RNA - Registro Nazionale Aiuti di Stato

  • 4490 - Come correggere il prospetto Aiuti di stato errato con la conseguente registrazione nel Registro degli Aiuti di stato (RNA) - de minimis - Agenzia delle entrate, risoluzione n.26/e del 15 aprile 2021

    Risoluzione n. 26 del 15/04/2021

    Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato - pdf

     

    OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto

    Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato

    Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (di seguito RNA) dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018.
    I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il suddetto prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA.

    In particolare, le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.

    Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

    L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA (di seguito Regolamento).

    In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto.

    L'AGENZIA DELLE ENTRATE GESTISCE GLI AIUTI FISCALI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semiautomatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.  

    Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

    TEMPI DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI FISCALI  AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

    ESEMPIO:

    2019: ESERCIZIO IN CUI E' MATURATA L'AGEVOLAZIONE

    2020: INVIO MODELLO UNICO

    2021: A DICEMBRE L'AIUTO E' STATO REGISTRATO NELL'RNA

    L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.  

    Ciò premesso, ai fini dei chiarimenti richiesti si rappresenta che nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.

    Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    IN CASO DI ERRORE DEVE ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

    A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.

    L'AGENZIA PROVVEDERA' ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI, IL PROBLEMA E' CHE NON E' FISSATA UNA TEMPISTICA

    Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
    istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL PROBLEMA E' CHE LA CORREZIONE VIENE FATTA NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

    Questo è quanto risulta nelle comunicazioni che arrivano alle aziende.

     


    RASSEGNA STAMPA

    Fiscoetasse 16.4.2021

     

  • 4516 - Comunicazione Aiuti di Stato ed Aiuti de Minimis, correzioni - (Agenzia delle Entrate - Provvedimento nr.389471 del 18.10.2022)

    Rassegna Stampa

     


    Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 389471 del 18.10.2022

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

     

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

    dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2018, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
    L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

    1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

    c) data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;
    d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni  COME VENGONO MESSE A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

    2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciutCOME IL CONTRIBUENTE  PUO' EFFETTUARE SEGNALAZIONI

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza 

    4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse  MODALITA' REGOLARIZZAZIONE

    5.1 Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.  LA REGISTRAZIONE AVVIENE COMUNQUE SEMPRE  NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

    5.2 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. RESTITUZIONE AGEVOLAZIONE

    5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    Motivazioni

    Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.

    L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

    Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

    Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

    Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2018.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Riferimenti normativi
    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
     Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,62,66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera a); e articolo 73, comma 4);
     Statuto dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
     Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
     Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
    Disciplina normativa di riferimento
     Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
     Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
     Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
     Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
     Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;
     Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
     Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
     Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
     Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
     Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;
     Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
     Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive integrazioni e modificazioni – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (articolo 52 come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n.115 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”);
     Legge 4 giugno 1984, n.194 – Interventi a sostegno dell’agricoltura (articolo 15 prevede l’istituzione del Sistema informativo agricolo nazionale presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste);
     Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
     Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
     Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
     Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante la definizione dei tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 18 ottobre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente


    RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it - 18/10/2022

    Aiuti di Stato, via Pec i dati
    per correggere le incoerenze

    Attraverso lo stesso canale i destinatari delle comunicazioni di irregolarità possono chiedere ulteriori informazioni o segnalare fatti e circostanze sconosciuti al Fisco in grado di giustificare le anomalie

    immagine generica illustrativa

    Definite, con il provvedimento del 18 ottobre 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti le incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni fiscali, che hanno comportato la mancata registrazione degli aiuti di Stato e de minimis nel Registro nazionale degli aiuti (Rna), nel Sistema informativo agricolo nazionale(Sian) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (Sipa).


    Le informazioni ricevute consentono ai destinatari di regolarizzare spontaneamente eventuali errori o violazioni.

    In particolare, le anomalie riguardano i dati indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2018.

    Gli interessati riceveranno, tramite Pec o, in mancanza di una casella di posta elettronica certificata valida, per posta, la comunicazione completa dei dati necessari a identificare l’incoerenza riscontrata. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili nel “Cassetto fiscale” dell’interessato, disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

    Sempre via Pec o per posta, il contribuente, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, può richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali inesattezze nei dati comunicati, o fatti e circostanze non conosciuti al Fisco che giustificano il suo comportamento.

