Iper-ammortamento e Concordato Preventivo Biennale: dal conflitto normativo alla piena compatibilità dopo il DL 38/2026
di Enrico Larocca Pubblicato il
La reintroduzione dell’iper-ammortamento con la Legge di bilancio 2026 aveva inizialmente generato un conflitto strutturale con il concordato preventivo biennale, rendendo i due istituti incompatibili. Il D.L. 38/2026 ha sanato la frattura su due fronti: ha incluso la maggiorazione nella lista delle variazioni ammesse al reddito concordato
Il D.L. 38/2026 ha modificato l'art.16 D.Lgs 13/2024 con l'aggiunta:
Della lettera b-ter): la maggiorazione iper-ammortamento (quote ammortamento e canoni leasing) rientra tra le variazioni che rettificano il reddito concordato.
b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Data in vigore della norma: 23/5/2026
Per il quotidiano non è ancora chiara l'applicazione per il periodo 2025-2026.
Il meccanismo operativo è quello previsto dal comma 2 dell’art. 16: le variazioni elencate al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato
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NORMATIVA
Art.16 del Decreto Legislativo n.13 del 12 febbraio 2026
DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. (24G00026)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)
Art.16 Reddito d'impresa oggetto di concordato
1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui
redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e'
individuato con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla
sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle
imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori,
all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori
relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e
sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche' minusvalenze,
sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101
del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui
all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di
interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in
societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115
ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti,
in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed
enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini
dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli
articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;
b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. (4)
b-ter) ((maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da
427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)).
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le
minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonche' gli utili e le
perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano
una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i
meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
(1) (4) ((6))
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di
imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del
presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non puo'
essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societa' in nome
collettivo e societa' in accomandita semplice e di soggetti a esse
equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i soci
o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo
restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo'
computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del
comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato,
dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli
successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del
testo unico delle imposte sui redditi.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
lettera f)) che "3) al comma 2, le parole: «le minusvalenze e
sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «le
minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 13, comma
1, lettera b)) che "al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,»
sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la
maggiorazione del costo del lavoro»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per
l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L.
22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 7, comma 3-bis,
lettera b)) che "al comma 2, dopo le parole: "la maggiorazione del
costo del lavoro" sono inserite le seguenti: ", la maggiorazione
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria"".


