4634 - Sabatini, agevolazioni per la capitalizzazione - Decreto 19 gennaio 2024

E' richiesto un aumento di capitale sociale non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.

Le micro e piccole imprese ricevono un contributo parametrato ad una riduzione degli interessi su un tasso del 5%, mentre per le medie imprese il tasso è parametrato ad una riduzione del 3,575%.

Devono essere costituite come società di capitali.

L'aumento di capitale sociale deve essere abbinato ad un progetto d'investimento (ordinario, 4.0 e green)

Fondi stanziati: € 80mln

Entro luglio le modalità di presentazione della domanda

Se l'aumento di capitale non viene fatto non può poi essere richiesto il contributo ordinario o 4.0 o green

CONSIDERAZIONI

L'agevolazione non è molto interessante considerando che attualmente è pari al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali e del 3,575% per gli investimenti green. 

Esempi numerici

Nr.1 - Sabatini normale

Investimento di €100.000,00  

Tasso del 2,75%

Contributo: € 7.717,37 pari al 7,7% dell'investimento

Nr.2 - Industria 4.0

Investimento di €100.000,00  

Tasso del 3,575%

Contributo: € 10.092,38 pari al 10% dell'investimento

Nr.3 - Capitalizzazione piccole imprese

Investimento di €100.000,00  

Tasso del 5,00 %

Contributo: € 14.115,21 pari al 14% dell'investimento

Nr. 4 - Capitalizzazione medie imprese

Investimento di €100.000,00  

Tasso del 3,575 %

Contributo: € 10.092,38  pari al 10% dell'investimento


RASSEGNA STAMPA

www.pmi.it - 10 aprile 2024

 


NORMATIVA


MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2024, n. 43 

Regolamento  recante  sostegno  alla  capitalizzazione  delle  micro,
piccole e medie imprese che  intendono  realizzare  un  programma  di
investimento. (24G00058) 

(GU n.80 del 5-4-2024)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che  prevede,  al  comma  1,
l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti  e  ai
contributi a tasso agevolato per  gli  investimenti,  anche  mediante
operazioni di leasing  finanziario,  in  macchinari,  impianti,  beni
strumentali di impresa  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad  uso
produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed  in
tecnologie digitali; 
  Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte  di
banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un  plafond  di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi  e
prestiti S.p.a.; 
  Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69  del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo  economico  conceda
alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo  rapportato  agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; 
  Vista la convenzione 14  febbraio  2014,  stipulata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e  delle
finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.,  in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
che prevede che i contributi di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle  micro,
piccole e  medie  imprese  che  abbiano  ottenuto  il  finanziamento,
compreso il leasing finanziario, non  necessariamente  a  valere  sul
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A.; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure  urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di  specifiche  situazioni
di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che: 
    a) al comma 1, dispone che i contributi di  cui  all'articolo  2,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti  in
favore delle micro, piccole e  medie  imprese,  costituite  in  forma
societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che  intendono
realizzare un programma di investimento; 
    b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte
dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale  sociale
dell'impresa, da versare  in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle
scadenze del piano di ammortamento del finanziamento; 
    c) al comma 3, stabilisce che i  contributi,  fermo  restando  il
rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla   applicabile
normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  sono
rapportati  agli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  sul
finanziamento a un tasso annuo del: 
      5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
      3,575 per cento, per le medie imprese; 
    d) al comma 4, prevede  che  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
prevista per i  contributi  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di
cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di  euro
15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023  e  di  euro  10
milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare  l'operativita'  della
misura, le  predette  risorse  sono  trasferite  al  Ministero  dello
sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste; 
    e) al comma  5,  dispone  che  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di  accesso
al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma  di
investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano  di
capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte  dei  soci  della
medesima, nonche' le cause e le modalita' di  revoca  del  contributo
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la
realizzazione del predetto piano di capitalizzazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu'  quote  annuali
del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, per le quali il  medesimo  contributo  puo'
essere  erogato  in  un'unica  soluzione  nei  limiti  delle  risorse
disponibili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  22  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139
del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per  l'acquisto
da parte delle piccole  e  medie  imprese  di  beni  strumentali,  in
attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  n.
3 del 2015; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e  integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della  Commissione,  del  14
dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre  2022,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del  20  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della  Commissione,  del  14
dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre  2022,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, secondo cui «Con decreto  ministeriale  possono  essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del  ministro  o  di
autorita' sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza
di   piu'   ministri,   possono   essere   adottati    con    decreti
interministeriali,  ferma  restando   la   necessita'   di   apposita
autorizzazione da parte della legge. I  regolamenti  ministeriali  ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie  a  quelle  dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere  comunicati  al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»; 
  Vista la legge 31  dicembre  2009,  n.  196  sulla  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  giugno,  n.  58,  che
stabilisce di disciplinare il presente  intervento  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato  con  la
legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204,  recante  Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in
particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello
sviluppo  economico  assume  la  denominazione  di  «Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; 
  Vista la  comunicazione  inviata  in  data  5  dicembre  2023  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»; 
    b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  22  aprile  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova
disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie  imprese  di
beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2
del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
del decreto-legge n. 3 del 2015; 
    c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98 e successive modifiche e integrazioni; 
    d) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera
comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13  del  testo
unico bancario (decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modifiche e integrazioni), aderente  alle  convenzioni  di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    e) «convenzione»: la convenzione stipulata in  data  14  febbraio
2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    f) «finanziamento»:  il  finanziamento,  bancario  o  in  leasing
finanziario, deliberato -  ovvero  contrattualizzato  se  di  importo
inferiore - a favore di una PMI da una banca o  da  un  intermediario
finanziario avente le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  8  del
decreto 22/4/2022; 
    g)   «intermediario   finanziario»:   il   soggetto   autorizzato
all'esercizio  dell'attivita'   di   leasing   finanziario,   nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera  nei  confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo  previsto  dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  69/2013,  purche'
garantito, ai  soli  fini  dell'utilizzo  del  plafond  di  provvista
costituito presso  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  da  una  banca
aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art.  2,  comma
7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    i) «PMI»: le piccole e medie imprese in  possesso  dei  requisiti
per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v)
del decreto 22/4/2022; 
    j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9  del
decreto 22/4/2022; in particolare: 
      investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o  l'acquisizione
nel  caso  di  operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello  stato
patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,  dell'articolo  2424
del  codice  civile,  nonche'  di  software  e  tecnologie   digitali
destinati a strutture produttive  gia'  esistenti  o  da  impiantare,
ovunque localizzate nel territorio nazionale; 
      investimenti 4.0: l'acquisto,  o  l'acquisizione  nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  beni  materiali  nuovi  di
fabbrica e immateriali, aventi come  finalita'  la  realizzazione  di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti  in  big  data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta'  aumentata,  manifattura  4D,  Radio  frequency
identification (RFID)  e  sistemi  di  tracciamento  e  pesatura  dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A  e  B  alla
legge n. 232/2016; 
      investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione  nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,   impianti   e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  a  basso  impatto
ambientale,  nell'ambito  di  programmi  finalizzati   a   migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; 
    k)  «soggetto   finanziatore»:   la   banca   o   l'intermediario
finanziario  -  aderente  alla   convenzione   -   che   concede   il
finanziamento. 
                               Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.   34/2019,   e'
finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle
PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo  a  fronte  di
investimenti previsti dal decreto 22/4/2022. 
  2. Il presente decreto definisce i requisiti, le  condizioni  e  le
modalita'  per  l'accesso  delle  PMI  al  contributo   di   cui   al
decreto-legge n. 34/2019, nonche' i motivi di revoca  del  contributo
stesso. 
                               Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione del  contributo
di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro. 
                               Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le  PMI  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto
22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti: 
    a) sono costituite in forma di societa' di capitali; 
    b) non  annoverano  tra  gli  amministratori  o  i  soci  persone
condannate con sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per il reato di cui all'art. 2632 codice civile. 
  2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di  cui  al  presente
decreto le PMI nei cui confronti sia verificata  l'esistenza  di  una
causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                               Art. 5 
 
              Caratteristiche dell'aumento di capitale 
 
  1. Entro la data di presentazione della domanda di  contributo,  la
PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale  in  misura
non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento. 
  2. L'aumento di  capitale  puo'  essere  effettuato  esclusivamente
nella forma  del  conferimento  in  denaro  e  deve  risultare  dalla
delibera  adottata  dalla  PMI  come  «versamento  in  conto  aumento
capitale». 
  3. A pena di revoca del  contributo,  l'aumento  di  capitale  deve
essere sottoscritto dalla PMI entro  e  non  oltre  i  trenta  giorni
successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI e' tenuta  a  versare
almeno il 25 per  cento  dell'aumento  di  capitale,  oltre  l'intero
valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. 
  5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del  codice  civile,
qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio  ovvero
da una societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'aumento di
capitale deve risultare interamente versato entro il termine  di  cui
al comma 3. 
  6. L'aumento di capitale sottoscritto  deve  essere  effettuato  ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e  2481,  comma  2,  del
codice civile. 
  7. A pena di revoca  del  contributo,  il  versamento  della  quota
dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma
3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre  la  data  di
presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di
cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote
del contributo stesso e secondo  quanto  espressamente  previsto  dal
provvedimento di concessione di cui all'articolo 8. 
                               Art. 6 
 
            Misura del contributo per la capitalizzazione 
 
  1. A fronte dell'aumento di capitale  di  cui  all'articolo  5,  il
contributo  di  cui  all'articolo  11  del   decreto   22/4/2022   e'
incrementato: 
    a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese; 
    b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per  cento  per
le medie imprese. 
  2. In caso di riduzione dell'importo del  finanziamento,  l'importo
dell'aumento di capitale puo' essere ridotto purche'  sia  rispettato
il limite di cui all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 7 
 
              Presentazione della domanda di contributo 
                   in caso di aumento di capitale 
 
  1. La PMI  che  abbia  deliberato  l'aumento  di  capitale  di  cui
all'articolo 5 deve presentare la domanda di  contributo  utilizzando
esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12. 
  2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI  si
impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale
deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5. 
  3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo,  la  PMI
deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, attestante  l'avvenuta  adozione  della
delibera di aumento del capitale sociale. 
(SE NON VIENE FATTO L'AUMENTO DI CAPITALE NON E' POI POSSIBILE RICHIESTE
IL CONTRIBUTO ORDINARIO) 4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovra' presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.
                               Art. 8 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Il provvedimento di  concessione  del  contributo  nella  misura
incrementata di cui all'articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni  e
agli obblighi previsti dall'articolo 13 del  decreto  22/4/2022,  gli
obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai  tempi  e  alle
modalita' della  sottoscrizione  e  del  versamento  dell'aumento  di
capitale. 
                               Art. 9 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata
di cui all'articolo 6 e' effettuata nelle medesime modalita' e  tempi
previsti  dal  decreto  22/4/2022  ed  e'  subordinata   all'avvenuto
versamento  delle  quote  dell'aumento  di  capitale  secondo  quanto
disposto dal provvedimento di cui all'articolo 12 e dal provvedimento
di concessione di cui all'articolo 8. 
  2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022  preveda  l'erogazione  del
contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale  sociale
deve  risultare  interamente  sottoscritto  e  versato  prima   della
trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui  all'articolo
14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022. 
  3. L'avvenuto versamento delle quote di  aumento  di  capitale  nei
tempi e nelle modalita' previste dal presente  decreto  e'  attestato
dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  resa
ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
                               Art. 10 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase del procedimento, il Ministero  puo'  effettuare  o
disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in
loco,  finalizzati  alla  verifica  della  corretta  fruizione  delle
agevolazioni secondo le modalita' ed  entro  i  limiti  previsti  dal
presente decreto. 
  2. Le  PMI  beneficiarie  conservano  la  documentazione  contabile
relativa al programma di investimento  sostenuto  con  il  contributo
assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in  materia
e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di controllo e le ispezioni in loco. 
                               Art. 11 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, in tutto o in parte, qualora: 
    a) venga accertato che la PMI beneficiaria -  in  qualunque  fase
del procedimento - abbia reso dichiarazioni mendaci  o  esibito  atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) venga accertata  l'assenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'
previsti dall'articolo 4 del  presente  decreto  e  dall'articolo  7,
comma 1, del decreto 22/4/2022; 
    c) la PMI beneficiaria assuma  una  forma  giuridica  diversa  da
quella di societa'  di  capitali  prima  dell'erogazione  dell'ultima
quota di contributo; 
    d) l'aumento di capitale sociale non sia  sottoscritto  entro  il
termine di cui all'articolo 5, comma 3; 
    e) l'aumento di capitale non risulti versato secondo le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 5; 
    f) la PMI non residente  non  provveda  all'apertura  della  sede
operativa nel territorio nazionale nei termini previsti  dal  decreto
22/4/2022 ossia entro la data di  presentazione  della  richiesta  di
erogazione del contributo; 
    g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con  il  soggetto
finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di  delibera,  nei
termini previsti all'articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022; 
    h) le verifiche e i controlli effettuati ai  sensi  dell'articolo
14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino  condizioni  impeditive
al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse; 
    i) (VINCOLO SUI BENI) i  beni  oggetto  del  programma  siano  alienati,  ceduti  o
distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni  successivi  alla
data di ultimazione del programma, anche a  seguito  di  liquidazione
volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    j) i beni  oggetto  del  programma  non  posseggano  i  requisiti
previsti per le singole linee di intervento di  cui  all'articolo  2,
comma 1 del decreto 22/4/2022; 
    k) in sede di rendicontazione, le spese  oggetto  del  programma,
riferibili a ciascuna delle linee di intervento di  cui  all'articolo
2, comma  1  del  decreto  22/4/2022,  siano  imputate  su  linee  di
intervento   diverse   rispetto   all'articolazione   prevista    nel
provvedimento di concessione, non  essendo  possibile  in  ogni  caso
riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre
linee di intervento dell'investimento; 
    l) venga accertata la non conformita'  del  programma  realizzato
con quanto previsto dall'articolo 9, dall'articolo 10 e dall'articolo
16 del decreto 22/4/2022; 
    m) il programma  di  investimenti  non  sia  stato  concluso  nei
termini di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022; 
    n) la PMI  beneficiaria  non  provveda  alla  trasmissione  della
richiesta di erogazione nel rispetto del termine e  delle  condizioni
previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022; 
    o) nei casi in cui la normativa di  riferimento  preveda  che  il
contributo sia erogato  alle  PMI  in  piu'  quote  annuali,  la  PMI
beneficiaria  non  provveda  alla  trasmissione  delle  richieste  di
pagamento  delle  quote  di  contributo  successive  alla  prima  nel
rispetto dei termini previsti dall'articolo 14, comma 8  del  decreto
22/4/2022; 
    p) le spese oggetto del  programma  risultino  pagate  attraverso
compensazione con crediti  verso  i  fornitori,  fatto  salvo  quanto
diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all'articolo 12; 
    q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature  siano
effettuate con permuta e contributi in natura; 
    r) in relazione  ai  beni  materiali  di  cui  agli  investimenti
compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge  232/2016,  le
spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre
i termini previsti all'articolo 14, comma 2  del  decreto  22/4/2022,
per la trasmissione della richiesta di erogazione; 
    s) la PMI beneficiaria non ottemperi all'obbligo di  apporre  sui
titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP  e  il  riferimento
alla norma istitutiva dell'intervento secondo le  previsioni  di  cui
all'articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022; 
    t) la PMI beneficiaria sia  stata  oggetto  di  dichiarazione  di
fallimento  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data   di
completamento del programma; 
    u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei  controlli
e delle ispezioni di cui all'articolo 10; 
    v) emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato,
a qualsiasi titolo, ai soci nei tre  anni  successivi  alla  data  di
ultimazione dell'investimento; 
    w) emerga che la PMI beneficiaria abbia  fruito  di  agevolazioni
pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese  oltre
i limiti delle intensita' massime di aiuto o  dell'importo  di  aiuto
piu' elevati applicabili. 
                               Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  Ministero,  entro  la  data  del  1°   luglio   2024,   con
provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
pubblicato nel  sito  web  www.mise.gov.it,  fornisce  le  istruzioni
necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi
di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione che
l'impresa  e'  tenuta  a  presentare  per  poter  beneficiare   delle
agevolazioni  previste  dal  presente  decreto.   Con   il   medesimo
provvedimento e', altresi', individuato il termine  iniziale  per  la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai  sensi  del  presente
decreto. 
  2. Con atti aggiuntivi alla  convenzione  14  febbraio  2014,  sono
apportate le modifiche o integrazioni occorrenti  agli  impegni  gia'
assunti dalle parti. 
  3. Per tutto quanto non  espressamente  disciplinato  dal  presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV,  V
del decreto 22/4/2022. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 gennaio 2024 
 
                                            Il Ministro delle imprese 
                                               e del made in Italy    
                                                       Urso           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 338 
 

 


Art.21 del Decreto-legge del 30/4/2019 n.34

Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019

Legge n. 58 del 28/06/2019, convertito con modifiche.

Art. 21 Sostegno alla capitalizzazione

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Legge del 28/06/2019 n. 58 Allegato

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

3. (AGEVOLAZIONE) Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo (E' UN AIUTO DI STATO)  restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. (FONDI STANZIATI) Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.


IL SOLE 24 ORE - 10 APRILE 2024 (L'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio)