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi
    dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
        d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i
    gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
        e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria
    posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
    autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; 
        f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da
    parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni
    dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29
    novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
    gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24
    aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
    giugno 2014, n. 89. 
    
                                   Art. 2 
                    Verifica di regolarita' contributiva
     
      1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo  reale,
    con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'  contributiva  nei
    confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o
    classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o
    artigianato per le attivita' dell'edilizia,  delle  Casse  edili.  La
    verifica e' effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei
    lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso  del  Documento
    Unico di Regolarita'  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente
    normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto
    legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad
    attestare la  regolarita'  contributiva  sono  esclusivamente  quelle
    costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di
    lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per
    ciascuna  parte,  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
    nazionale. 
    2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA.
                                   Art. 3 
                          Requisiti di regolarita' 
     
      1.  La  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
    pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati
    e a quelli impiegati con contratto  di  collaborazione  coordinata  e
    continuativa, che operano nell'impresa stessa  nonche',  i  pagamenti
    dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino  all'ultimo  giorno  del
    secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a
    condizione che sia scaduto anche il termine  di  presentazione  delle
    relative denunce retributive. 
    2. La regolarita' sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
    3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
                                   Art. 4 
                           Assenza di regolarita' 
    
      1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva
    in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
    9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC,
    all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1
    della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con
    indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da
    ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 
      
    2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
    3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
    4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.
                                   Art. 5 
                            Procedure concorsuali
     
      1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui  all'art.
    186-bis del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  l'impresa  si
    considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
    ricorso nel registro delle imprese e il decreto  di  omologazione,  a
    condizione che nel piano di  cui  all'art.  161  del  medesimo  regio
    decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
    dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. 
    2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita' sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
    3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e' previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
    5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
                                   Art. 6 
                          Modalita' della verifica
     
      1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai  soggetti  di  cui
    all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali,  tramite  un'unica
    interrogazione negli archivi  dell'INPS,  dell'INAIL  e  delle  Casse
    edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione
    e  riconoscimento  reciproco,  indicando  esclusivamente  il   codice
    fiscale del soggetto da verificare. 
    2. La verifica puo' essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonche' dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
    3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia gia' stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.
                                   Art. 7   
                                  Contenuti
     
      1.  L'esito  positivo  della  verifica  di  regolarita'  genera  un
    Documento  in  formato  «pdf»  non  modificabile  avente  i  seguenti
    contenuti minimi: 
        a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice
    fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica; 
        b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,  alle  Casse
    edili; 
        c) la dichiarazione di regolarita'; 
        d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della
    verifica e quella di scadenza di validita' del Documento. 
    2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
                                   Art. 8 
                       Cause ostative alla regolarita'
     
      1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi  sono
    ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,  comma  1175,  della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
    ed in materia  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  individuate
    nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
    decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente  responsabile,
    accertate  con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali
    definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art.  444  del  codice  di
    procedura penale.  Non  rileva  l'eventuale  successiva  sostituzione
    dell'autore dell'illecito. 
    
    2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.
    3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
    4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.
                                   Art. 9 
                                 Esclusioni 
    
      1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta
    assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico
    di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione: 
        a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
    52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
        b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
    35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
        c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a),  del  decreto
    del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012; 
        d) in applicazione dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013. 
    2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresi' assoggettate alle previgenti modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non e' possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.
                                   Art. 10 
                           Norme di coordinamento 
     
      1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,
    n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.
    78, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
    abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
    del medesimo art. 4 fra cui, in particolare: 
        a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
    24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
    italiana n. 279 del 30 novembre 2007; 
        b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; 
        c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto  1967,  n.
    800; 
        d) il comma 4, dell'art. 10, del  decreto  legislativo  del  Capo
    provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
    2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessita' di acquisire un nuovo Documento.
    3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
    4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8. Roma, 30 gennaio 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
                                                               Allegato A 
     
       ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI 
              DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE 
                     E' CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITA' 
     
                  Parte di provvedimento in formato grafico

     

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    Circolare n.19 dell'8.6.2015

    08-06-2015 N. 19 - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

    D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.

     

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    Direzione generale per l'Attività Ispettiva

    Roma, 08/06/2015

    Prot 37 / 0009445

    CIRCOLARE N. -19 /2015

     

     

    Agli indirizzi in allegato

     

    Oggetto: D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.

     

    L'articolo 4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante "semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di DURC.

    Trattasi di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore del! 'edilizia, nei confronti delle Casse edili".

