Sintesi della Normativa Rev. 13/11/2012

CONTRIBUTO TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI  ALTAMENTE QUALIFICATI (D.L. n.83 del 22 Giugno 2012)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 22 giugno 2012 n.83

(pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 26 giugno 2012 n. 147)

Coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n.134

(pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" dell'11 agosto 2012 n.187)

 

SONO AGEVOLABILI TUTTE LE IMPRESE indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile  adottato

 

SOLO ASSUNZIONI A TEMPO  INDETERMINATO

 

CREDITO D'IMPOSTA DEL 35%, CON UN LIMITE ANNUO PARI A  EURO 200.000,00, DEL COSTO SOSTENUTO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

 

DECORRENZA DELLE ASSUNZIONI: 26 GIUGNO 2012 (data di pubblicazione in gazzetta del decreto legge 22 giungo 2012 n.83). Non ci sono limiti temporali.

  

ASSUNZIONI AGEVOLATE

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se (riconosciuto ) equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.

 

IL PERSONALE DEVE ESSERE IMPIEGATO NELLE SEGUENTI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.

 

MODALITA'  OPERATIVE (si dovrà attendere l'emanazione di un decreto attuativo)

E' previsto che le imprese debbano presentare un'istanza telematica mediante gli strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposte dal Ministero

 

PROFILI FISCALI

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi

Va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante esposizione nel mod. F24

Non è soggetto al limite annuale di utilizzo di  250.000,00

Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap

 

CONTROLLI 

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

 

DECADENZA

a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

( b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; )