MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 4 marzo 2011  
Modalita' di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto dal  comma 
236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  per  le 
finalita' di cui all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto-legge  29 
novembre 2008, n. 185. (11A05242) 
Decreta
                               Art. 1  
   
  1. Fermo restando quanto gia' disposto con l'articolo 29, comma  2, 
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con 
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il presente decreto, 
in attuazione dell'articolo 2, comma 236,  della  legge  23  dicembre 
2009, n. 191, definisce le modalita' di utilizzo  degli  stanziamenti 
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200  milioni  di  euro 
per l'anno 2011, ivi previsti, come ridotti dal comma 1 dell'articolo 
4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai soggetti, di  cui 
all'articolo 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 
2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 
2009, n. 2, che, avendo  inoltrato  per  via  telematica  all'Agenzia 
delle entrate il formulario  approvato  dal  Direttore  della  stessa 
Agenzia con provvedimento n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato 
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  n.  61886 
del 21 aprile 2009, non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione 
del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili. 
  3. I soggetti di cui al comma 2  utilizzano  il  credito  d'imposta richiesto,
    Roma, 4 marzo 2011 
risorse disponibili, al netto degli importi  per  i  quali  e'  stata 
eventualmente presentata richiesta di  rinuncia  mediante  l'utilizzo 
del medesimo formulario, nella misura massima  del  20,37  per  cento 
dell'importo complessivamente richiesto per  tutti  e  tre  gli  anni 
2007, 2008 e  2009  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente decreto  e  dell'ulteriore  27,16  per  cento  del  predetto 
importo  a  decorrere  dall'anno  2011.   Resta   fermo   il   potere 
dell'Agenzia delle entrate in ordine  al  controllo  della  effettiva 
sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  


				