Imprese Creative

  • 05/07/2022 - Fondo IMPRESE CREATIVE - Domande a partire dal 5 Luglio 2022 (Bando chiuso il 6 Luglio 2022)

    INDICE

    1. Domande a partire dal 5 Luglio 2022
    2. Link Utili
    3. Rassegna Stampa
    4. Decreto 19 Novembre 2021

    IL BANDO E' STATO CHIUSO IL 6 LUGLIO 2022 PER ESAURIMENTO DEI FONDI

    Comunicato del mise

    Sostegno a programmi di investimento e nuova imprenditorialità

    Avviso

    A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili con avviso del 5 luglio 2022 (link al documento) è disposta a partire dal 6 luglio 2022 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni di cui al CAPO II del decreto interministeriale 19 novembre 2021, destinate alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

     

    Avviso

    Il decreto direttoriale 30 maggio 2022, disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.
    La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021.
    Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori.

     

     


    DOMANDE A PARTIRE DAL 5 LUGLIO 2022, POSSONO ESSERE COMPILATE A PARTIRE DAL 20 GIUGNO 2022

    Avviso (Comunicato del MISE)

    Il decreto direttoriale 30 maggio 2022, disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.
    La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021.
    Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori.

    Comunicato Invitalia del 7/6/2022

    Al via a giugno il Fondo imprese creative

    Al via a giugno il Fondo imprese creative, l’incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate.

    Il Fondo è promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

    La dotazione finanziaria è di 26,8 milioni di euro.

    La misura favorisce gli investimenti fino a 500.000 euro in attività culturali e artistiche, anche relativi al settore audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico.

    Il Fondo, attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, punta a valorizzare nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività. Sono finanziabili anche interventi che prevedono la collaborazione delle Pmi creative con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le università e gli enti di ricerca.

    Presentazione delle domande

    La domanda può essere compilata e presentata in base al seguente calendario:

    Dal 13 giugno 2022 ore 10
    Accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano. Per le imprese italiane non è necessario l'accreditamento.

    Dal 20 giugno 2022 ore 10
    Compilazione online delle domande.

    Dal 5 luglio 2022 ore 10
    Invio online delle domande.

    Invitalia mette a disposizione anche un servizio di accompagnamento per la corretta presentazione delle richieste di finanziamento.

    Il 14 giugno alle ore 11.00 segui il webinar di presentazione sul canale Youtube di Invitalia

    Tutti i dettagli su Fondo imprese creative

     


    LINK UTILI

    Link Invitalia con tutta la normativa

    Ministero dello sviluppo economico

     


    RASSEGNA STAMPA 

    Al via le agevolazioni a valere sul Fondo Pmi creative (www.ecnews.it - 14/6/2022)

    Fondo PMI creative: in Gazzetta i requisiti per le agevolazioni (Fonte: www.pmi.it - 4.2.2022)

    Fondo imprese creative: nuovi contributi per il 2021 e 2022 (Fisco e Tasse 30/11/2021)

    https://first.art-er.it/

    https://www.pmi.it


    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    DECRETO 19 novembre 2021  

    Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.
    (22A00615)

    (GU n.27 del 2-2-2022)
     
    Capo I
    Disposizioni generali


    IL MINISTRO
    DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    di concerto con

    IL MINISTRO DELLA CULTURA

    Visto l'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
    «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
    bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 109,
    istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
    economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con
    una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
    2022;

    Vista la disciplina delle modalita' di azione del predetto Fondo,
    dettata dai successivi commi da 110 a 112, del medesimo art. 1 della
    legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare:
    a) il comma 110, ai sensi del quale le risorse del Fondo sono
    utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo
    di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo
    perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere
    la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese
    di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali,
    nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche attraverso
    l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da
    destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero
    per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle
    imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti
    finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up
    innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del
    decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza
    con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo
    sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso
    attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione;
    b) il comma 111, che prevede che, nell'ambito degli interventi di
    cui al comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne
    l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, e'
    promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di
    cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia;
    c) il comma 112, che detta la definizione di «settore creativo»,
    ai fini dei commi da 109 a 111;

    Visto il comma 113 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre
    2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
    economico, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le
    attivita' culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni
    per l'attuazione dei commi da 109 a 112;

    Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
    giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
    L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della
    Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2
    luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
    il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
    trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
    Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
    dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
    europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
    articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti «de minimis»; 

    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
    «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
    pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
    della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

    Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
    convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

    Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
    modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
    garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
    trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
    nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
    che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
    relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
    dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
    5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
    nazionale degli aiuti di Stato»;

    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
    politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
    «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
    nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
    legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
    integrazioni»;

