13.10.2022 - REDDITO D'IMPRESA

INDICE

Inerenza

 


INERENZA

NORMATIVA

COMMA 5 DEL TUIR

Articolo 109 

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt.75 e 98)  (1)

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

RASSEGNA STAMPA

Commercialista telematico  12.10.2022 - L'errata convinzione che l'articolo 109, comma 5, del Tuir sia la fonte dell'inerenza

Si rileva che, in passato, la giurisprudenza (e parte della dottrina) aveva identificato nell’articolo 109, comma 5, del Tuir la norma che disciplina l’inerenza. Di conseguenza, molti uffici accertatori spesso, contestando l’inerenza di una spesa sostenuta dall’imprenditore, richiamano, come norma violata, il menzionato articolo 109, comma 5.

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Da quanto riportato, è evidente che la norma non disciplina affatto l’inerenza, bensì il diverso aspetto legato alla riferibilità dei componenti negativi ai proventi positivi imponibili, esclusi ed esenti.

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La Consulta, nella richiamata pronuncia, ha infatti statuito che “costituisce principio imprescindibile della determinazione del reddito d’impresa quello di inerenza del costo da portare in deduzione” e che “il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo”.