30/11/2023 - Industria 4.0, Credito d'imposta R&S, Formazione 4.0: le comunicazioni da inviare al Mise (2)

RASSEGNA STAMPA

FiscoOggi - 22/11/2023

FiscalFocus 13/11/2023

Gli investimenti effettuati nel 2022 che originano crediti di imposta 4.0 sono oggetto di una apposita comunicazione al MMIT (ec MISE) che deve essere presentate entro il 30 novembre 2023.

A partire dai modelli redditi 2023 i dati oggetto della citata comunicazione sono richiesti anche nelle dichiarazioni fiscali.

 

NEWS

4562 - Le comunicazioni da inviare al MISE entro il 30/11/2022 (ItaliaOggi - 10/11/2022)

 

LINK CON TUTTA LA NORMATIVA

31/12/2021 o 30/11/2021 - Transazione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al MISE, prima scadenza 30/11/2021 o 31/12/2021

 

WWW.FISCOOGGI.IT - 28/11/2022

Tax credit imprese: entro fine mese
l’invio della comunicazione dei dati

I modelli, firmati digitalmente dal legale rappresentante, vanno trasmessi tramite Pec, secondo lo schema disponibile online sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy

immagine generica illustrativa

Scade mercoledì, 30 novembre, il termine per inviare la comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy dei dati e delle altre informazioni relative al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione e all’agevolazione per gli investimenti delle imprese nella formazione del personale. Tre incentivi, analoghe comunicazioni.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Il bonus “investimenti 4.0”, introdotto dall’articolo 1, commi 189 e 190, del Bilancio 2020 e dall’articolo.1, commi da 1051 a 1063, del Bilancio 2021, è finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, della legge di bilancio 2021, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Pertanto, in riferimento agli investimenti effettuati nell’anno d’imposta 2021, la comunicazione va effettuata entro il 30 novembre 2022.

Il modello di comunicazione, composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni relative, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali (allegato A alla legge n. 232/2016) e gli investimenti in beni immateriali (allegato B alla legge n. 232/2016), va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo lo schema disponibile online sul sito del ministero e approvato con il decreto 6 ottobre 2021.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Stessa comunicazione e stessa scadenza sono previste per l’invio dei dati concernenti il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica. Il modello di comunicazione, approvato con il decreto 6 ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo lo schema disponibile online. La misura, introdotta dai commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2020, si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Credito d’imposta formazione 4.0
E ancora. Stop al 30 novembre - data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti - per l’invio del modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0. La trasmissione del prospetto, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va effettuata in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo lo schema predisposto dal ministero (decreto 6 ottobre 2021). Il bonus, introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di bilancio 2018 e dal decreto 4 maggio 2018 del Mise, Mef e Mlps, è volto a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

L’invio dei modelli di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni indicati sono acquisiti dal ministero al solo scopo di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio dei modelli, recitano i decreti attuativi, non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa. Lo stesso ministero, nell’avviso del 20 maggio 2020, aveva precisato “Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”.