In questi giorni sono arrivate diverse telefonate sul tema della cumulabilità delle agevolazioni. Provo a fare un po’ di chiarezza… anche se, purtroppo, chiarezza vera non ce n’è.
Partiamo da un dato di fatto: ogni amministrazione pubblica ha la propria interpretazione e nessuno sembra voler prendere la responsabilità di fornire un chiarimento univoco, magari con esempi numerici, che valga per tutte le agevolazioni.
Sul cumulo tra aiuti di Stato (compresi i de minimis) non ci sono particolari dubbi: le regole sono consolidate.
Il problema nasce quando si prova a cumulare aiuti di Stato (e de minimis) con agevolazioni che non sono aiuti di Stato, come Industria 4.0 e Transizione 5.0.
La regola che sembrava chiara a tutti — si sommano tutte le agevolazioni, inclusi i benefici fiscali della non tassazione, purché non si superi il costo del bene — è stata complicata da qualche burocrate.
Infatti:
- le istruzioni Transizione 5.0 prevedono che l’agevolazione sia calcolata sul costo del bene al netto delle altre agevolazioni;
- le istruzioni ZES, invece, non prevedono questa condizione.
Risultato? Un quadro normativo confuso in cui imprese e consulenti devono muoversi a tentoni, sperando che prima o poi arrivi un chiarimento ufficiale valido per tutti.
ISTRUZIONI ZES UNICA 2025
Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con
altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al
beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo
di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restan-
do il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d’imposta
è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo
il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.
Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con
altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107
del TFUE. Pertanto, qualora il credito d’imposta come sopra determinato, unitamente a dette
altre misure agevolative, risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, oc-
corre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.
Nella sezione III, va indicato l’ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in
relazione alla tipologia di investimento. Il rigo B35 va compilato nel caso in cui i beni acquisiti
non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l’indicazione del
costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.
CONSIDERAZIONI DELLO STUDIO
La normativa europea, per le aree agevolabili di Marche e Umbria, prevede i seguenti massimali di aiuto:
- Piccola impresa: 35%;
- Media impresa: 25%;
- Grande impresa: 15%.
Gli aiuti de minimis e gli aiuti di Stato sono cumulabili, ma solo nel rispetto dell’intensità massima prevista dalla disciplina europea. Come chiarito nelle istruzioni (“Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto”), il credito d’imposta ZES viene determinato applicando già tali massimali al costo dei beni e quindi occorre sottrarre gli altri aiuti di stato e de minimis.
Di conseguenza:
Esempio 1 – Cumulo con Sabatini e garanzia (Aiuti di Stato)
Una piccola impresa che ha diritto al 35% e ha già ottenuto:
- contributo Sabatini del 10%,
- aiuto da fondo di garanzia pari al 2%,
non può sommare 35% + 10% + 2%.
Il credito ZES spettante deve essere ridotto: 35% – 10% – 2% = 23%.
Resta una criticità: la Sabatini prevede un massimale del 20% (forse non corretto) , mentre per la ZES il riferimento è il 35%, creando un potenziale disallineamento.
Esempio 2 – Cumulo con aiuti de minimis
Se una piccola impresa ha ottenuto un contributo INAIL in de minimis pari al 65% sui medesimi costi, non può fruire della ZES, perché l’aiuto complessivo supererebbe il massimale del 35%.
Agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato
Per le misure non considerate aiuti di Stato (ad esempio Industria 4.0 e Transizione 5.0), valgono regole diverse: esse possono essere cumulate integralmente con il credito ZES, purché la somma delle agevolazioni non superi il costo effettivamente sostenuto. Le istruzioni specificano infatti che non rileva, in questo caso, il limite del 35%, bensì il rispetto del costo del bene. Non è inoltre previsto il calcolo della Zes sul costo del bene al netto delle altre agevolazioni.
Resta tuttavia una criticità: le istruzioni relative a Transizione 5.0 prevedono che l’agevolazione venga calcolata sul costo del bene al netto di altre agevolazioni, creando incertezza su come coordinare la misura con la ZES.