4989 - Iperammortamento, il calendario per la spettanza e la fruizione (Ilsole24Ore - 11/6/2026)

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

11 Giugno 2026

Iperammortamento, il calendario per la spettanza e la fruizione

Marco Belardi

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NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

11 Giugno 2026

Iperammortamento, il calendario per la spettanza e la fruizione

Marco Belardi

Il decreto attuativo del nuovo iperammortamento, firmato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio, in attuazione dei commi 427-436 della legge di Bilancio 2026, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, articola la disciplina del beneficio sull’incrocio di quattro eventi: il completamento dell’investimento, l’entrata in funzione del bene, la trasmissione al Gse della comunicazione di completamento e la ricezione dell’esito positivo delle verifiche, la cosiddetta «ricevuta Gse». I quattro non sono tenuti a coincidere: dalla loro mappatura dipende l’imputazione temporale della maggiorazione.

L’articolo 4 , comma 1 fissa due regole. La prima governa la spettanza: la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. Letta sistematicamente: la spettanza matura nel periodo d’imposta dell’evento che si verifica per ultimo tra la trasmissione al Gse e l’entrata in funzione. Se l’entrata in funzione precede o coincide con la trasmissione, la spettanza è nel periodo di quest’ultima; se è successiva, slitta in avanti. La comunicazione resta formalmente valida; è la maturazione del diritto a spostarsi, non a perdersi. La seconda regola governa la fruizione, subordinata alla ricezione della ricevuta Gse. Il Gestore dispone di dieci giorni, prorogabili di altri dieci in caso di integrazione documentale, per emetterla.

La ricevuta è condizione di utilizzabilità in dichiarazione, ma non sposta il periodo d’imposta di spettanza. Esempio: comunicazione e messa in funzione il 31 dicembre 2026, ricevuta del Gestore il 7 gennaio 2027. La spettanza resta nel 2026 e la maggiorazione si inserisce nel modello Redditi 2027, ricevuto l’esito prima della scadenza ordinaria di presentazione.

Il caso operativo più sensibile è lo sfasamento tra ammortamento ordinario e maggiorazione quando l’interconnessione è tardiva. Macchina utensile da quattro milioni, consegnata e messa in funzione nel 2026 ma interconnessa e comunicata al Gse solo nel 2027: completamento, e quindi annualità di scaglione, nel 2026; spettanza nel 2027. L’ammortamento ordinario è già partito nel 2026 con quota ridotta al 50 per cento, mentre la quota di maggiorazione corrispondente diventa imputabile solo dal 2027. La continuità con la prassi 4.0 (Circolare agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017) suggerirebbe il recupero della quota 2026 sulle annualità residue, ma il decreto tace. Documentazione contabile e tecnica del 2026 vanno impostate in modo da non pregiudicarlo, in attesa di chiarimenti ministeriali.

Va segnalata una leva di pianificazione spesso trascurata: l’articolo 4 comma 2 ancora gli scaglioni all’annualità di completamento e li rigenera per ciascun periodo d’imposta. Cinque milioni di investimento completati interamente nel 2026 producono sette milioni di maggiorazione (2,5 milioni al 180 per cento più 2,5 milioni al 100 per cento); 2,5 milioni nel 2026 e 2,5 milioni nel 2027 ne producono nove (entrambi al 180 per cento). Due milioni di base imponibile aggiuntiva, 480mila euro di risparmio Ires sull’aliquota ordinaria.

 

Tre dimensioni temporali - completamento, spettanza, ammortamento - restano strutturalmente distinte e non necessariamente coincidenti; la fruizione effettiva è condizionata dal quarto evento, la ricevuta Gse. Il Dm Iper 2026 è un decreto di sostanza tecnica: la sua applicazione richiede di pens are ai tempi prima ancora che alle aliquote.