    Nel caso in cui il rifiuto all’iscrizione nei registri derivi dall’errata compilazione dei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”, del prospetto Aiuti di Stato, la posizione può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa contenente i dati corretti. In tal modo gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis troveranno posto degli elenchi Rna, Sian e Sipa nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

    Se gli errori non sono imputabili alla compilazione dei suddetti campi, il contribuente può regolarizzare la sua situazione con una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    In entrambi i casi è possibile beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

     

     

     

     

     

  • 4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni

    DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198
    Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
    note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
    (GU n.303 del 29-12-2022)

    ...


    CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

    Art. 12

    Proroga dei termini in materie di competenza del Ministero delle
    imprese e del made in Italy

    ...

    ((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020,
    n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle
    seguenti: "entro il 30 novembre 2023".

    Fonte (FiscalFocus)


    REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

    art. 22

    Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
    di Stato COVID-19

    1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
    137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
    176, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
    2. All'articolo 35 ((, comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno 2022,
    n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
    122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    (( a) alla lettera a) )), le parole: «30 giugno 2023» sono
    sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
    (( b) alla lettera b) )), le parole: «31 dicembre 2023» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
    ((c) dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti:
    «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati
    al 31 marzo 2024;
    b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
    30 settembre 2024.».

    ...

    Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

    Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023),
    l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi
    1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del
    responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
    Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva
    e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
    responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52,
    commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).
    Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel
    Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non
    subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
    comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
    autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
    predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
    fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo,
    D.M. 115/2017, in scadenza:
    - dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché
    giugno) 2023;
    - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);
    - dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);
    - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).


    TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - PROROGA DEL REGIME SANZIONATORIO

    art. 22-bis

    (( (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui
    all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). ))

    ((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma
    125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
    prorogato al 1° gennaio 2024.))

    Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

    Articolo 22-bis Proroga adempimenti dichiarazione contributi
    Intervenendo sull’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024
    l’entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota
    integrativa e sul proprio internet delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti
    nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.

     

     

     

  • 4572 - Aiuti di stato: comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo (Agenzia delle entrate: provvedimento del 19.4.2023)

    Provvedimento del 19/04/2023

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa - pdf - (Pubblicato il 19/04/2023)


    WWW.FISCOOGGI.IT - 19.4.2023

    Aiuti di Stato non registrati:
    le modalità per porre rimedio

    La procedura per regolarizzare l’anomalia riguarda la mancata registrazione delle agevolazioni concesse nei settori agricolo, forestale, rurale e della pesca e acquacoltura

    immagine generica illustrativa

    L’Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019. Le novità nel provvedimento del 19 aprile 2023. Le modalità di regolarizzazione in un provvedimento del direttore Ruffini del 19 aprile 2023.

    L’Agenzia per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie trasmette una comunicazione contenente:

    • il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
    • il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
    • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.

    Nei casi di indirizzo Pec non attivo l’invio è effettuato per posta ordinaria. Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

    Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

    Se la mancata iscrizione, invece, non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.

    In ogni caso sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile, però, beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023.


    PROVVEDIMENTO N. 2023/133949 DEL 19.4.2023

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

     

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento,

    dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste

    dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti

    di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli

    aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano

    della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle

    dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non

    coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per

    consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare

    l’anomalia rilevata.

    1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

    1. a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    2. b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    3. c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al

    periodo d’imposta 2019;

    1. d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni

    REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2019 per cui non è stato possibile

    procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

    1. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli

    elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui

    al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai

    sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

    convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma

    1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17

    dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico

    elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI[1]PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’invio è effettuato

    per posta ordinaria.

    2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno

    dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata

    “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito

    alla compliance”.

    1. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia

    delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle

    dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

    22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle

    entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e

    circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di

    cui al punto 2.1.

    1. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti

    sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

    tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle proprie

    funzioni istituzionali, tratterà i dati personali, resi ad essa disponibili ai sensi del comma

    636 della legge 23 dicembre 2014, n.190 in modo autonomo e in qualità di titolare del

    trattamento.

    1. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della

    riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di

    compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice

    Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il

    contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione

    integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di

    Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio

    finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale

    sono dichiarati.

    5.2 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di

    compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può

    regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo

    integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in

    relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13

    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei

    suddetti adempimenti. Nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il

    contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1,

    commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n, 197.

    1. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della

    normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di

    cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto

    legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

    6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico

    dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla normativa richiamata, nonché per l’esecuzione di

    compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici

    poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del

    Regolamento (UE) 2016/679).

    6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il

    ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel

    presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner

    tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo

    dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai

    sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I

    dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

    6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)

    del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione

    della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

    6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento

    (UE) 2016/679) è stato disposto che la trasmissione della comunicazione è effettuata

    tramite invio della comunicazione al domicilio digitale ovvero, qualora non attivo, al

    domicilio fiscale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio sono

    consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale

    informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” al quale è possibile

    accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

    6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e

    la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi

    di legge e al Regolamento.

