Aiuti a fondo perduto: decide il giudice ordinario – Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2025, Lorenzo Lodoli – Benedetto Santacroce
Sentenza 677/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone.
Per i giudici sono misure che non costituiscono benefici di natura fiscale «ma integrano piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti.
NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore
03 Dicembre 2025
Aiuti a fondo perduto: decide il giudice ordinario
Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce
I contributi Covid a fondo perduto non hanno natura tributaria e la competenza sui relativi atti di recupero spetta al giudice ordinario. È quanto statuito dalla sentenza 677/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone che, investita di un ricorso contro un atto di recupero dei contributi a fondo perduto ex decreti Sostegni (Dl 41/2021) e Sostegni bis (Dl 73/2021) per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla base della sentenza 124/2025 della Corte costituzionale.
Secondo i giudici crotonesi, infatti, tali contributi sono perfettamente assimilabili a quelli previsti dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori – oggetto della recente pronuncia di incostituzionalità della Consulta – trattandosi anche qui di misure che non costituiscono benefici di natura fiscale «ma integrano piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti.
È una delle prime pronunce di merito in cui si applica il principio esposto dalla Corte costituzionale la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 10, del Dl 137/2020 e dell’articolo 25, comma 12, del Dl 34/2020 nella parte in cui attribuivano al giudice tributario le controversie relative ai contributi Covid a fondo perduto, non qualificabili come entrate di natura tributaria poiché privi di decurtazione patrimoniale e non riconducibili a un beneficio fiscale.
Sono varie le conseguenze collegate a tale conclusione. In primo luogo vi è una questione processuale. Vi sono infatti delle conseguenze per individuare la corretta giurisdizione (ordinaria) innanzi alla quale contestare gli atti di recupero emessi dall’agenzia delle Entrate anche con riferimento ai processi già pendenti. Nel caso in cui l’atto sia stato impugnato innanzi il giudice tributario, quest’ultimo, come fatto dalla Corte di Crotone, dovrà rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione disponendo, di conseguenza, il trasferimento a favore del giudice ordinario. Sarà in tal caso possibile salvare gli effetti del ricorso procedendo alla riassunzione del processo davanti al giudice competente.
n secondo luogo vi potrebbe essere una questione procedurale. Potrebbe venir meno il diritto al contraddittorio preventivo obbligatorio, previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Infatti, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti tributarie, potrebbe non essere più applicabile l’articolo 6-bis con il rischio concreto che l’agenzia delle Entrate procederà, in futuro, a notificare gli atti di recupero degli aiuti Covid senza il preventivo contraddittorio.
Infine vi è un tema sostanziale collegato alle sanzioni contestate e irrogate con l’atto di recupero degli aiuti Covid. Come anche nel caso del giudizio pendente innanzi alla Corte di Crotone, l’agenzia delle Entrate, per recuperare gli aiuti Covid erogati, notifica l’atto di recupero e contestualmente irroga la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 472/97. Tale norma punisce (nel testo applicabile negli anni del Covid 2020 e 2021) con una sanzione che va dal 100% al 200% l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Il Dlgs 472/97 disciplina però le «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie». Se il contributo a fondo perduto per emergenza epidemiologica non è un’entrata avente natura tributaria viene meno la base giuridica per procedere alla contestazione di una sanzione applicabile alle violazioni tributarie.


