Enogastronomia italiana

  • 4504 - Credito d'imposta per l'enogastronomia italiana: Ristorazione con somministrazione; Gelaterie e Pasticcerie; Produzione di pasticceria fresca

    PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE IL DECRETO ATTUATIVO


    INDICE

    1. Legge 30 dicembre 2021 n.234
    2. Dm Politiche agricole 4 luglio 2022

    Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021, n. 310|Supplemento Ordinario n. 49

    Legge|| n. 234

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

    Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

    Articolo 1

    Commi 868-869 Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana

    Rubrica non ufficiale|


    868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.

    869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.


    Dm Politiche del 4 luglio 2022 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Uffciale) - Fonte: il sole 24 ore 15.7.2022

    Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, ai sensi dell’articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

    VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; VISTO il Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007;

    VISTO il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

    VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche;

    VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

    VISTO il decreto ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337, che regolamenta il sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 24 marzo 2011;

    VISTO l’articolo 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, di seguito SQNPI, in conformità all’articolo 22 del Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

    (FEASR), che stabilisce le modalità per definire i sistemi di qualità agroalimentare finalizzati a garantire una
    qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie,
    è ottenuta grazie alle modalità produttive definite dalla norma tecnica della produzione integrata, verificate
    secondo uno specifico piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti;

    VISTO il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 che regolamenta il sistema di qualità nazionale zootecnica
    (SQNZ), riconosciuto a livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;

    VISTO il decreto ministeriale dell’8 maggio 2014 che ha attuato l’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio
    2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina
    il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

    VISTO il Regolamento UE 2018/848 del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 Maggio 2018 relativo alla
    produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;

    VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
    degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

    VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
    categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

    VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
    formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, l’articolo
    52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

    VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
    diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

    VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni
    amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione del1’Amministrazione centrale”;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli
    interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
    1997, n. 59”;

    VISTO il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

    VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

    VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
    prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
    della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

    VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite
    convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la
    realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità
    pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla
    medesima società;

    VISTO altresì che il medesimo art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 dispone che il contenuto
    minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
    Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

    VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante Aggiornamento dei
    contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
    di impresa S.p.a., in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
    convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

    VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare,
    l’articolo 5 che detta principi comuni in materia di esclusione dall’ambito di applicazione del medesimo
    decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del
    settore pubblico, stabilendo altresì le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale
    organismo in house di un’amministrazione pubblica;

    VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell’elenco
    delle stazioni appaltanti qualificate;

    CONSIDERATO che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 5 del
    decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato,
    è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell’art. 1, commi da 460 a 464, della
    legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo
    esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa
    disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di
    compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

    VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
    2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’art. 1, comma 868, che istituisce il
    “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” con
    una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023;

    VISTO il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale
    entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con uno o più decreti del Ministro
    delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di
    cui al comma 868;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante “Regolamento recante
    modifica del d.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

    RITENUTO di dover promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana
    nonché di dover valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante
    interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e
    le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali
    durevoli;

    CONSIDERATO che occorre prevedere i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo di parte capitale
    per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, con una dotazione di 25
    milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023;

    CONSIDERATO che i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle
    eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, previsto dal medesimo articolo 1, comma 868,
    della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di
    euro per l’anno 2023, verranno determinati con successivo provvedimento;

    DECRETA

    Articolo 1
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
    a) “decreto legislativo 123/1998”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
    modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
    sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
    1997, n. 59”;
    b) “DOP”: Denominazione di Origine Protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un luogo,
    regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono
    dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi
    intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica
    delimitata, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;
    c) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
    recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa”;

    d) “legge 241/1990”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante
    “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
    amministrativi”;
    e) “legge 234/2021”: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022);
    f) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - MIPAAF;
    g) “IGP”: Indicazione Geografica Protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un
    determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili
    una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno
    una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012,
    (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;
    h) “impresa”: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con
    somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO
    10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);
    i) “Invitalia”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, società in
    house dello Stato;
    j) “prodotti biologici”: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia
    o della pesca di animali selvatici, di cui all'art.3 del Regolamento UE 848/2018.
    k) “Registro Nazionale Aiuti”: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano
    concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare
    il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti “de minimis”, il superamento del massimale di aiuto
    concedibile previsto dall’Unione Europea;
    l) “regolamento de minimis”: regolamento (UE) n. 1407/2013;
    m) “regolamento di esenzione”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
    2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e
    successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
    mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
    dell’Unione europea;
    n) “relazioni”: relazioni di coniugio, di parentela e di affinità entro il terzo grado, e, in caso di
    società, relazioni di controllo o di collegamento, come definite dall’articolo 2359 del codice
    civile;
    o) “sanzione interdittiva”: sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 comma 2 del D.lgs 231/2001;

    p) “SQNPI”: il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall’articolo 2, comma
    3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità
    dei prodotti alimentari”, in conformità all’articolo 22 del Regolamento (CE) 1974/2006 della
    Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
    agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
    q) “SQNZ”: il Sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal Decreto Ministeriale 4 marzo
    2011 n. 4337, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

    Articolo 2
    (Finalità dell’intervento e ambito di applicazione)

    1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 869 della legge 234/2021, l’intervento di cui al
    presente decreto – finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della
    ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano
    – disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi a fronte di
    investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli.

