4763 - Iperammortamento - Legge di bilancio 2026 art.1 commi 438-452

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LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 335, 371, 397, 460 e 766, primo periodo dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2025.

Art. 1

427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari  di
reddito d'impresa che effettuano  investimenti  in  beni  strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello  Stato,
il relativo costo di acquisizione,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione 
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180  per  cento  per  gli (AGEVOLAZIONE)
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella  misura  del  100  per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di  euro  e  fino  a  10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli  investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni  di  euro  in  relazione
agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in  uno  degli (VINCOLO SULLA PRODUZIONE DEI BENI)
Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al  30
settembre 2028. 
  428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta  alle  imprese  in (IMPRESE ESCLUSE)
stato di liquidazione  volontaria,  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita'  aziendale  o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un  procedimento
per la dichiarazione di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse  al
beneficio, la spettanza e' comunque  subordinata  al  rispetto  delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi  di  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
  429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta  per  gli (INVESTIMENTI AMMESSI)
investimenti in: 
    a) beni  materiali  e  immateriali  strumentali  nuovi  compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV  e  V  annessi
alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale  di  gestione
della produzione o alla rete di fornitura; 
    b)  beni  materiali  nuovi  strumentali  all'esercizio  d'impresa
finalizzati  all'autoproduzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per  lo  stoccaggio  dell'energia
prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e  all'autoconsumo  di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili  esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. 
  430. Per l'accesso al beneficio  di  cui  al  comma  427  l'impresa (COMUNICAZIONI DA INVIARE)
trasmette, in via telematica tramite una piattaforma  sviluppata  dal
Gestore dei servizi energetici - GSE  S.p.A.  (GSE),  sulla  base  di
modelli  standardizzati,  apposite  comunicazioni  e   certificazioni
concernenti gli investimenti agevolabili. 
  431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile  con  ulteriori (CUMULO)
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che  abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno  non  copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del  progetto  di
innovazione e non  porti  al  superamento  del  costo  sostenuto.  La (CALCOLO AL NETTO DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI)
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre  sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti  per  i  medesimi  costi
ammissibili. La maggiorazione del costo  di  cui  al  comma  427  del
presente articolo non si applica agli  investimenti  che  beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della  legge  30
dicembre 2024, n. 207. 
  432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione  del (VINCOLO SUI BENI)
costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo  a  titolo  oneroso
del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e'  destinato  a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se  appartenenti  allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote  del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che,  nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il  bene
originario  con  un   bene   materiale   strumentale   nuovo   avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore  al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del  nuovo
investimento. 
  433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di (DECRETO ATTUATIVO)
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative  delle  disposizioni  di
cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di
accesso al beneficio, nonche'  al  contenuto,  alle  modalita'  e  ai
termini  di  trasmissione  delle  comunicazioni   periodiche,   delle
certificazioni  e  dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta  a
dimostrare la spettanza del beneficio. 
  434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza  tener  conto  delle
disposizioni di cui ai commi da 427 a 436. 
  435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione  con  il  Ministero (IL CONTROLLO E' AFFIDATO AL GSE)
delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle  procedure  di
accesso e controllo dell'agevolazione, nonche'  allo  sviluppo  della
piattaforma informatica di cui al comma  430,  anche  al  fine  delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 436. 
  436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy, provvede al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dai
commi da 427 a 435 al fine di prevenire  l'eventuale  verificarsi  di
scostamenti  dell'andamento  degli  oneri  dallo   stesso   derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di  verificarsi
scostamenti   dagli   effetti   finanziari   attesi,   il    Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a
12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a  euro
5.000». 

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Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)

Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto "iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV -Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” - e V - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese - annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.