4837 - Transizione 5.0, le Faq del GSE sulla cumulabilità

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CUMULABILIA'

E' possibile cumulare Il credito d'imposta con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea?

Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Fondo sociale europeo + (FSE)

Fondo per la transizione giusta (JTF)

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

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Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.

In particolare, l'articolo 11 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;

il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.

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IL SOLE 24 ORE   27/9/2024

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