4540 - Zes Marche ed Umbria, il 19/11/2025 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge nr.171 del 18/11/2028. Entrata in vigore il 20/11/2025

LEGGE 18 novembre 2025, n. 171 

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. (25G00180) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2025

LEGGE 18 novembre 2025, n. 171 

Disposizioni  per  il  rilancio  dell'economia  nei  territori  delle
regioni Marche e Umbria. (25G00180) 
(GU n.269 del 19-11-2025)
 
 Vigente al: 20-11-2025  
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni per il rilancio dell'economia 
             nei territori delle regioni Marche e Umbria 
 
  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo
sviluppo di nuovi investimenti nelle  regioni  in  transizione,  come
individuate dalla normativa  dell'Unione  europea,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno -
ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche  e
Umbria. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e a decorrere dalla data  ivi
indicata: 
    a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo  10,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con
i Presidenti delle regioni Marche e Umbria; 
    b) sono estesi al territorio delle  regioni  Marche  e  Umbria  i
compiti e le  attivita'  della  Struttura  di  missione  ZES  di  cui
all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  124  del  2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del  2023,  nonche'
quelli del portale web  della  ZES  unica  e  dello  sportello  unico
digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES)
di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge  n.  124  del
2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di  cui  alla
presente lettera  si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  del
Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione
2021-2027,   finanziato   dai   fondi   strutturali   europei   della
programmazione per gli anni 2021-2027. 
  3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica
speciale  per  il  Mezzogiorno  -  ZES  unica,  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  9  del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,»
sono soppresse. 
  4. L'articolo 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.  95,  e'
abrogato. 
                               Art. 2 
 
Piano strategico per la promozione degli investimenti nel  territorio
                    delle regioni Marche e Umbria 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si provvede  all'aggiornamento  del  Piano  strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2023, n. 162, secondo le modalita' previste dal comma 3 del  medesimo
articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e  quelli
da rafforzare, gli investimenti e gli interventi  prioritari  per  lo
sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati
a favorire la riconversione industriale finalizzata alla  transizione
energetica, nonche' le modalita' di  attuazione  del  medesimo  Piano
strategico. 
  2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma  1,  si  applicano
alle regioni Marche e Umbria, in quanto  compatibili,  le  previsioni
del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del  15  gennaio
2025. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 3 
 
Misure  di  semplificazione  amministrativa  e  di  agevolazione  per
  l'effettuazione degli investimenti  nel  territorio  delle  regioni
  Marche e Umbria 
 
  1. In relazione  agli  investimenti  in  beni  strumentali  di  cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
nelle zone delle regioni Marche e Umbria  ammissibili  agli  aiuti  a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo  3,  lettera
c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  si  applica
l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi  14-octies,  14-novies  e
14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024,  n.  202,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 
  2. In relazione agli investimenti effettuati  nel  periodo  dal  1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori  di  cui  al  comma  1
ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalita'  regionale  a
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  ubicati  all'interno  di   Zone
logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi  da
61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal  25
febbraio 2025, ai  fini  della  fruizione  dell'agevolazione  di  cui
all'articolo  3,  commi  14-octies,  14-novies   e   14-decies,   del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2025,  n.  15,  i  soggetti
interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la  comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 15 del 2025. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  14,  15  e  22  del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,  si  applicano,
nei  limiti  ivi  previsti,  ai  progetti  inerenti  alle   attivita'
economiche  ovvero   all'insediamento   di   attivita'   industriali,
produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle
regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione  certificata  di
inizio attivita' di cui agli articoli  19  e  19-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto  il
rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4.  All'articolo  3,  comma   14-octies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,  le  parole:  «80
milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «110  milioni  di
euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno  2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  ottobre
2023, n. 136. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 novembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione 
Visto, il Guardasigilli: Nordio