COMUNICATO STAMPA del 14/04/2011
Il decreto interministeriale 4 marzo 2011 emanato in base all’articolo 2, comma 236, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011, dispone le 
modalità  di  utilizzo  degli  stanziamenti  previsti  dallo  stesso  comma  236  in  relazione  al  credito 
d’imposta inerente alle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
In particolare, il decreto stabilisce che le risorse sono utilizzate dai soggetti che hanno avviato gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo anteriormente al 29 novembre 2008 (data di entrata in 
vigore  del  decreto-legge  n.  185  del  2008  che  ha  disposto  la  procedura  di  monitoraggio  su  detto 
credito d’imposta) e che non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta, per 
esaurimento delle risorse disponibili, all’esito del “click-day” del 6 maggio 2009.  
Il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che l’utilizzo delle risorse è consentito “nella misura massima 
del 20,37 per cento dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 
2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16 per cento 
del predetto importo a decorrere dall’anno 2011”. 
Tenuto  conto  che  la  pubblicazione  del  decreto  è  avvenuta  nel  corso  di  questo  anno,  è  possibile 
utilizzare  il  credito  d’imposta  immediatamente  -  ed  esclusivamente  tramite  il  mod.  F24  -  nella 
misura massima complessiva del 47,53 per cento.  


				