    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
    dell'amministrazione digitale»;

    Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
    «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
    giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
    personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
    2000, n. 300»;

    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
    «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
    nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
    degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
    n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
    materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
    documenti amministrativi»;
    Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al citato
    art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    Decreta:

    Art. 1

    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
    definizioni:
    a) «legge»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
    di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
    pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    c) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per l'attrazione degli
    investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. (SOGGETTO GESTORE INVITALIA)
    d) «Fondo»: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese
    creative, istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art.
    1, comma 109, della legge;
    e) «settore creativo»: il settore che comprende le attivita'
    dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla
    diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono
    espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in
    particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle
    biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo,
    compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al
    software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e
    immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura,
    alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti
    visive, alla comunicazione e alla pubblicita';
    f) «impresa creativa»: l'impresa operante nel settore creativo la
    cui attivita', come risultante dal registro delle imprese, e'
    individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1;
    g) «progetti integrati»: due o piu' programmi di investimento,
    ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo
    coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i
    quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da
    una finalita' di sviluppo comune, complementare o altrimenti
    connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese
    proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa;
    h) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
    del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella
    sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma
    8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
    i) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e media dimensione,
    di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
    iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui
    all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015;
    j) «investitori terzi»: gli investitori qualificati, come
    individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
    n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i business
    angels, indipendenti rispetto alla compagine dell'impresa oggetto di
    investimento;
    k) «business angels»: investitori informali privati che
    supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti
    imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai
    fini di cui al presente decreto, tali soggetti devono essere dotati
    di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un
    periodo non inferiore a due anni in imprese private;
    l) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale
    corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
    attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e
    strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
    m) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra
    equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo
    rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario
    (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa
    principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
    e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
    investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito,
    non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
    casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred
    equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note;
    l) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
    Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai
    regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n.
    2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti
    compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
    e 108 del trattato;
    m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
    della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
    degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
    europea agli aiuti «de minimis»; 

    Art. 2

    Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

    1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione
    dell'art. 1, commi da 109 a 112, della legge, individuando, tra
    l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le
    tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che
    classificano le attivita' delle imprese del settore creativo, le
    modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le
    iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonche' le
    ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:


    a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il
    consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione
    di:
    i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
    ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative
    con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese
    creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
    iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese
    creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up
    innovative e PMI innovative;

    b) al capo III, gli interventi per la promozione della
    collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri
    settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici;
    c) al capo IV, le modalita' di attuazione delle agevolazioni di
    cui ai capi II e III;
    d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema
    imprenditoriale del settore creativo.

    Art. 3

    Sinergia del Fondo con le politiche nazionali, regionali e
    dell'Unione europea

    1. L'azione del Fondo e' improntata a favorire la convergenza delle
    iniziative adottate nell'ambito delle politiche nazionali, regionali
    e dell'Unione europea che possono contribuire allo sviluppo del
    settore creativo, anche riferite a singoli segmenti o attori del
    settore medesimo.
    2. Ai sensi del comma 1 e dell'art. 1, comma 111, della legge,
    nell'ambito degli interventi di cui al presente decreto, la
    collaborazione con le regioni puo' essere volta ad attivare
    iniziative di sostegno mirato per particolari ambiti di attivita' o
    territori, prevedendo forme di cofinanziamento o altre forme di
    cooperazione.

    Art. 4

    Ripartizione della dotazione finanziaria


    (FONDI STANZIATI: € 20mln PER CIASUNO DEGLI ANNI 2021 e 2022)
    1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109, della
    legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
    in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:

    (RIPARTIZIONE FRA I TRE INTERVENTI)
    a) per gli interventi di cui al capo II: 28.000.000,00 euro; (Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative)
    b) per gli interventi di cui al capo III: 10.000.000,00 euro; (Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative)
    c) per le azioni di cui al capo V: 2.000.000,00 euro. (Ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo)

    2. La dotazione di cui al comma 1 e le successive eventuali
    assegnazioni al Fondo possono essere ripartite secondo una diversa
    proporzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non
    prima di dodici mesi dall'avvio dell'operativita' del Fondo, in
    relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli
    interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni instaurate ai
    sensi dell'art. 3 e delle risultanze delle attivita' di valutazione e
    analisi previste dal capo V. Con la medesima modalita' possono essere
    definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o per il
    sostegno di particolari ambiti ai sensi dell'art. 3, in presenza
    dell'eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su
    risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della
    pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e
    resilienza.

