Queste sono alcune delle Faq pubblicate
Ammesso il costo del personale personale in trasferta (esclusi comunque i rimborsi spese che sono comunque compresi fra le spese generali)
4.1. Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?
No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell’ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo. Per i costi del personale dipendente si precisa che sono ammissibili i costi sostenuti dal personale stabilmente in forza nell’unità produttiva in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo (comprovabile ad esempio da UNILAV , busta paga, LUL…); sono parimenti ammissibili anche gli eventuali costi per lo svolgimento di attività del progetto di ricerca e sviluppo svolte dal suddetto personale “in trasferta” (escludendo diarie e costi di trasferta che si intendono già ricompresi nelle spese generali).
Compenso amministratori
4.4. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente sia impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?
I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.
4.5. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?
Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.
I prototipi sono ammessi, possono essere inoltre venduti
4.6. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali e/o di produzione di prodotti e/o servizi solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto alla stima del periodo di vita utile del prototipo stesso, sulla base delle tabelle di ammortamento fiscale (TUIR n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni). In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato. A riguardo si precisa che il costo del personale necessario per realizzare il prototipo è sempre interamente agevolabile e non deve rientrare nell’eventuale calcolo del recupero del costo del prototipo, nel caso di utilizzo commerciale o produttivo di quest’ultimo: in questo caso la percentuale di ammortamento dei costi ammissibili deve essere calcolata sui soli costi di attrezzature, ed eventualmente beni immateriali (es: SW necessari per il funzionamento del prototipo, che restano in utilizzo dopo la fine del progetto)utilizzati per la realizzazione del prototipo.
4.10 Nel caso di un’iniziativa di ricerca e sviluppo finalizzata alla progettazione e realizzazione di un prototipo, i costi per i materiali utilizzati per la realizzazione del prototipo stesso sono ammissibili?
Sì, i costi per i materiali necessari alla realizzazione del prototipo assieme alle spese generali sono ammissibili alle agevolazioni nella misura del 20% dell’importo complessivo dei rimanenti costi agevolabili del progetto.
Schede registrazione del personale
4.7. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?
La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.
Ammessi i pagamenti con il sistema PagoPA
4.8. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28 febbraio 2021.
Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dall’intervento.
Non agevolabili le spese per la disseminazione dei risultati (intermedi e finali) del progetto di ricerca e sviluppo?
4.9 Sono ammissibili le spese e i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di disseminazione dei risultati (intermedi e finali) del progetto di ricerca e sviluppo?
Le attività di disseminazione dei risultati (intermedi e finali) del progetto non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto sono successive alle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (uniche tipologie di attività agevolabili) che hanno consentito il raggiungimento di quei risultati che sono oggetto di disseminazione.
Cumulabilita'
6.4 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
Le agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
6.5 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Le agevolazioni di cui al DM 4 settembre 2025 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.
In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 4 settembre 2025 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Cumulabilità nel caso di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato
6.7 Le percentuali di contributo diretto alla spesa previste dall’articolo 6, comma 1, del DM 4 settembre 2025 possono esser oggetto di riduzione nel corso dell’istruttoria nel caso in cui l’impresa proponente richieda le agevolazioni anche nella forma del finanziamento agevolato tenendo conto delle intensità massime di aiuto prescritte dal regolamento (UE) 651/2014?
Le intensità massime di aiuto, calcolate in termini di % equivalente sovvenzione lordo (%ESL), sono riportate al comma 6 art. 25 del regolamento (UE) 651/2014. In riferimento al calcolo di tale equivalente e a solo titolo esemplificativo, una quota di finanziamento agevolato pari al 20% dei costi del progetto si traduce in una percentuale di equivalente sovvenzione lordo (ESL) variabile dal 6% al 10% in base all’attuale tasso di riferimento UE ed alla variabilità degli altri elementi indicati all’Allegato 9 al DD 27 ottobre 2025. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del DM 4 settembre 2025, qualora la %ESL (calcolata considerando anche la quota di finanziamento e separatamente per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo sperimentale) superi la soglia prescritta a livello normativo, l’importo del contributo diretto alla spesa verrà ridotto fino a garantire il rispetto della predetta intensità massima.


