NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore
26 Giugno 2026
Il completamento blocca il transito dal regimo 4.0 all’iperammortamento
Marco Belardi
Nuova Transizione 5.0 (NT50): quando è possibile abbandonare il credito d'imposta 4.0Rimane aperto il problema delle imprese che hanno avviato nel 2025 la procedura per il credito 4.0 e intendono passare al nuovo regime.
- Il nodo interpretativo riguarda il significato del termine "beneficiano" contenuto nella norma che vieta il cumulo tra credito 4.0 e NT50.
- L'articolo prospetta tre possibili interpretazioni:
- esclusione già con la semplice comunicazione preventiva;
- esclusione solo dopo l'utilizzo del credito in compensazione;
- soluzione intermedia (ritenuta preferibile), secondo cui il diritto si consolida con la comunicazione di completamento accolta dal GSE.
- In base a tale interpretazione si delineano quattro situazioni:
- imprese escluse dal plafond dopo la comunicazione preventiva: possono accedere alla NT50;
- imprese che hanno prenotato il credito ma non hanno completato l'investimento: possono migrare alla NT50 rinunciando alla procedura 4.0;
- imprese che hanno completato la pratica ma non hanno ancora compensato il credito: situazione ancora incerta, che richiede chiarimenti ufficiali;
- imprese che hanno già compensato il credito: escluse dalla NT50, anche in caso di restituzione spontanea del beneficio.
- La procedura Transizione 4.0 resta utilizzabile soltanto se vengono rispettati i termini previsti per completamento dell'investimento e invio della relativa comunicazione.
- Decorso tale termine, gli investimenti effettuati nel 2026 ricadono nel nuovo regime della NT50.Restano aperte alcune questioni operative:
- manca una procedura formale per rinunciare a una pratica 4.0 già avviata;
- sarebbe opportuno riaprire i termini per le comunicazioni delle prenotazioni 2025 rimaste in attesa di plafond;
- occorre chiarire definitivamente quando un investimento possa considerarsi "beneficiario" del credito 4.0 ai fini dell'accesso alla NT50.
- L'articolo evidenzia che saranno necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e un eventuale intervento normativo per disciplinare il coordinamento tra i due regimi agevolativi.
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