    Art. 5

    Soggetto gestore(INVITALIA)

    1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli
    interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale
    dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
    d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5,
    del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
    modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

    2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
    quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998,
    sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4,
    entro il limite massimo del 4% (quattro per cento) delle medesime
    risorse.

    3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,
    sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste
    dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle
    risorse finanziarie al soggetto gestore.

    Art. 6

    Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile  (AIUTO DI STATO O DE MINIMIS)


    1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi   (AIUTO DI STATO)
    dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti
    soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In
    particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del
    regolamento GBER in caso di imprese:
    a) non quotate;
    b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
    contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
    c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
    cinque anni alla data di presentazione della domanda;
    d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo
    art. 22 del regolamento GBER, ivi incluse le condizioni di non aver
    rilevato l'attivita' di un'altra impresa; di non avere ancora
    distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione.

    2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma (O DE MINIMIS)
    1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
    regolamento de minimis.

    Art. 7

    Cumulo delle agevolazioni (REGOLE DI CUMULO)

    1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
    cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti
    previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
    riferimento.

    Capo II
    Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative

    Art. 8

    Soggetti beneficiari

    1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei
    programmi di investimento previsti dall'art. 9 del presente capo:
    a) le imprese creative;
    b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in (POSSONO PARTECIPARE ANCHE LE IMPRESE NON CREATIVE MA A PARTICOLARI CONDIZIONI)
    qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla
    disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui
    all'art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative,
    nella misura in cui consentito dall'art. 9, comma 3.

    2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese creative di
    cui al comma 1, devono:
    a) essere classificabili come di micro, piccola e media (AMMESSE SOLO LE PMI)
    dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al
    regolamento GBER;
    b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro
    delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o
    operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
    norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di
    residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i
    predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio
    italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima
    erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
    c) svolgere almeno una delle attivita' economiche di cu (I CODICI ATECO AMMESSI SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 1)
    all'allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle
    imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o
    operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una
    corrispondente attivita', secondo le classificazioni dello Stato di
    residenza; in tal caso, lo svolgimento di attivita' previste
    nell'allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese
    entro i termini di cui alla lettera b);
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
    essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure
    concorsuali;
    e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
    successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
    gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
    Commissione europea;
    f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
    revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
    g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

    3. Le imprese diverse dalle imprese creative, partecipanti a
    progetti integrati di cui al comma 1, lettera b), devono essere in
    possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2, ad eccezione del
    requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2.

    4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve
    essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto
    salvo quanto previsto al comma 5.

    (POSSONO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI ANCHE LE PERSONE FISICHE CHE INTENDONO COSTITUIRE UNA IMPRESA CREATIVA)

    5. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le
    persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa,
    purche' esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione
    alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 16,
    comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare
    l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti
    richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi dei commi 1,
    lettera a) e 2 subordinato alla predetta costituzione. Nel caso in
    cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei
    termini sopra indicati, la domanda di agevolazione e' considerata
    decaduta.

    6. Le imprese creative gia' destinatarie di un provvedimento di
    concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento
    previsti dall'art. 9, che si qualificano come start-up innovative o
    come PMI innovative, possono beneficiare, altresi', delle particolari
    condizioni disciplinate dall'art. 11, a fronte degli investimenti nel
    relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la
    necessita' del possesso, alla data di richiesta del predetto
    beneficio, dei requisiti di cui al comma 2.

    (IMPRESE ESCLUSE)

    7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
    presente capo le imprese:
    a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
    condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
    divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
    richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
    i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
    economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
    concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
    presentazione della domanda;
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
    di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
    giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
    sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
    amministrazione;
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
    causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
    comunque a cio' ostative.

    Art. 9

    Iniziative e spese ammissibili

    1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 10 i
    programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al
    consolidamento delle imprese creative.

    2. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono:

    (INVESTIMENTO MASSIMO € 500mila)
    a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al
    capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a
    500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; 

    (IL PROGRAMMA DEVE ESSERE REALIZZATO ENTRO 24 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE)

    b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti
    dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui
    all'art. 17;

    (PROGRAMMI AMMESSI PER IMPRESE COSITUITE DA MENO DI CINQUE ANNI)

    (PROGRAMMI AMMESSEI PER IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI CINQUE ANNI)

    c) riguardare, per le imprese costituite da non piu' di cinque
    anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione di
    cui all'art. 16, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero,
    per le imprese costituite da piu' di cinque anni al momento della
    presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la
    diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del
    proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed
    efficientamento del processo produttivo.

