Risoluzione n. 13 del 1/03/2021
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di
cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo,
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative -
art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –
Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art.
244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –
Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia -
art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito,
nel formato “AAAA”.
Si precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per
compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota
dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del
Mezzogiorno e del sisma centro Italia.