    6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli

    artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla

    protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

    (www.agenziaentrate.gov.it).

    6.9 Sul trattamento dei dati personali contenuti nelle comunicazioni individuate nel punto 1

    del presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei

    dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma

    636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono

    messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di

    strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA,

    SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni

    REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019.

    L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma

    1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo

    Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti

    di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di

    pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

    dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del

    31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il

    funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

    Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli

    aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della

    pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di

    pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero

    dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero

    dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e

    informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e

    i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui

    all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti

    Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato”

    delle rispettive dichiarazioni fiscali.

    Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati

    nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di

    presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

    Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto

    concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto

    individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto

    individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione

    dell’aiuto.

    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono

    ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5,

    all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli

    aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2019.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono

    richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e

    circostanze dalla stessa non conosciuti.

     

     

  • 4610 - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): termini per la registrazione degli aiuti (Circolare n.89327 del 21 febbraio 2023)

    LINK


    La circolare contiene istruzioni ai fini della rilevazione dei dati e delle informazioni riguardanti le agevolazioni di competenza delle Amministrazioni centrali e regionali necessarie per la predisposizione della Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive per l’anno 2023.

    La circolare è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


    Per il 2022 questi sono i termini di registrazione

     

     

  • 4778 - Registrazione aiuti di stato 2023 (RNA): proroga al 30 novembre (www.fiscoetasse.com - 3/4/2024)

    www.fiscoetasse.com - 3/4/2024

     

    DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 

    Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria. (24G00059) (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2024)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2024

                                Art. 7 
     
                   Disposizioni urgenti in materia fiscale
    4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita'  di
    alimentazione  degli  archivi  relativi  agli  aiuti  di  Stato,  con
    riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto  alla
    pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35,  comma  1,  lettere  b),
    b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i  termini  del
    31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.
  • RNA (Registro Nazionale aiuti di stato)

    INDICE

    Esonero della responsabilità dei soggetto che erogano agevolazioni fino al 31.12.2023 (dl 73 del 21.6.2022)

    Dati che devono essere trasmessi da soggetti pubblici e privati che erogano agevolazioni (art.52 della legge 234/2012)

    4516 - Comunicazione aiuti di stato ed aiuti de Minimis, correzioni - (Agenzia delle Entrate - Provvedimento nr. 389471 del 18.12.2022)


    I soggetti pubblici e privati devono trasmettere al Registro nazionale deli aiuti di Stato le informazioni relativi agli aiuti erogati e gestiti secondo le prescrizioni dell'articolo 52 della legge 234/2012 

    Legge e Prassi | Legge nazionale

    Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 4 gennaio 2013, n. 3

    Legge|| n. 234

    Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

     

    Capo VIII Aiuti di stato

    Articolo 52

    Registro nazionale degli aiuti di Stato

    1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.

    2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

    a) gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

    b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

    c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

    d) l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. (2)

    3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all’articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l’inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

    4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto, salvi i maggiori termini connessi all’esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell’effettiva restituzione dell’aiuto.

    5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca.

    6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l’eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. (3)

    7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l’avvenuta interrogazione dello stesso. L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti. L’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno. (3)

     


    Esonero della responsabilità dei soggetto che erogano agevolazioni fino al 31.12.2023

    Il comma 3 dell'art. 35 del DL 21 Giugno 2022 nr.73  esonera dalla responsabilità patrimoniale, anche per il 2023, i soggetti pubblici o privati che non dovessero trasmettere al Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni relative agli aiuti erogati e gestiti secondo le prescrizioni dell’articolo 52 della legge 234/2012.

    Legge e Prassi | Legge nazionale

    Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 giugno 2022, n. 143

    Decreto legge|| n. 73

    Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

     

    Titolo II Procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato in materia economico-finanziaria e sociale - Capo II Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

    Articolo 35

    Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

    ..

    3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

    Rassegna stampa

    Il Sole 24 Ore - 20.7.2022

    A seguito dell'emergenza Covid la responsabilità patrimoniale conseguente alla mancata registrazione era stata sospesa per il periodo 2020/2022, ora è stata prorogata al 2023.

    Ad ogni modo, per le imprese la proroga non è una buona notizia, perché significa che la “fotografia” emergente dalla lettura del Rna resterà incompleta potenzialmente ancora per tutto il 2023.