Atto di indirizzo in materia di riporto delle perdite fiscali in presenza di proventi esenti
22.12.2025
È pubblicato l'atto di indirizzo del 22 dicembre 2025 concernente le modalità di riporto delle perdite fiscali in presenza di proventi esenti.
Con il provvedimento si stabilisce che non possono essere considerati né proventi esenti né esclusi i contributi destinati alle imprese, anche sotto forma di crediti d’imposta, per i quali è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP, e che non rilevano ai fini del pro-rata di deduzione delle spese generali e degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5, del TUIR). Ferma restando la deduzione delle spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, dunque, tali contributi non incidono sull'ammontare delle perdite fiscali riportabili, determinato ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.
Ministero dell’economia e delle finanzeDipartimento delle finanze
Oggetto: Atto di indirizzo
Visti gli articoli 61, comma 1, e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”), rispettivamente concernenti il pro-rata di deduzione degli interessi passivi per le imprese assoggettate ad IRPEF e il pro-rata di deduzione delle spese generali per i soggetti IRES;
Visto l’articolo 84, comma 1, del TUIR, che reca la disciplina del riporto delle perdite fiscali e, in particolare, il terzo periodo, secondo cui l’ammontare delle perdite riportabili è diminuito dei proventi esenti dall’imposta, diversi da quelli di cui all’articolo 87 del medesimo testo unico concernente il regime della participation exemption, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR;
Visto l’articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, secondo il quale “Il Ministro dell’economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice ministro delegato per l’amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell’Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”.
Adotta il seguente
Atto di indirizzo
L’articolo 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR, dispone che “[l]a perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87” del TUIR.
La stessa norma stabilisce, altresì, che non tutto l’ammontare dei proventi “esenti” riduce la perdita fiscale riportabile, ma solo la quota parte eccedente i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.
Quest’ultimo articolo fa riferimento ai proventi esenti come distinti dai proventi che non concorrono alla formazione del reddito in quanto esclusi.
La distinzione tra proventi esclusi e proventi esenti è stata introdotta con la riforma IRES del 2004 che, rispetto alla legislazione previgente, nell’inserire la categoria dei proventi “esclusi” (i.e. i dividendi) tra quelli che non concorrono alla formazione del reddito, ha, però, differenziato il trattamento fiscale rispetto a quello dei proventi esenti, consentendo la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi ad essi afferenti e il riporto delle perdite in modo da allinearlo a quello previsto per i proventi imponibili.
Progressivamente sono state introdotte nell’ordinamento tributario diverse misure agevolative (è il caso, ad esempio, dei contributi erogati in occasione della pandemia da COVID-19) che hanno previsto la concessione di contributi sotto forma di crediti d’imposta per i quali, di volta in volta, è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che gli stessi “non concorro[no] alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva[no] ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi”.
In questa ottica, il legislatore ha inteso chiarire, attraverso la loro dichiarata irrilevanza fiscale, che gli stessi non possono essere considerati né proventi esenti né esclusi.
A conferma dell’esistenza del detto tertium genus milita il disposto della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il quale dispone che non possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti che hanno conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, “esenti, esclusi o non concorrenti” alla determinazione della base imponibile, nella misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo.
Pertanto, poiché l’articolo 84 del TUIR fa riferimento ai proventi esenti, lo stesso non si applica a quelli che non concorrono alla formazione del reddito nei termini sopra evidenziati.
Per questi ultimi restano, comunque, deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, come si evince dalla precisazione contenuta nelle stesse norme emanate in occasione della pandemia da COVID-19, che esclude i contributi in argomento dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi (stabilendo una regola diversa rispetto a quella prevista per i proventi qualificati come esenti).
L’esclusione vale tanto in relazione ai costi “promiscui” quanto in relazione a quelli specificamente afferenti ai predetti contributi. Infatti, poiché tali contributi sono stati esclusi dal calcolo del pro-rata generale e di quello relativo agli interessi passivi – non limitando, pertanto, contrariamente ai proventi qualificati come esenti, la deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi – a maggior ragione devono essere considerati deducibili i costi e gli oneri specificamente afferenti ai contributi in questione.
Le considerazioni sopra espresse valgono per tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da COVID-19. Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria si atterranno ai contenuti del presente atto di indirizzo.
Il Vice MinistroOn. le Prof. Maurizio Leo(Firma autografa)
Il Direttore generale delle finanzeDott. Giovanni Spalletta(Firma digitale: 18.12.2025 19:24:57 GMT+01:00)
RASSEGNA STAMPA
POLITICA ECONOMICA
Il Sole 24 Ore
23 Dicembre 2025
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