    (PROGETTI INTEGRATI CON IMPRESE NON CREATIVE)

    3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al
    comma 2, possono essere presentati anche nell'ambito di progetti
    integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di
    realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attivita'
    oggetto dell'iniziativa. Il progetto integrato puo' includere
    programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, ai
    sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), a condizione che esso sia
    realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non
    preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto
    conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e
    delle caratteristiche dell'integrazione progettuale.

    4. Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente
    dall'impresa beneficiaria, riguardano:

    (SPESE AMMESSE)
    a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a
    impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'(I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA)
    coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo
    dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed
    identificabili singolarmente;
    b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
    dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o
    acquisizione di relative licenze d'uso;
    c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del (PER LE OPERE MURARIE C'E IL LIMITE DEL 10%)
    programma complessivamente considerato ammissibile;
    d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta (AMMESSO IL CAPITALE CIRCOLANTE NEL LIMITE DEL 50%)
    percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c).

    5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera
    d), devono essere coerenti con l'iniziativa valutata dal soggetto
    gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate
    ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

    (CAPITALE CIRCOLANTE: SPESE AMMESSE)
    a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
    b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi
    nelle spese di cui al comma 4, lettera c), strettamente necessari
    allo svolgimento delle attivita' dell'impresa;
    c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni (IL LEASING RIENTRA NEL CAPITALE CIRCOLANTE)
    di leasing, housing/hosting;
    d) utenze;
    e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto,
    fidejussioni bancarie connesse al progetto;
    f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che
    non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a
    percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

    (CONDIZIONI AMMISSIBILITA' PER LE SPESE)

    6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono essere
    contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di
    riferimento. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono
    essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento
    dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di
    mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di
    cui all'art. 15, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o (MODALITA' DI PAGAMENTO)
    piu' conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria,
    dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del
    programma di spesa, con le modalita' indicate nel medesimo
    provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese
    riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari (NON SONO AMMESSI GLI INVESTIMENTI DI MERA SOSTITUZIONE)
    e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

    (AMMESSE SOLO LE SPESE FATTURATE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, o dopo la costituzione dell'impresa per le domande presente da persone fisiche)

    7. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla
    data delle relative fatture o di altro documento giustificativo,
    risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della
    domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ovvero, nel caso di
    persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa ai sensi
    dell'art. 8, comma 5.

    8. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di
    investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse
    destinate alla ripresa e resilienza, ai sensi degli articoli 3 e 4,
    il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, puo' stabilire
    particolari condizioni alle spese previste dal presente articolo.

    Art. 10

    Agevolazioni concedibili

    (AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% + FINANZIAMENTO A TASSO ZERO DEL 40%)

    1. Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di
    investimento di cui al presente Capo sono concesse, ai sensi e nei
    limiti della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile
    prevista dall'art. 6, fino a una percentuale massima di copertura
    delle spese ammissibili pari all'80 per cento, articolata come segue:
    a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili
    nella forma del contributo a fondo perduto;
    b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili
    nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e
    della durata massima di dieci anni.


    2. Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda gli
    importi massimi di aiuto concedibili ai sensi della normativa in
    materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, l'importo
    del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il
    rispetto.

    (CARATTESTICHE DEL FINANZIAMENTO A TASSO ZERO)
    3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito
    dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di
    ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
    maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle
    precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a
    saldo delle agevolazioni concesse. I finanziamenti non sono assistiti
    da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla
    ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da
    privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre
    1997, n. 449.


    4. Disposizioni particolari possono essere previste con il
    provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, in caso di eventuali
    cofinanziamenti disposti ai sensi degli articoli 3 e 4, in
    conformita' con le condizioni stabilite per il cofinanziamento
    medesimo.

    Art. 11

    Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative e PMI
    innovative

    (ULTERIORE CONTRIBUTO PER LE START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE)

    (POSSONO CONVERTIRE UNA PARTE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO IN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO)

    1. Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste
    dall'art. 10, che si qualificano come start-up innovative o come PMI
    innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio
    aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, possono
    richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato
    concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto,
    nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi
    i limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
    applicabile ai sensi dell'art. 6.

    (CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO)

    2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'investimento nel capitale
    di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di
    investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:
    a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento
    in denaro;
    b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di
    concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10. Ai fini del
    presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende
    perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse
    destinate all'investimento stesso;
    c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;
    d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale
    della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto
    della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity
    eventualmente sottoscritti;
    e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni.


    3. La richiesta di conversione delle agevolazioni puo' essere
    presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente alla
    concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una
    operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le
    caratteristiche di cui al comma 2, che l'impresa abbia perfezionato o
    intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di
    concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui all'art.
    10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera b). Le
    richieste presentate a fronte di operazioni gia' perfezionate devono
    intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste
    presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il
    perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di
    accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso,
    l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata
    all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

    (AGEVOLAZIONE SPETTANTE)

    5. Il finanziamento agevolato e' convertibile in contributo a fondo
    perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli
    investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del
    finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento agevolato
    e' rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' indicate
    ai commi 1 e 3 dell'art. 10.

    6. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita
    ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita
    riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potra'
    essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per
    aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva
    diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

    7. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione
    delle agevolazioni i sensi del presente articolo e in merito alle
    modalita' di comunicazione da parte del Soggetto gestore
    dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con il
    provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

    Capo III
    Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da
    imprese creative

    Art. 12

    Soggetti beneficiari 

    (IMPRESE OPERANTI IN QUALSIATI SETTORE CHE ACQUISISCONO SERVIZI EROGATI DA IMPRESE CREATIVE)

    1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo
    le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni
    derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di
    cui all'art. 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel
    settore creativo.

    2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al
    comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare
    il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, ad eccezione
    dei requisiti di cui alla lettera c), del medesimo comma.

    (IMPRESE ESCLUSE)

    3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
    presente capo le imprese:
    a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
    condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
    divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
    richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
    i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
    economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
    concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
    presentazione della domanda;
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
    di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
    giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
    sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
    amministrazione;
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
    causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
    comunque a cio' ostative.

    Art. 13

    Iniziative e spese ammissibili

    (INIZIATIVE AMMESSE)

    1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo le
    iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 12 finalizzate
    all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e
    di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli
    assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale,
    attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore
    creativo.


    2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono:

    (I SERVIZI POSSONO ESSERE EROGATI ANCHE DA UNIVERSITA' O ENTI DI RICERCA)
    a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media
    dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al
    regolamento GBER, ovvero da universita' o enti di ricerca;

    (AMMESSI SOLO I CONTRATTI SOTTOSCRITTI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

    b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la
    presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ed
    entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle
    agevolazioni;

    c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici:

    (AMBITI  STRATEGICI OGGETTO DELLA DOMANDA)
    i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
    ii. design e design industriale;
    iii. incremento del valore identitario del company profile;
    iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione,
    fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore
    artigianale, artistico e creativo.


    3. Il contenuto e le finalita' delle prestazioni specialistiche
    come indicate al presente articolo, nonche' le modalita'
    organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del
    rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione
    del servizio di cui al comma 2, lettera b).


    4. Gli ambiti strategici di cui al comma 2, lettera c) saranno
    oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all'art.
    15, comma 2.

    Art. 14

    Agevolazioni concedibili

    (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DELL'80%, AGEVOLAZIONE MASSIMA € 10.000,00)

    1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del
    contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle spese per
    l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo di cui
    all'art. 13 e, comunque, per un importo massimo pari a 10.000,00
    (diecimila/00) euro, fatto salvo il rispetto della disciplina in
    materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6.

    Capo IV
    Modalita' attuative degli interventi di agevolazione

    Art. 15

    Procedura di accesso

    (E' PREVISTO IL CLICK DAY)

    1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
    base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
    secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123
    del 1998.

    (PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO)
    2. La definizione dei termini e delle modalita' per la
    presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse
    linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III e' disposta
    con uno o piu' provvedimenti del Ministero, riferiti all'insieme
    degli interventi agevolativi o a singole linee di azione, ovvero a
    tematiche che identificano, eventualmente prevedendo il concorso
    finanziario delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o
    tecnologici. Nell'ambito della predetta disciplina sono, altresi',
    fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli
    interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto.


    3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123
    del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente
    nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base
    dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente,
    con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
    disponibili.


    4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale
    accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le
    agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare
    delle predette spese.


    5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
    risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al
    presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini
    per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le
    medesime modalita' di cui al comma 3.


    6. Ciascuna impresa puo' presentare, nell'ambito del presente
    decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di
    dodici mesi, fatta salva la possibilita' di presentazione di una
    nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in
    esito alla relativa istruttoria. La richiesta di applicazione delle
    condizioni di cui all'art. 11 non si considera un'autonoma domanda e
    non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.

    Art. 16

    Istruttoria delle domande

    1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di
    agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto
    dell'ordine cronologico di presentazione, completando l'istruttoria,
    per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di
    presentazione della stessa. Qualora nel corso di svolgimento di tale
    attivita' risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o
    documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero
    precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
    prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli al soggetto proponente
    mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro
    presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo
    svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al
    ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

    2. L'attivita' istruttoria e' articolata nelle seguenti fasi:
    a) verifica della completezza della documentazione presentata e
    dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita';
    b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi
    di cui al comma 4.

    3. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 2, lettera a), il
    soggetto gestore verifica il rispetto delle modalita' e dei termini
    di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i
    documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di
    ammissibilita' di cui agli articoli 8, e 12 e, eventualmente, di cui
    all'art. 11. In tale sede, il soggetto gestore verifica, altresi', la
    disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi
    dell'art. 6. La positiva conclusione delle attivita' di cui al comma
    2, lettera a), e' condizione indispensabile per proseguire con le
    valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di
    conclusione negativa delle suddette attivita', il soggetto gestore
    procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi
    dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
    modifiche e integrazioni.

    4. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 2, lettera b), la
    valutazione del soggetto gestore e' operata in funzione delle
    specifiche caratteristiche degli interventi previsti,
    rispettivamente, al capo II e al capo III. Ai predetti fini:

    (CAPO II - VALUTAZIONE DEI PROGETTI)
    a) per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal capo
    II a fronte di programmi di investimento, il soggetto gestore procede
    a un colloquio con i soggetti proponenti volto all'approfondimento
    delle informazioni esposte nella domanda di agevolazione e opera la
    valutazione di merito sulla base dei seguenti criteri, secondo i
    parametri per ciascuno di essi specificati dal provvedimento di cui
    all'art. 15, comma 2, e applicando i relativi punteggi e le soglie
    ivi previste:
    i. caratteristiche del soggetto proponente, inclusa
    l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute al suo interno
    rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto
    imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni
    possedute;
    ii. coerenza dell'iniziativa proposta con le finalita'
    dichiarate e con la disciplina contenuta nel presente decreto;
    iii. fattibilita' tecnica e qualita' dell'iniziativa proposta,
    incluso, nei progetti integrati, il carattere strategico
    dell'integrazione progettuale;
    iv. sostenibilita' economica del progetto imprenditoriale, con
    particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonche'
    alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;

    b) per le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota
    del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi
    dell'art. 11, il soggetto gestore verifica la conformita'
    dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui
    all'art. 11 medesimo.

    (CAPO III - LA VALUTAZIONE E' MOLTO PIU' VELOCE)

    c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di
    voucher di cui al capo III, il soggetto gestore valuta le
    caratteristiche soggettive del fruitore e del fornitore del servizio
    specialistico, nonche' l'oggetto del servizio medesimo, al fine di
    verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilita' previste
    dall'art. 13 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 14.

    5. A conclusione dell'attivita' istruttoria operata ai sensi
    dell'art. 2, lettera b), il soggetto gestore provvede a comunicare le
    risultanze istruttorie al soggetto proponente, invitando lo stesso,
    in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla
    definizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17,
    qualora non gia' prodotta in precedenza. La predetta documentazione
    deve pervenire al soggetto gestore nei termini definiti con il
    provvedimento di cui all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione
    per l'adozione del provvedimento di concessione. In caso di
    conclusione negativa delle attivita' istruttorie, il soggetto gestore
    procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

    6. Con riferimento ai programmi presentati ai sensi del capo II,
    limitatamente alle persone fisiche che hanno presentato domanda per
    l'avvio di una nuova impresa creativa, il soggetto gestore provvede,
    altresi', a richiedere la documentazione utile alla verifica dei
    requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 8. Tale documentazione,
    corredata dall'eventuale ulteriore documentazione utile alla
    definizione del provvedimento di concessione, deve pervenire al
    soggetto gestore entro i termini definiti con il provvedimento di cui
    all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione per l'adozione del
    provvedimento di concessione.

    7. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 11, le start-up
    innovative e le PMI innovative sono tenute ad inviare, secondo le
    modalita' indicate dal provvedimento di cui al comma all'art. 15,
    comma 2, la documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento
    dell'investimento nel capitale di rischio, ove non gia' disponibile
    alla data di presentazione della richiesta di conversione.

    8. Verificata la documentazione pervenuta in riscontro alle
    comunicazioni formulate in esito alle attivita' istruttoria, il
    soggetto gestore provvede ad adottare il provvedimento di
    concessione.

    Art. 17

    Concessione delle agevolazioni

    1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore sulla base di
    un provvedimento di concessione, che individua il progetto
    imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i
    tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per
    l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa
    beneficiaria e i motivi di revoca.


    2. L'impresa beneficiaria, nel termine di dieci giorni dal
    ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione
    trasmessa dal soggetto gestore, restituisce, pena la decadenza, il
    provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In caso di
    mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore
    comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle
    agevolazioni.

