Fisco Oggi
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)
Art.1
438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, (ZES)
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e
2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti:
«delle regioni Marche, Umbria e»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 (PROROGA)
al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre
2028»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di (STANZIAMENTO)
euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200
milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno
2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per
l'anno 2028».
439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del (COMUNICAZIONI DA INVIARE)
credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente
articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle
entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio
2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio
2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e
dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza
dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la
comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al
17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3
gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una
comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli
investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del
predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del
rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione
dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli
investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture
elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal
decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa
indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non
superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del
primo periodo del presente comma.
440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da (APPROVAZIONE MODULISTICA)
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 439, primo e secondo
periodo, e sono definite le relative modalita' di trasmissione
telematica.
441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, (RIPARTO)
2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente
articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da
ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta
risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439,
secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la
percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni
integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 441 sono altresi' resi noti, per ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti
dal comma 439, secondo periodo;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31
dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.
443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a
442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR 17 maggio 2024.
444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del (ZLS)
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione
agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli
investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma
444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal
31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere
fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027
l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e
quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31
marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere
fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli
operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al
primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3
gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio
2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa
attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella
comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e sono definite le
relative modalita' di trasmissione telematica.
447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al
comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta
fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito
d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo
periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui
al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al
limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la
percentuale e' pari al 100 per cento.
448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito (ZES MEZZOGIORNO 2025)
d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18
novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui
al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare
del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a
condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con
riferimento a uno o piu' investimenti oggetto della comunicazione
integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del (NON COMPATIBILE CON TRANSIZIONE 5.0)
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al
comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio
2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia
delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di
cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da
indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalita'
di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al
citato articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, come
determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto
con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486,
secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma
4, del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere
proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato
e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le
imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo
riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al
credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei
requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai
sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false
le dichiarazioni rese.
451. Il contributo di cui al comma 448 e' utilizzabile nell'anno
2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.
Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a
451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124, e del
citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle
attivita' di controllo.
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452)
Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.


