La Corte di giustizia tributaria di Milano, con la sentenza n. 3180/16/2025, ha annullato un atto di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un’impresa il credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo al 2019.
Secondo i giudici, in presenza di valutazioni altamente tecniche – come nel caso di attività di ricerca su calcestruzzi innovativi, gestione delle ceneri e soluzioni prefabbricate – l’amministrazione finanziaria non può decidere senza acquisire un parere preventivo del Mise. La mancata richiesta di tale parere è stata equiparata a un vizio procedimentale, poiché priva l’accertamento di garanzie indispensabili per la corretta qualificazione delle attività agevolabili.
La Corte ha inoltre riconosciuto la validità della perizia tecnica prodotta dal contribuente, sottolineando che il parere del Mise non è un adempimento formale ma uno strumento essenziale per dirimere questioni specialistiche e ridurre il contenzioso.
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