LEGGE 18 novembre 2025, n. 171
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. (25G00180) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2025
LEGGE 18 novembre 2025, n. 171
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle
regioni Marche e Umbria. (25G00180)
(GU n.269 del 19-11-2025) Vigente al: 20-11-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per il rilancio dell'economia
nei territori delle regioni Marche e Umbria
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo
sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come
individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno -
ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e
Umbria.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi
indicata:
a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con
i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i
compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche'
quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico
digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES)
di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del
2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla
presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del
Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione
2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della
programmazione per gli anni 2021-2027.
3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2
dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,»
sono soppresse.
4. L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e'
abrogato.
Art. 2
Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio
delle regioni Marche e Umbria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, secondo le modalita' previste dal comma 3 del medesimo
articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli
da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo
sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati
a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione
energetica, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo Piano
strategico.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano
alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni
del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2025.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per
l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni
Marche e Umbria
1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica
l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e
14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1
ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone
logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da
61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25
febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui
all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti
interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2025.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano,
nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attivita'
economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle
regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il
rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di
euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio


