Decreto ministeriale 18 giugno 2025 - Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali
In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il decreto introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese individuati all’articolo 1, comma 4, del decreto medesimo. L’adempimento dell’obbligo assicurativo in questione deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
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Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella GURI.
Pubblicato nel sito in data 25 luglio 2025
Il Ministro delle imprese e del Made in Italy
Visto l’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, il
quale prevede che, “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con
una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo
2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a
copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri
1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali
verificatisi sul territorio nazionale”;
Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il
quale dispone che, “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al
comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere
finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi
calamitosi e catastrofali”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del
made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, concernente “Regolamento recante modalità attuative e
operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di
assicurazione dei rischi catastrofali”, e, in particolare, l’articolo 1, il quale:
- al comma 1, differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, per le imprese di piccola e media dimensione rispettivamente al 31 dicembre
2025 e al 1° ottobre 2025;
- al comma 2, per le medesime imprese di piccola e media dimensione, individua la decorrenza
per l’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre
2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l’obbligo assicurativo;
- al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal
novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
124/36 del 20 maggio 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;
Ritenuto necessario provvedere, alla luce delle disposizioni di cui al predetto decreto-legge 31
marzo 2025, n. 39, all’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese, individuando l’adempimento dell’obbligo di assicurazione da
parte delle imprese quale requisito per l’accesso alle agevolazioni;
DECRETA
Articolo 1
(Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese)
1. Tenuto conto di quanto esposto nelle premesse, per gli incentivi di cui al comma 4, fermi
restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di
attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede
legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese,
l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula
di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39,
le previsioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle
date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:
a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione
contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e
successive modifiche e integrazioni;
c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla
classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio
2003, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per le domande di cui al comma 2, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto
dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere
verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano gli incentivi di seguito individuati:
a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge
181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive
modificazioni e integrazioni;
c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di
piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 gennaio 2021;
d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale
(Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e
successive modifiche e integrazioni;
e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi
produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 giugno 2020;
f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive
modificazioni e integrazioni;
g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12
agosto 2024;
h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2022;
m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto
Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
Articolo 2.
(Disposizioni finali)
1. Per gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 4, che prevedono interventi nel capitale di rischio
delle imprese, le verifiche di cui al presente decreto sono effettuate dal soggetto gestore al momento
del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in
caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati
dal soggetto gestore.
2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e
dell’adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO