Focus sul Fondo di garanzia per le PMI: le recenti novità (Novento Media 25/5/2011)

Novecento Media

Focus sul Fondo di garanzia per le Pmi: le recenti novità

Il Fondo centrale di garanzia è il principale strumento a livello nazionale volto a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione della garanzia pubblica. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità e per potervi accedere.

Gina Leo, Progetto Arcadia Srl

25 Maggio 2011

Il Fondo centrale di garanzia è stato istituito nel nostro ordinamento dalla legge 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a),ed è operativo dal 2000 con risultati sempre più apprezzabili negli anni. In base ai dati diffusi dall'istituto gestore (Unicredit-Mediocredito centrale), circa il 99% delle imprese ha avuto accesso ai finanziamenti con la copertura del Fondo centrale in assenza della presentazione di garanzie reali.
Le cifre non lasciano perplessità in merito all'importanza dello strumento in questione. Nel corso del 2010, le domande di intervento ammesse sono state 50.076, un dato che segna un 103,6% in più rispetto al 2009. In forte crescita, anche se in misura leggermente minore, il volume dei finanziamenti garantiti. Si tratta, infatti, di 9,1 miliardi di euro, pari all'86,6% in più rispetto all'anno precedente. L'importo garantito su tali finanziamenti ha raggiunto i 5,2 miliardi di euro, con una crescita del 90,8% sul 2009.
I risultati appena riportati sono diretta conseguenza delle azioni compiute, nel corso degli anni, per il rafforzamento dell'ambito di intervento del Fondo.
Oltre all'estensione della platea dei soggetti beneficiari finali (con l'inclusione delle imprese artigiane, cooperative e imprese di trasporto) e a una maggiore dotazione di risorse (due miliardi di euro stanziati per il periodo 2008-2012), il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti tesi a rendere lo strumento sempre più attuale e coerente con le esigenze espresse dal mondo imprenditoriale (innalzamento dell'importo massimo garantito a 1,5 milioni di euro, revisione dei criteri di accesso al Fondo per le PMI e per l'autorizzazione dei Confidi a certificare il merito di credito). Non a caso, è stato costituito tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni un apposito Tavolo di concertazione per ottimizzare l'operatività della garanzia pubblica e per indirizzare in modo più efficace le risorse sul territorio, intervenendo a favore delle aziende in maggiore sofferenza. Sono quattro le linee direttrici seguite:

  • priorità all'impresa;
  • uso efficiente delle risorse;
  • utilizzo del Fondo come strumento di sviluppo;
  • controllo e monitoraggio dei risultati.

Non bisogna, inoltre, trascurare un elemento di forza fondamentale che ha contribuito al successo del sistema agevolativo in commento. La presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, che opera in caso di inadempimento da parte del Fondo per tutti gli impegni assunti a titolo di garante, controgarante e cogarante, attraverso il meccanismo della ponderazione zero, il che consente alle banche di ridurre l'importo degli accantonamenti a titolo di rischio, con conseguente maggiore propensione alla concessione di finanziamenti che saranno assistiti dal Fondo.

Richiamo all'ambito di intervento del Fondo di garanzia
L'accesso al Fondo è riservato alle sole imprese classificabili come “piccole e medie” (v. tavola sotto), in quanto è proprio per questa categoria che si riscontrano le maggiori difficoltà nell'ottenimento del credito. La determinazione della dimensione imprenditoriale deve essere effettuata in conformità ai parametri della normativa comunitaria recepiti con Dm del 18 aprile 2005. 
Le imprese devono essere presenti sul territorio nazionale (ma possono effettuare investimenti all'estero) ed essere economicamente e finanziariamente sane. Rientrano tra i soggetti beneficiari anche i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91, e le società consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge. Sono agevolabili la maggior parte dei settori economici, con esclusione dei comparti c.d. “sensibili” (ossia siderurgico, delle costruzioni navali, automobilistico, delle fibre sintetiche).
I criteri per valutare che le Pmi siano finanziariamente ed economicamente sane, modificati nel mese di novembre del 2009, sono calcolati in modo da mantenere il tasso di default basso (all'incirca il 2%) e permettere alle realtà comunque sane, ma in difficoltà a causa del difficile periodo congiunturale, di poter accedere allo strumento.
Per ottenere la garanzia, l'impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario (iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Dlgs 1 settembre 1993, n. 385), una Società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo (Sfis), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Dlgs 1 settembre 1993, n. 385. Tali soggetti sono, dal punto di vista operativo, gli unici che potranno effettuare la richiesta di intervento del Fondo a fronte dei finanziamenti concessi alle imprese da parte delle banche convenzionate con l'istituto gestore. La garanzia pubblica potrà essere attivata attraverso tre modalità:

  • Garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l'impresa che ha bisogno di un finanziamento può chiedere alla banca di assicurare l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo e, in ipotesi di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato (garanzia di ultima istanza).
  • Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso, l'impresa si rivolge a un Confidi o ad altro Fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. La controgaranzia può essere a “prima richiesta” o “sussidiaria”, a seconda se erogata o meno con le caratteristiche e le modalità della garanzia diretta. La distinzione assume rilevanza in sede di procedura di recupero del credito.
  • Cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati. La cogaranzia può essere richiesta dai Confidi e altri Fondi di garanzia che abbiano stipulato una convenzione con l'istituto gestore.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto banca-impresa, pertanto, i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e l'eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dall'agevolazione pubblica sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le parti.
Per quanto riguarda la misura della garanzia diretta, è necessario distinguere la copertura massima delle operazioni dalla copertura massima dell'ammontare dell'esposizione. La copertura massima delle operazioni varia dal 60% a un massimo dell'85% dell'importo del finanziamento concesso (si fa riferimento al costo del bene nel caso di leasing), in relazione al soggetto beneficiario e alla localizzazione dell'iniziativa o con riferimento alla natura dell'operazione. Nel limite di tale copertura massima, l'intervento del fondo garantisce l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti nei confronti dei beneficiari finali sempre nella misura variabile tra il 60% e l'85%.
La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90% dell'importo garantito dai soggetti richiedenti (Confidi o altro Fondo di garanzia) e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma liquidata (o versata a titolo definitivo) al soggetto finanziatore dal Confidi o altro Fondo di garanzia. Questi ultimi dovranno aver prestato garanzia per valori non superiori a quelli previsti per la garanzia diretta (85%, 80% e 60% a seconda dei casi).
Le imprese possono beneficiare dell'intervento del Fondo per ogni tipo di esigenza finanziaria. Potrà essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, per esempio, finanziamenti a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità.

Scheda “Fondo centrale di garanzia per le Pmi”

Soggetti beneficiari finali

Piccole e medie imprese valutate economicamente e finanziariamente sane sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata.
Le imprese agricole possono avvalersi della sola controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
Sono soggetti beneficiari anche i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91 e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.
Esclusioni: trasporti (ad eccezione dell'autotrasporto merci su strada per c/terzi), cantieristica navale, industria automobilistica, industria siderurgica, fibre sintetiche, estrazione di minerali entro limiti specificamente determinati.
Disposizioni specifiche per le riserve PON Ricerca e competitività e Poin Energia: La garanzia diretta è concedibile esclusivamente alle imprese che hanno sede operativa nelle regioni Convergenza. Per la riserva Pon l'operazione deve essere promossa da un pool di imprese. Le disposizioni operative elencano in dettaglio i requisiti richiesti.

Soggetti richiedenti

La garanzia diretta può essere richiesta da:

  • Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Dlgs 385/93;
  • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93;
  • Sfis (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 317/91.

La controgaranzia e la cogaranzia possono essere richieste da:

  • consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'art. 155, comma 4, del Dlgs 385/93;
  • altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari artt.106207 del Dlgs 385/93.

Operazioni ammissibili

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa:

  • finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti;
  • acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti;
  • prestiti partecipativi a fronte di investimenti;
  • altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità, ecc.).

L'importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare € 1.500.000,00 (limite ridotto a euro 750.000,00 nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi).

Modalità di intervento

  • Garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e Sfis);
  • Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
  • Cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia o a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione europea o da essa cofinanziati.

Percentuali di copertura massima delle operazioni e misura dell'ammontare dell'esposizione

Garanzia diretta:

  • 85% dell'importo del finanziamento concesso, nel caso di imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria;
  • 80% dell'importo del finanziamento concesso per: imprese a prevalente partecipazione femminile; soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato Ce per gli aiuti a finalità regionale; soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali; soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva Pon R&S; soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva POI Energia e relative sottoriserve;
  • 60% dell'importo del finanziamento concesso per tutti gli altri soggetti beneficiari finali.

Controgaranzia:

  • 90% dell'importo garantito dal Confidi o altro Fondo di garanzia. Questi ultimi devono garantire una quota non superiore a quella prevista per la garanzia diretta (60%, 80% e 85%).
  • In caso di insolvenza, la controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata o versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.

Focus sulle recenti novità


Gli ultimi mesi del 2010 sono stati caratterizzati da una serie di importanti interventi che hanno interessato il Fondo di Garanzia. Con decreto del 15 ottobre 2010 (Gu n. 250 del 25 ottobre 2010) è stata modificata la definizione di “investimenti” prevista dalla disciplina che regola la concessione di garanzie alle Pmi a valere sul Fondo. Sono stati ammessi, infatti, gli investimenti in mezzi di trasporto (autoveicoli, imbarcazioni e velivoli) iscritti a un Pubblico Registro per l'utilizzo in c/proprio. Tali investimenti, tuttavia, restavano ancora esclusi per le imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice Istat 60.25 della classificazione 1991, ovvero 60.24 della classificazione 2002, ovvero 49.4 delle classificazione 2007). Con il decreto 21 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Gu n. 257 del 3 novembre 2010) sono state apportate importanti modifiche al decreto 22 luglio 2009, istitutivo della sezione speciale del Fondo di garanzia rivolta alle Pmi di autotrasporto merci per c/terzi. Viene stabilito che le imprese del settore possano utilizzare la sezione speciale del Fondo anche per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci di categoria N1 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t) e di rimorchi con massa massima superiore a 10 t (di categoria O4) di cui al vigente codice della strada. La garanzia è fruibile nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Commissione europea e dal Dpcm 3 giugno 2009 relativo agli aiuti temporanei di importo limitato che, si ricorda, sono stati recentemente prorogati al 31 dicembre 2011.
Non va, poi, dimenticato che sono statti dettati, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2010 (Gu n. 266 del 13 novembre 2010), i nuovi criteri per calcolare l'Esl (Equivalente sovvenzione lordoi della garanzia, al fine di determinare l'effettiva misura del beneficio.
Poiché ora l'elemento contributivo è parametrato anche sulla durata dell'operazione finanziaria garantita, i nuovi criteri di calcolo dell'aiuto sono particolarmente vantaggiosi per le operazioni di breve - medio termine. La metodologia adottata implica, in particolare, due conseguenze:

  • l'Esl non è più fissa (precedentemente era di aliquota fissa pari al 13% dell'importo garantito, a prescindere dalla durata dell'operazione) ma varia in base ad alcuni parametri prestabiliti;
  • alcune tipologie di operazioni (partecipazioni, prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine) non sono più sottoposte al regime de minims(in attesa che venisse definita una metodologia di calcolo, tutte le operazioni erano soggette a de minimis).

In relazione al primo punto, l'Esl della garanzia dovrà essere determinata in base al alcuni criteri: percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità), incidenza dei costi amministrativi, remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal regime di garanzia, valore del tasso di riferimento comunitario, durata dell'operazione finanziaria da garantire.


Con riferimento alle operazioni non più sottoposte al regime de minimis, il caso più rilevante è quello degli interventi finanziari di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni (finanziamenti a medio-lungo termine) destinati alla realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della domanda di finanziamento al soggetto finanziatore. L'efficacia contributiva del Fondo sarà espressa in misura percentuale sul costo del programma, costituendo intensità di aiuto soggetta ai limiti stabiliti dal Regolamento Ce 800/2008 determinati in base alla localizzazione delle imprese (aree ex art. 87.3.a) e c) e altre aree). Il regime de minimis continuerà ad applicarsi alle operazioni relative a programmi di investimento effettuate da PMI e consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, alle operazioni di durata superiore a 10 anni, anche se relative ad investimenti avviati successivamente alla data di presentazione delle domande di finanziamenti e, infine, nei casi in cui, pur essendo applicabile il regime “autorizzato” ai sensi del regolamento Ce 800/2008, il beneficiario opti per la concessione dell'aiuto in applicazione della regola de minimis.
Al fine di facilitare la determinazione dell'Esl della garanzia, le disposizioni operative del Fondo dedicano una apposita sezione (parte VII) all'illustrazione della metodologia di calcolo dell'Esl, individuando tutte le casistiche possibili.
Queste ultime sono elencate in due distinte tabelle, una per i finanziamenti a fronte di investimenti e l'altra per i finanziamenti per liquidità. In ciascuna tabella i valori sono determinati da due elementi: la durata del finanziamento (colonna verticale) e la commissione pagata per l'intervento del fondo (linea orizzontale). Incrociando i due dati si individua la casella con la percentuale da applicare all'importo garantito per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo.
Logicamente, i valori delle tabelle contenute in tale sezione varieranno a seguito degli aggiornamenti del tasso di riferimento comunitario e dei coefficienti di rischio. Al riguardo, si segnala che attualmente il tasso di riferimento comunitario è, a partire dal mese di gennaio 2011, 2,49% (rispetto al precedente 2,45%). L'istituto gestore provvede, così, periodicamente ad aggiornare le griglie di calcolo dell'elemento di aiuto degli interventi del Fondo e a dare comunicazione di tutte le altre variazioni che interverranno.
Si segnala che l'applicazione della disciplina del c.d. “regime autorizzato” agli interventi del Fondo di garanzia è, comunque, momentaneamente sospesa, in attesa della definizione delle procedure di comunicazione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento Ce 800/2008 del nuovo metodo di calcolo. Pertanto, nelle more dell'autorizzazione, tutti gli interventi del Fondo sono ancora concessi in ambito de minimis, applicando i coefficienti aggiornati.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)