LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 335, 371, 397, 460 e 766, primo periodo dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2025.
Art. 1
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli (AGEVOLAZIONE)
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione
agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli (VINCOLO SULLA PRODUZIONE DEI BENI)
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30
settembre 2028.
428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in (IMPRESE ESCLUSE)
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli (INVESTIMENTI AMMESSI)
investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi
alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa
finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia
prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa (COMUNICAZIONI DA INVIARE)
trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di
modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni
concernenti gli investimenti agevolabili.
431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori (CUMULO)
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di
innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La (CALCOLO AL NETTO DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI)
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi
ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del
presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.
432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del (VINCOLO SUI BENI)
costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso
del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene
originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo
investimento.
433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di (DECRETO ATTUATIVO)
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di
cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di
accesso al beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai
termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle
certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a
dimostrare la spettanza del beneficio.
434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle
disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero (IL CONTROLLO E' AFFIDATO AL GSE)
delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di
accesso e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della
piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del
made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai
commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di
scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi
scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a
12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro
5.000».
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto "iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV -Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” - e V - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese - annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:
- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.