    Art. 18

    Erogazione delle agevolazioni

    1. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo II, fatta salva
    la possibilita' di anticipazione di cui al comma 2, l'erogazione
    delle agevolazioni avviene in non piu' di quattro stati di
    avanzamento lavori (SAL), su richiesta dell'impresa, formulata
    secondo le modalita' e utilizzando gli schemi definiti con il
    provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e corredata della
    documentazione giustificativa delle spese, anche costituita da titoli
    di spesa non quietanzati, nei limiti previsti dal predetto
    provvedimento.

    2. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di
    richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo  (ANTICIPAZIONE)
    di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa,
    di importo non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo
    complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di
    fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore,
    con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui
    all'art. 15, comma 2.

    3. In sede di ogni richiesta di erogazione ai sensi del comma 1,
    l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle
    agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 9,
    comma 4, lettera d), riconosciuto come ammissibile nell'ambito del
    provvedimento di concessione di cui all'art. 17.

    4. Il soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle
    agevolazioni concesse ai sensi del capo II, effettua controlli,
    eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad
    accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e
    che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente
    operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operativita'
    dell'impresa, il soggetto gestore puo' disporre la sospensione
    dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di
    successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non
    operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni.
    5. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo III, l'erogazione
    e' disposta in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa
    beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati e secondo le
    modalita' indicate dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.
    6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita',
    tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite
    dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Con
    il medesimo provvedimento sono altresi' definite le modalita' di
    verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria,
    dell'importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3.

    Art. 19

    Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico
    dell'impresa beneficiaria

    1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore puo'
    effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine
    di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
    agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi
    finanziati.

    2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti
    giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a
    disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita'
    di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del
    procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo
    svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche
    mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento
    dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

    3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al
    soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle
    iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui
    all'art. 15, comma 2.

    4. Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere agli obblighi
    di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente
    bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti,
    della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e
    integrazioni.

    5. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di
    investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse
    destinate alla ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 3 e 4, le
    imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi e
    consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di
    monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa
    europea di riferimento, secondo le indicazioni fornite con il
    provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

    Art. 20

    Variazioni

    1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie,
    relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della
    compagine sociale, nonche' quelle afferenti al programma di
    investimento ovvero al progetto integrato di cui all'art. 9, comma 3,
    oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate
    dall'impresa beneficiaria con adeguata motivazione al soggetto
    gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalita' stabilite
    con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

    2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il
    soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza
    dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa
    agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito
    negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

    3. L'erogazione delle agevolazioni e' sospesa fino a quando le
    proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate
    dal soggetto gestore.

    Art. 21

    Revoche

    1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal capo II, il
    soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora:
    a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu'
    requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione
    prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla
    stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
    b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento,
    abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti
    dati non rispondenti a verita';
    c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa
    antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
    successive modificazioni e integrazioni;
    d) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto
    gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia
    agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 19;
    e) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 20, che il
    soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle
    agevolazioni;
    f) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione il programma di
    spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i
    casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da
    fatti o atti non imputabili all'impresa;
    g) l'impresa beneficiaria perda le caratteristiche di impresa
    creativa prima che siano decorsi tre anni dal completamento del
    programma di spesa, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate
    ai sensi dell'art. 20;

    (IL VINCOLO SUI BENI E SULL'ATTIVITA' E' DI TRE ANNI)
    h) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini
    ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o
    immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre
    anni dal completamento del programma di spesa;
    i) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda
    in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre
    anni dal completamento del programma di spesa;
    l) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la
    sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie
    dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal
    completamento del programma di spesa;
    m) l'impresa beneficiaria non restituisca per oltre un anno una
    rata del finanziamento concesso;
    n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal
    provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli
    obblighi previsti a carico dell'impresa beneficiaria ai sensi del
    presente decreto, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali,
    anche appartenenti all'ordinamento europeo.

    2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresi', la
    revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 11. I medesimi
    benefici sono, altresi', revocati qualora sia accertato il mancato
    rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art.
    11.

    3. Per le agevolazioni concesse ai sensi del capo III, il soggetto
    gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti dalle
    lettere a), b), c), d), e) e n) del comma 1, nonche' qualora si
    verifichi una circostanza impeditiva della corretta o utile
    prestazione del servizio, per fatti imputabili all'impresa
    beneficiaria.

    4. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per
    l'impresa beneficiaria di restituire al soggetto gestore l'intero
    ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a
    fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza
    tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia gia'
    avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato, e' dovuta
    la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate
    gia' rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle
    agevolazioni l'impresa beneficiaria perde inoltre il diritto a
    ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate.

    5. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla
    rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i
    maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente
    goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero
    sono recuperati.

