4706 - Credito d'imposta sud: cantiere ed unità produttiva (Agenzia delle entrate - Risposta n.485 del 29/12/2023)

 Risposta n. 485 del 29/12/2023

Articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da ultimo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Insediamento non stabile e struttura produttiva - pdf


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone
un giudizio in merito alla concreta sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per
la fruizione del beneficio in commento, e prescinde dall'esame delle questioni che
implicano o comportano accertamenti di carattere tecnico che non rientrano tra le
competenze dell'amministrazione finanziaria (cfr. al riguardo circolare n. 9/E del 2016
e, più di recente, circolare n. 31/E del 2020), restando impregiudicato ogni potere di
controllo della stessa. In particolare, il presente parere non implica o presuppone alcuna
valutazione sugli investimenti descritti in istanza.

L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da ultimo
modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che ''Alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati
a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a
finalità regionale 2022­2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta
nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014­2020
C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)
5938 final del 23 settembre 2016 [...]''.


Sulla base della richiamata disciplina di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 208
del 2015, un investimento viene ritenuto agevolabile qualora rispetti i requisiti di ''novità''
e ''strumentalità'' nonché abbia ad oggetto beni collocati in una struttura produttiva tra
quelle ''ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, [...] della Regione Abruzzo
[...]''.

Il successivo comma 105, prevede che ''Se, entro il quinto periodo d'imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti [...]''

La Scrivente si è già espressa con riferimento al credito d'imposta in esame, prima,
con la Circolare 3 agosto 2016, n. 34/E e, successivamente, con la Circolare 13 aprile
2017, n. 12/E.
Sul punto, la circolare n. 34/E del 2016 chiarisce che, sulla base dell'art. 1, comma
98, della legge n. 208 del 2015, il bene viene qualificato come ''agevolabile'' quando
rispetti il requisito della ''strumentalità'' (i.e. sia di uso durevole e impiegato all'interno
del processo produttivo dell'impresa), ''novità'' e di ''autonomia'' della struttura produttiva
di riferimento. In relazione a quest'ultimo requisito, viene precisato che i beni oggetto
dell'investimento, oltre a rispettare i requisiti di ''novità'' e ''strumentalità'', debbano
essere destinati a strutture produttive ''autonome''.

Tale autonomia viene identificata in ''autonomo ramo di azienda'' ovvero
''autonoma diramazione territoriale''. Nel primo caso, l'''autonomo ramo d'azienda'' è (AUTONOMO RAMO D'AZIENDA)
rappresentato da un insieme di beni, materiali, immateriali e risorse umane, dotato di
autonomia decisionale come centro di costo, ed idoneo a svolgere un'attività in grado
di produrre un output sul mercato. L'''autonoma diramazione territoriale'', invece, è (AUTONOMA DIRAMAZIONE AZIENDALE)
rappresentata da una linea di produzione che abbia un'autonoma linea organizzativa,
anch'essa individuata in un centro autonomo di imputazione dei costi che non sia parte
integrante del processo produttivo dell'unità collocata nello stesso territorio.
Ciò premesso, l'Istante chiede se, in relazione all'acquisto di mezzi ed attrezzature,
ritenuti dalla Società nuovi e strumentali, destinati all'unico cantiere situato nel   (UNICO CANTIERE)
Comune di ... e dismessi al termine dei lavori edilizi, vengano rispettate le condizioni
di ''autonoma'' struttura produttiva (intesa come autonoma diramazione territoriale) ai
fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e ss., della legge 208
del 2015.

Con riferimento ad una agevolazione analoga (l'agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), la
risoluzione n. 9/E del 10 gennaio 2002 ha fornito chiarimenti importanti sul concetto
di ''mera diramazione'' della struttura produttiva aziendale, richiamata dalla Società (MERA DIRAMAZIONE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA AZIENDALE)
nell'istanza.
La risoluzione in argomento ha ad oggetto l'acquisto di attrezzature POS (Point
Of Sale), costituite da ''un semplice terminale'' destinato alla raccolta dei dati relativi
alle transazioni commerciali, installato in territori non agevolati ed inserito in un circuito
telematico che lo collega in modo strettamente funzionale agli ''elaboratori transazionali''
ubicati nella struttura produttiva dell'azienda, situata invece in un territorio agevolato.
In tale fattispecie è stato chiarito che i POS, non essendo dotati di propria
autonomia al di fuori della struttura produttiva dell'impresa, costituiscono ''mere
diramazioni'' della struttura produttiva aziendale, alla quale sono strettamente correlati;
considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale, l'investimento in POS è stato
ritenuto agevolabile in quanto contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata
nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono
installati.
Un principio analogo è stato espresso, in tema di Credito d'imposta Mezzogiorno,
con la risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016, avente ad oggetto l'agevolabilità dei
cc.dd. ''Totem digitali'', che rappresentano l'evoluzione tecnologica dei POS.
Per quanto qui di interesse, dall'analisi dei sopra menzionati documenti di prassi
emerge che:
­ per ''struttura produttiva'' si deve intendere una ''diramazione'' territoriale
dell'azienda (ovvero una mera linea di produzione o un reparto), dotata di autonomia
organizzativa e costituente un centro autonomo di imputazione di costi;
­ per essere agevolabile, un investimento deve essere collocato in una ''struttura
produttiva'' situata nel territorio delle aree puntualmente individuate dalla norma;
­ un'eccezione al principio di cui al punto precedente è rappresentata soltanto
da quei beni che, al di fuori della struttura produttiva dell'impresa, non hanno una loro
autonomia e che, per funzionare nel territorio (non agevolato) in cui sono installati, non
necessitano di essere ''organizzati'', in quanto ­ per utilizzare il termine della risoluzione
­ trattasi di ''semplici'' beni e non di un insieme complesso di beni; in altri termini, l'unica
eccezione al principio di territorialità è costituita da quei beni che configurano una ''mera
diramazione'' di una struttura produttiva aziendale situata in zona agevolata.

Tanto premesso in termini di principio, la qualificazione del ''cantiere'' oggetto
dell'istanza alla stregua di una ''struttura produttiva'' o di ''mera diramazione'' ­ dirimente
ai fini del riconoscimento del beneficio ­ implica valutazioni di carattere fattuale non
esperibili dalla scrivente in sede di interpello (Cfr. Circolare 9/E del 2016), ma rimesse al
contribuente sulla base dei chiarimenti resi dai citati documenti di prassi, sopra illustrati.

Si evidenzia, ad ogni modo, che con specifico riferimento alle società che
svolgono la loro attività per il tramite di cantieri (i.e. società edilizie) le cui strutture
produttive debbano ritenersi ''temporanee'', la Scrivente, per analogo credito d'imposta
(i.e. articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), ha precisato che, qualora la
dismissione avvenga entro il periodo di tutela fiscale, il credito d'imposta è soggetto alla
cd. recapture rule (cfr. circolare 9 maggio 2002, n. 38/E).

Infine, si ricorda che, sui dati dichiarati dal contribuente nella comunicazione
inviata telematicamente, l'Agenzia delle entrate effettua un riscontro di carattere
esclusivamente formale (v. circolare n. 34/E del 2016, paragrafo 6); pertanto, rimane
impregiudicato ogni potere di controllo successivo da parte dell'Amministrazione
finanziaria sull'effettiva spettanza del credito d'imposta in questione in capo all'Istante.