Provvedimento del 12/12/2025
Prot. n. 570036/2025
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli
investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni
Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
1.1. La percentuale di cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge
27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), è pari al 100 per cento.
1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun
beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa
validamente presentata ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo,
del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, modificato dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del 19
novembre 2025 (di seguito, Provvedimento), in assenza di rinuncia, moltiplicato
per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile,
determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale
accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto
disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge ha previsto che il credito
d’imposta istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n.
60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è riconosciuto
anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre
2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate
nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS.
L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), ha
esteso le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-
decies, del decreto-legge anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al
15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti
a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
L’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge ha previsto che, ai fini del
rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da
ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla
comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge,
moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta
rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta
risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate. Nel caso in cui
l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite
di spesa di cui al comma 14-octies, come modificato dall’articolo 3, comma 4,
della legge, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti
dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre
2025 è risultato pari a 47.711.015 euro, a fronte di 110 milioni di euro di risorse
disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del
credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per
cento dell’importo del credito richiesto.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre
2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c);
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione” (articolo 13);
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies);
Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio
dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del
27 marzo 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione, di cui
all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, per
l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti
realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche
Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative
istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del
19 novembre 2025, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 recante
“Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-
novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo
sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025
al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di
trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 12 dicembre 2025


