Sintesi dell’articolo – Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2026
Autori: Laura Ambrosi, Antonio Iorio
- La Corte di Cassazione ha stabilito che il diniego del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo dovuto all’esaurimento delle risorse finanziarie non rende il credito “inesistente”, ma soltanto “non spettante”.
- La decisione è contenuta nell’ordinanza della Cassazione n. 13508/2026.
- Nel caso esaminato, una società aveva richiesto il nulla osta necessario per utilizzare il credito R&S previsto dalla legge 296/2006.
- Il Centro operativo di Pescara aveva negato il nulla osta esclusivamente per esaurimento dei fondi disponibili.
- Nonostante il diniego, la società aveva indicato il credito nel quadro RU della dichiarazione e successivamente lo aveva compensato.
- L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato il credito qualificandolo come “inesistente”, applicando così il termine decadenziale più lungo di otto anni e le relative sanzioni più severe.
- I giudici tributari di secondo grado avevano invece considerato il credito “non spettante”, dichiarando tardivo l’atto di recupero dell’Agenzia.
- La Cassazione ha confermato questa interpretazione richiamando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite:
- il diniego per mancanza di fondi non riguarda gli elementi costitutivi del credito;
- la causa ostativa era facilmente verificabile dalla documentazione amministrativa.
- La Corte ha inoltre chiarito che le nuove definizioni di credito “inesistente” e “non spettante”, introdotte dal Dlgs 87/2024, hanno natura innovativa e non interpretativa.
- Di conseguenza, tali definizioni non si applicano retroattivamente:
- non incidono sui fatti precedenti alla riforma;
- non influenzano i giudizi ancora pendenti.
- Per le controversie relative a periodi antecedenti al Dlgs 87/2024 continuano quindi a valere i principi elaborati dalla precedente giurisprudenza della Cassazione e delle Sezioni Unite.
- Sul piano penale, invece, la Cassazione ritiene applicabile retroattivamente la nuova disciplina perché coerente con l’orientamento già consolidato della giurisprudenza penale.
- L’articolo richiama, a questo proposito, la sentenza della Cassazione n. 19868/2025.
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