ITALIA OGGI 16/6/2026
Nuova sentenza del Tar Lazio: no all'applicazione retrodatata del manuale di Frascati
Il tax credit non è retroattivo
DIRITTO_IMPRESA
Va concesso in base alle norme al tempo dell'investimento
Con la sentenza n. 10047 del 29 maggio 2026, la quarta sezione del Tar Lazio è tornata sul tema della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili
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ITALIA OGGI 16/6/2026
Nuova sentenza del Tar Lazio: no all'applicazione retrodatata del manuale di Frascati
Il tax credit non è retroattivo
DIRITTO_IMPRESA
Va concesso in base alle norme al tempo dell'investimento
Altro stop all'applicazione retroattiva del Manuale di Frascati nei crediti d'imposta ricerca e sviluppo.
Il Tar Lazio annulla il diniego del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) fondato sui criteri Ocse recepiti solo successivamente e ribadisce che, per i periodi 2015-2019, la spettanza dell'agevolazione deve essere valutata secondo la disciplina vigente ratione temporis (in base alle norme del tempo).
Con la sentenza n. 10047 del 29 maggio 2026, la quarta sezione del Tar Lazio è tornata sul tema della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, accogliendo il ricorso proposto da una società contro la nota del ministero delle imprese e del made in Italy che aveva escluso l'ammissibilità delle attività svolte nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento ministeriale aveva ritenuto non idonee le certificazioni presentate dalla società ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2022, valorizzando l'assenza di alcuni requisiti fondamentali previsti dal Manuale di Frascati e richiamati dalle linee guida del 2024, in particolare novità, creatività e incertezza.
Secondo il Tar, però, tale impostazione non può reggere quando conduce ad applicare retroattivamente criteri più restrittivi rispetto a quelli vigenti negli anni in cui il credito è maturato. Il Collegio richiama espressamente il precedente della stessa sezione, n. 15039 del 2025, secondo cui il Manuale di Frascati 2015 non può essere utilizzato come parametro retroattivo per periodi d'imposta anteriori al suo recepimento normativo.
Per gli anni precedenti alla legge n. 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell'agevolazione era definito dall'articolo 3 del dl n. 145 del 2013 e dal decreto interministeriale 27 maggio 2015, senza che potessero essere introdotti ex post requisiti ulteriori attraverso prassi, linee guida o fonti secondarie.
Il passaggio centrale della decisione è nel richiamo al principio di irretroattività e alla tutela dell'affidamento del contribuente. Una prassi amministrativa o un parametro tecnico sopravvenuto non possono modificare, a posteriori, il contenuto della norma agevolativa applicabile al tempo in cui l'impresa ha sostenuto i costi e maturato il credito. Né può attribuirsi al Manuale di Frascati natura meramente interpretativa, quando il suo impiego determina, in concreto, l'introduzione di una nozione più selettiva di ricerca e sviluppo. Il Tar osserva inoltre che l'Amministrazione aveva fondato il diniego del beneficio sull'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati, come recepiti nelle linee guida del 2024, a periodi d'imposta anteriori alla loro introduzione nell'ordinamento.
Da qui l'illegittimità del provvedimento, con conseguente annullamento della nota ministeriale e disapplicazione dell'articolo 3, comma 5, del dpcm 15 settembre 2023 e delle relative linee guida, nella parte in cui estendono tali criteri al credito d'imposta disciplinato dal dl n. 145 del 2013. La decisione assume rilievo anche sul piano procedurale.
Il Tar respinge l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che non risultava adottato alcun processo verbale di constatazione nei confronti della società e che, anche a voler considerare equiparabile lo schema di atto impositivo prodotto in giudizio, non era dimostrata la sua notifica prima della richiesta di certificazione.
Viene invece estromessa l'Agenzia delle entrate, non essendo impugnati atti riconducibili all'amministrazione finanziaria. Il principio che emerge è netto: per i crediti ricerca e sviluppo maturati prima del recepimento dei nuovi criteri, la valutazione deve restare ancorata alla normativa allora vigente. Il Manuale di Frascati non può diventare, a distanza di anni, la chiave per rileggere in senso restrittivo investimenti già effettuati e crediti già maturati. Il Mimit dovrà quindi rideterminarsi applicando il quadro normativo corretto, senza utilizzare retroattivamente parametri sopravvenuti.