    6. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al
    secondo periodo del comma 2, sia riferita esclusivamente ai benefici
    di cui all'art. 11, la revoca comporta la riconduzione alla forma del
    finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto
    ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di
    rischio dell'impresa creativa.

    7. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore
    che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al
    recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse
    pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
    erogazione.

    8. Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il
    ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto
    del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del
    decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive
    modificazioni, applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

    Capo V
    Ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore
    creativo

    Art. 22

    Attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema
    imprenditoriale del settore creativo

    1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, lettera d), della legge, il
    Fondo sostiene attivita' di analisi, studio, promozione e
    valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo,
    incluse quelle funzionali alla presentazione delle domande di
    agevolazioni, alla valutazione dell'impatto degli interventi e
    all'approfondimento delle dinamiche del settore creativo.

    2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite e attuate dal Soggetto
    gestore sulla base di un piano di attivita' condiviso con il
    Ministero e possono prevedere forme di collaborazione con gli enti di
    cui all'art. 3. Per le attivita' di studio, analisi e valutazione il
    soggetto gestore puo' avvalersi di esperti o di strutture
    specializzate.

    3. Sulla base anche delle risultanze delle attivita' compiute ai
    sensi del comma 2, il soggetto gestore provvede a monitorare
    l'impatto degli interventi agevolativi di cui al presente decreto e
    la rispondenza degli stessi alle dinamiche del settore creativo anche
    nella prospettiva di un'eventuale rimodulazione delle linee di azione
    del Fondo, ai sensi dell'art. 4.

    Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
    controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana.
    Roma, 19 novembre 2021

    Il Ministro
    dello sviluppo economico
    Giorgetti
    Il Ministro della cultura
    Franceschini

    Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022
    Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
    economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
    forestali e del turismo, n. 54

     

    (CODICI ATECO AMMESSI)

    Allegato 1

    (Art. 1, comma 1 e Art. 8, comma 2)

    Elenco delle attivita' ammissibili (classificazione ATECO 2007)

    Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
    Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
    Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
    Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da
    tavola e per l'arredamento;
    Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili
    nca;
    Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
    Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
    Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di
    articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
    Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e
    passamanerie di fibre tessili;
    Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
    Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
    Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e
    similpelle;
    Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di
    abbigliamento esterno;
    Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per
    l'abbigliamento;
    Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio,
    borse e simili, pelletteria e selleria;
    Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
    Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero,
    paglia e materiali da intreccio;
    Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in
    legno (esclusi i mobili);
    Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della
    lavorazione del sughero;
    Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e
    materiali da intreccio;
    Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
    Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e
    cartone;
    Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
    Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai
    media;
    Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
    Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
    Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio
    artistico;
    Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per
    usi domestici e ornamentali;
    Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in
    ceramica;
    Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre
    pietre affini, lavori in mosaico;
    Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame
    ed altri metalli;
    Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
    Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
    Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e
    articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
    Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
    Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
    Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
    Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
    Codice Ateco 58.19.00 Altre attivita' editoriali;
    Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
    Codice Ateco 59 Attivita' di produzione cinematografica, di video
    e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
    Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
    Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
    Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso
    all'edizione;
    Codice Ateco 63.12 Portali web;
    Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
    Codice Ateco 71.1 Attivita' degli studi di architettura,
    ingegneria ed altri studi tecnici,
    Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
    Codice Ateco 74.1 Attivita' di design specializzate;
    Codice Ateco 74.20.1 Attivita' di riprese fotografiche;
    Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la
    stampa;
    Codice Ateco 90 Attivita' creative, artistiche e di
    intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attivita' dei
    giornalisti indipendenti;
    Codice Ateco 91.0 Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed
    altre attivita' culturali;
    Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di
    arredamento; laboratori di tappezzeria;
    Codice Ateco 95.25 - Riparazione orologi.

     

  • 22/09/2022 - Voucher IMPRESE CREATIVE: domande dal 22 settembre 2022

    LINK  INVITALIA CON TUTTA LA NORMATIVA

    LINK MISE


    COMUNICATO INVITALIA DEL 30.8.2022

    Fondo imprese creative Capo III, dal 6 settembre apre lo sportello

    Al via dal 6 settembre l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative.

    Si tratta in particolare del CAPO III del decreto interministeriale 19 novembre 2021, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura e gestito Invitalia, che finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, prodotto o processo.

    I servizi specialistici dovranno essere erogati da imprese creative e riguardare i seguenti ambiti strategici:

    • azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand
    • design e design industriale
    • incremento del valore identitario del company profile
    • innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo

    La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro.

    La presentazione prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio. 

    La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022.

    La presentazione delle stesse sarà possibile dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

    La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia.

     

    Per saperne di più