Erogazione contributo
Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021
Come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.
L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative della nuova normativa sono riportate nella circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021.
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L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato la disciplina relativa
alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni
(cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal
Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli
intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178), fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
In particolare, per effetto della novella normativa, il comma 4 del citato articolo 2 del decreto
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Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le
domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento
deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall’articolo 20,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento
deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, come già disposto dell’articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120.