4358 - Credito d'imposta industria 4.0: il lease back è ammesso (punto 7.1 della circolare nr. 9 del 23.7.2021)

CIRCOLARE N. 9/E

Roma, 23 luglio 2021

 

OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –

Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

 

7.1 Beni in leasing


Domanda

Nell’ipotesi di investimento effettuato mediante contratto di locazione

finanziaria, si chiede quali conseguenze derivino dal mancato riscatto del bene o

dalla cessione del contratto di leasing.

Si chiede di sapere, inoltre, quali siano le conseguenze nell’ipotesi in cui il

bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto, per il quale si è fruito del credito

d’imposta in esame, sia oggetto di un contratto di sale and lease back.

 

Risposta

Il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede che il credito d’imposta

debba essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) nell’ipotesi in cui «i beni

agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate

all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto»12 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta

interconnessione (c.d. “periodo di sorveglianza”).

La norma citata mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia

collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo

nell’economia dell’impresa.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria,

il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di

leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione

dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale

equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un

contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente

previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e

di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.

In tali circostanze, come stabilito dal comma 1060 della legge di bilancio

2021, «il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo

dall’originaria base di calcolo il relativo costo».

Considerato che, ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021, per

gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria ai fini della

determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per

l’acquisto dei beni, si ritiene che sia tale valore a dover essere escluso dall’originaria

base di calcolo (rappresentata dalla somma di tutti i costi dei beni ammessi

all’agevolazione) ai fini della rideterminazione dell’agevolazione.

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo

di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga

successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di

sale and lease back.

Al riguardo, conformemente a quanto indicato nella risposta al precedente

quesito n. 4.4, ovverosia che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non rileva il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di

esercizio del diritto di opzione in quanto si assume il costo sostenuto dal locatore per

l’acquisto dei beni, si precisa che l’eventuale esercizio del diritto di riscatto del bene

oggetto del contratto di sale and lease back non configura un’ulteriore ipotesi di

investimento agevolabile.

Tanto chiarito, si ritiene opportuno precisare che anche nelle ipotesi in cui la

rideterminazione riguardi i beni in leasing, si rendono applicabili «in quanto

compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi», come stabilito dall’ultimo

periodo del comma 1060 della legge di bilancio 2021.

Come ricordato nella risposta n. 23 fornita in occasione di Telefisco 2020 con

riferimento all’analoga norma contenuta nel comma 193 dell’articolo 1 della legge

di bilancio 2020, le disposizioni concernenti il trattamento dei cosiddetti

“investimenti sostitutivi” sono state introdotte a complemento della precedente

disciplina agevolativa dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, della legge n.

232 del 2016 e successive modifiche e integrazioni), al fine di consentire alle

imprese di continuare a fruire di tale agevolazione anche nel caso in cui, durante il

periodo di fruizione della maggiorazione del costo ammortizzabile, si fosse

verificata la cessione a titolo oneroso dei beni agevolati di cui all’allegato A annesso

alla legge n. 232 del 2016.

In particolare, ai sensi del comma 35 dell’articolo 1 della legge n. 205 del

2017, se nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso

del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote

del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso

periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo

avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste

dall’allegato A della legge n. 232 del 2016;

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del

nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste

dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.

In base al successivo comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017,

qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia

inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, sempre che ricorrano le altre

condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio

prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento

(inferiore).

Si precisa che anche nell’ambito della nuova disciplina agevolativa le

disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili

esclusivamente per i beni materiali dell’allegato A.

 


 

RASSEGNA STAMPA

Una circolare di fine luglio delle Entrate chiarisce come non perdere il credito d'imposta

Beni 4.0 sotto la lente per 3 anni

L’operazione di lease back evita la rideterminazione del credito d’imposta 4.0 nel caso in cui il bene acquisito in locazione finanziaria venga riscattato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua entrata in funzione («periodo di sorveglianza»).