4764 - ZES e ZLS, Legge di bilancio Art.1 commi 438-452

Fisco Oggi


LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)

Art.1 

438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,  n.  124,    (ZES)
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «Per  gli  anni  2024  e  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024,  2025,  2026,  2027  e
2028» e le parole: «della regione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle regioni Marche, Umbria e»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1°  gennaio  2025 (PROROGA)
al 15 novembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  dal  1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre
2028»; 
    c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200  milioni  di (STANZIAMENTO)
euro per l'anno  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  2.200
milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per
l'anno 2028». 
  439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini  della  fruizione  del (COMUNICAZIONI DA INVIARE)
credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  16  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal  comma  438  del  presente
articolo,  gli  operatori  economici  comunicano  all'Agenzia   delle
entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare  delle  spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che  prevedono  di
sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027  al  30  maggio
2027 l'ammontare delle spese ammissibili  sostenute  dal  1°  gennaio
2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre  2027  e
dal  31  marzo  2028  al  30  maggio  2028  l'ammontare  delle  spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che  prevedono  di
sostenere  fino  al  31  dicembre   2028.   A   pena   di   decadenza
dall'agevolazione, gli operatori economici che  hanno  presentato  la
comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio  2027  al
17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028  al  17  gennaio  2028  e  dal  3
gennaio 2029  al  17  gennaio  2029  all'Agenzia  delle  entrate  una
comunicazione integrativa attestante l'avvenuta  realizzazione  degli
investimenti indicati nella comunicazione  presentata  ai  sensi  del
predetto primo periodo. La  comunicazione  integrativa,  a  pena  del
rigetto della comunicazione  stessa,  reca,  altresi',  l'indicazione
dell'ammontare del  credito  d'imposta  maturato  in  relazione  agli
investimenti  effettivamente  realizzati  e  delle  relative  fatture
elettroniche  e  degli  estremi  della  certificazione  prevista  dal
decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione  e  il  PNRR  17  maggio  2024,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio  2024.  La  comunicazione  integrativa
indica un ammontare di  investimenti  effettivamente  realizzati  non
superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del
primo periodo del presente comma. 
  440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da (APPROVAZIONE MODULISTICA)
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  approvati  i  modelli  di  comunicazione   da
utilizzare per le finalita' di cui al  comma  439,  primo  e  secondo
periodo, e  sono  definite  le  relative  modalita'  di  trasmissione
telematica. 
  441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per  gli  anni  2026, (RIPARTO)
2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16  del  decreto legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal  comma  438  del  presente
articolo, l'ammontare  massimo  del  credito  d'imposta  fruibile  da
ciascun  beneficiario  e'  pari  all'importo  del  credito  d'imposta
risultante dalla comunicazione  integrativa  di  cui  al  comma  439,
secondo  periodo,  del  presente   articolo   moltiplicato   per   la
percentuale resa nota con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  comunicazioni  integrative.  Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa  all'ammontare
complessivo  dei  crediti  d'imposta  indicati  nelle   comunicazioni
integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo. 
  442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 441 sono altresi'  resi  noti,  per  ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES  unica
e in modo distinto per ciascuna delle categorie di  microimprese,  di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese  come  definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027: 
    a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti
dal comma 439, secondo periodo; 
    b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data  del  31
dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028; 
    c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto. 
  443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a
442 si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR 17 maggio 2024. 
  444.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,   del (ZLS)
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si  applicano  anche  in  relazione
agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Il contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  relativo  agli
investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di  spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. 
  445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al  comma
444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal
31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle  spese  ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle  che  prevedono  di  sostenere
fino al 31 dicembre 2026,  dal  31  marzo  2027  al  30  maggio  2027
l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio  2027  e
quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e  dal  31
marzo 2028 al 30 maggio  2028  l'ammontare  delle  spese  ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle  che  prevedono  di  sostenere
fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione,  gli
operatori economici che hanno presentato la comunicazione di  cui  al
primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio  2027,  dal  3
gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029  al  17  gennaio
2029  all'Agenzia  delle  entrate   una   comunicazione   integrativa
attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella
comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. 
  446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  approvati  i  modelli  di  comunicazione   da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e  sono  definite  le
relative modalita' di trasmissione telematica. 
  447. Ai fini del rispetto del limite annuale di  spesa  di  cui  al
comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta
fruibile da ciascun beneficiario  e'  pari  all'importo  del  credito
d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo
periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare  entro  dieci
giorni  dalla   scadenza   del   termine   di   presentazione   delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 445,  secondo  periodo.  Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa  all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui
al citato comma 445, secondo periodo. Nel  caso  in  cui  l'ammontare
complessivo dei crediti  d'imposta  richiesti  risulti  inferiore  al
limite annuale di spesa di cui al  comma  444,  secondo  periodo,  la
percentuale e' pari al 100 per cento. 
  448.  Alle  imprese  che,  ai  fini  della  fruizione  del  credito (ZES MEZZOGIORNO 2025)
d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18
novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di  cui
al secondo periodo del comma  486  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un  contributo,  sotto
forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento  dell'ammontare
del credito d'imposta richiesto  con  la  predetta  comunicazione,  a
condizione  che  non  abbiano   ottenuto   il   riconoscimento,   con
riferimento a uno o piu'  investimenti  oggetto  della  comunicazione
integrativa,  del  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  38  del (NON COMPATIBILE CON TRANSIZIONE 5.0)
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 
  449. Ai fini del riconoscimento del credito  d'imposta  di  cui  al
comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile  2026  al  15  maggio
2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia
delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta  di
cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi  da
indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e  le  modalita'
di  trasmissione  della  stessa.  La  somma  del  credito   d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al
citato articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n.  124,  come
determinato sulla base dell'articolo 1, comma  488,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto
con la comunicazione integrativa di cui all'articolo  1,  comma  486,
secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024. 
  450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma
4, del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, il  credito  d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere
proporzionalmente rideterminato. L'importo  indebitamente  utilizzato
e' restituito  mediante  versamento  da  eseguire  entro  il  termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le
imprese  beneficiarie  decadono  proporzionalmente   dal   contributo
riconosciuto ai sensi del  comma  448  qualora,  con  riferimento  al
credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, sia  accertata  l'insussistenza  di  uno  dei
requisiti previsti ovvero  qualora  la  comunicazione  presentata  ai
sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false
le dichiarazioni rese. 
  451. Il contributo di cui al comma 448  e'  utilizzabile  nell'anno
2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre  2026.
Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a
451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
citato articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, e  del
citato decreto del Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai  fini  delle
attivita' di controllo. 

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Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452)​​

​​​​​Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.