    Il Legislatore ha demandato la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

    Il decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e de]]e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 dello giugno 2015.

    Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.

    Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

     

    Art. 1 (Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

    Ai sensi dell'art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

    a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di "amministrazioni aggiudicatrici. organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (.... )";

    b) gli Organismi di attestazione SOA;

    c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

    d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

    e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

    f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

    In relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito – è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

    Si precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

    Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

     

    Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)

    I soggetti abilitati indicati all'art. l possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell' INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite "da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. e di cui si dirà - sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

    a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;

    b) nell' ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

    c) per il rilascio dell' attestazione SOA.

     

    Art. 3 (Requisiti di regolarità)

    Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

    Con riguardo agli obblighi contributivi In questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell' impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli telativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

    La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

    Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.

    Nell 'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell' interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

    In ordine all'arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare disciplinato dal successivo atto 4, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero.

    Analogamente, la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

    Nelle predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell' irregolarità, stante il comportamento omissis va dell' impresa.

    Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

    La regolarità sussiste comunque in caso di:

    a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

    b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

    c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

    d) crediti in fase amministrativa m pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

    e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";

    f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

    La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile, In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

    Si precisa che l'importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo al\'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

     

    Art. 4 (Assenza di regolarità)

    Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all'art. 9 del D.M. - l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell'art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l'invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

    L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell' esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

    Si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "pdf'. Tale Documento, ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell' interrogazione sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto.

    La lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l'intervento del Legislatore, sancisce pertanto l'unicità del DURC.

    Al riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. il Documento di cui all'articolo 7 soddisfà il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma l, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.

    Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art, 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

    Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata.

    In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

    Il Documento recherà l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

     

    Art. 5 (Procedure concorsuali)

    Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretati ve affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

    Al riguardo il comma 1 dell'art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

    Resta fermo che, ai fini dell'attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

    Da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell' esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F.

    Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, ali 'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.

    Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161.

    La valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell' art. 160 L.F .. introdotta, a decorrere dallo gennaio 2008, dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007. Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità per il debitore di formulare una proposta che preveda "che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente... ".

    Da ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

    Infatti, nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell'art. 161 L.F., si producono a favore del debitore gli effetti "protettivi" (c.d. "automatic stay") nei confronti dei creditori, concernenti il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire all'imprenditore la formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell' art. 182 bis L. F.

    In tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile r esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai fini della tutela della par condicio credito rum, che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.

    In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del R.D. n. 267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.

    Da ciò si evince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’ art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro (delle imprese ai sensi dell' art. 17, comma 2, della L. F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

    In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l'impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all' amministrazione straordinaria.

    La disposizione che subordina la regolarità ali 'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma l, del D.M che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate.

    Si prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.

    Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

    Si conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M.

     

    Art. 6 (Modalità della verifica)

    In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, "operano in integrazione e riconoscimento reciproco. indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare".

    Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.

    Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinvierà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

     

    Art. 7 (Contenuti)

    Come anticipato, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato ".pdf' non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

    a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;

    b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;

    c) la dichiarazione di regolarità;

    d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

    Detto Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

    L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini de 11' estrazione del medesimo Documento.

     

    Art. 8 (Cause ostative alla regolarità)

    Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l'attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

    Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che, come noto, disciplina l'istituto della applicazione della pena su richiesta.

    Anche In tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che "non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito".

    Il D.M. specifica inoltre che:

    - il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 C.p.;

    - le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).

    Sotto il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica "a campione" la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni indicate nell'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l'identità di violazioni, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007, per le quali si richiamano le note di chiarimento trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio 2010.

    È inoltre precisato, per ragioni di "continuità" rispetto alla previgente disciplina, che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.

    In ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle.

     

    Art. 9 (Esclusioni)

    Il D.M. prevede che, in via transitoria "e comunque non oltre il 1° gennaio 2017", resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:

    a) dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;

    b) dell'art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare "con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento";

    c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;

    d) della procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere" di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

    Inoltre, per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica "in tempo reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.

    Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

     

    Art. 10 (Norme di coordinamento)

    L'ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.

    Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell'art. 10 del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.

    Si prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 - ossia le "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (... )" - utilizzano il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

    Il D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

    A tale riguardo, si rammenta che l'obbligo di attivazione del predetto procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis de1l'art. 31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC).

    Da ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle previste dall'art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 siano immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in gazzetta ufficiale.

     

    IL DIRETTORE GENERALE

    (Dott. Danilo Papa)