    Articolo 3
    (Risorse finanziarie)

    1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 868, della legge 234/2021, la dotazione finanziaria
    disponibile per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 del presente decreto è pari a complessivi
    56.000.000,00 euro, di cui 25.000.000,00 euro per l’anno 2022 e 31.000.000,00 euro per l’anno 2023FONDI STANZIATI
    comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4.

    Articolo 4
    (Soggetto gestore)

    1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al
    presente decreto il Ministero si avvale di Invitalia. SOGGETTO GESTORE: INVITALIA

    2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto
    legislativo 123/1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3 del presente
    decreto, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.

    3. Con apposita convenzione tra il Ministero e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle
    attività previste dal presente decreto.

    Articolo 5
    (Soggetti beneficiari)

    Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in possesso dei seguenti
    requisiti:

    a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con
    somministrazione”): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle
    imprese da almeno 10 anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la
    data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e
    prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso
    periodo;

    b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal
    codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): essere regolarmente costituite ed
    iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, alternativamente, aver
    acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti
    certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti
    alimentari acquistati nello stesso periodo;

    c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono
    sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della
    normativa vigente;
    d) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
    e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come
    risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
    g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di
    agevolazioni concesse dal Ministero;
    h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti
    individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23
    maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

    2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:  SOGGETTI ESCLUSI
    a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
    b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati
    condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
    di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
    per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

    3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’assenza delle cause di
    esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all’atto della domanda di
    contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di cui all’articolo 9, comma 2 del
    presente decreto.

    Articolo 6
    (Spese ammissibili)

    1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali                BENI NUOVI DI FABBRICA 
    all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di    ACQUISTATI DA  SOGGETTI TERZI
    mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere
    mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del       VINCOLO DI TRE ANNI DALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
    contributo.

    2. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso
    conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del
    pagamento.

    3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.  AMMESSE LE SPESE SOSTENUTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

    4. Non sono in ogni caso ammesse le spese per:  BENI NON AMMESSI
    a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non
    soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
    b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici,
    elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
    c) mezzi targati;
    d) beni usati o rigenerati;
    e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
    f) imposte e tasse;
    g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
    h) buoni pasto; 

    costi legali e notarili;
    j) consulenze di qualsiasi genere;
    k) spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

    Articolo 7
    (Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo)

    1. A valere sulle risorse di cui all’articolo 3, può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo
    in conto capitale non superiore:
    a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
    b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.   CONTRIBUTO DEL 70%, MASSIMO € 30.000,00

    2. I contributi di cui all’articolo 2 del presente decreto sono concessi nell’ambito del regolamento de
    minimis.  L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS

    Articolo 8
    (Presentazione delle domande e concessione dei contributi)

    1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro 30 giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Direttore della Direzione  PER LE PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO ATTUATIVO
    Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it)
    e di Invitalia (www.invitalia.it). Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono
    essere presentate le domande di agevolazione.

    2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a
    disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle
    spese ammissibili.

    3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al
    presente decreto.

    4. I contributi sono deliberati dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle  CI SARA' UN  CLICK DAY
    domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle
    imprese richiedenti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalità stabilite
    dalla convenzione prevista dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto.

    5. Le spese, da rendicontarsi nelle modalità di cui al successivo articolo 9, devono essere interamente
    sostenute e pagate dall’impresa entro il termine perentorio di 8 (otto) mesi dalla data di concessione L'INVESTIMENTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO 8 MESI DAL DECRETO DI CONCESSIONE
    delle agevolazioni.

    Articolo 9
    (Erogazione dei contributi)

    1. Ai fini dell’erogazione dei contributi l’impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei
    termini previsti dal provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1 del presente decreto.

    2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i 30 giorni successivi
    alla data di ultimazione delle spese.

    3. L’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione:
    a) copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali;
    b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa
    (ordinativi di pagamento ed estratti conto);
    c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo
    pagamento delle relative spese.

    4. Il Ministero, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di
    Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della
    documentazione trasmessa, procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente
    indicato dall’impresa beneficiaria.

    Articolo 10
    (Anticipo del contributo e fidejussione)

    1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo nella misura
    massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del
    finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione
    dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
    del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile e
    la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.

    2. L’anticipo – se richiesto e spettante – viene erogato in occasione della emanazione del provvedimento
    di concessione di cui all’articolo 8, comma 4, del presente decreto.

    Articolo 11
    (Controlli)

    1. In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero, tramite gli organi di controllo competenti, può
    effettuare controlli, anche a campione, sulle iniziative agevolate.

    2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la
    documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di
    concessione del contributo.

    3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le
    attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

    4. È comunque previsto da parte dell’ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sugli interventi
    eseguiti e sulle attività intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni di cui al
    presente decreto.

    Articolo 12
    (Revoca)

    1. Il Ministero può revocare i contributi concessi ai sensi del presente decreto nei seguenti casi:
    a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta
    o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
    b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
    c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità
    liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
    d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 11.
    e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui
    all’articolo 8, comma 5, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa
    beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento
    europeo;
    f) delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti
    all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5
    (cinque) anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
    g) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal provvedimento di
    cui all’articolo 8, comma 1, del presente decreto.

    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l’importo del contributo erogato
    sull’apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato che verrà indicato.

    Articolo 13
    (Disposizioni finali)

    Il Ministero garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione
    derivanti dall’istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto.
    2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica
    denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
    3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del
    Ministero.

    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.