4783 - Notifica via PEC dell'agenzia delle entrate (Commercialista telematico 9/4/2024)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 26, comma 2, Dpr n. 602/1973

“la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Dpr n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.

Codice dell'amministrazione digitale

Ed ancora l’art. 3-bis della legge n. 53/94 stabilisce, testualmente che:

“la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

CASELLA ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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Si sono comunque aggiunte nel tempo delle caselle non presenti negli indirizzi ufficiali:

  • notifica.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it;
  • pterzi.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it;
  • noreply.(REGIONE)Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Alcune decisioni della giurisprudenza di merito hanno dichiarato inesistente la notificazione di cartelle di pagamento avvenuta da indirizzi PEC non presenti nei registri pubblici.


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