L'art.6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede una misura di detassazione per le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano "Investimenti Ambientali"

 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219

 

 

                                        Art. 6
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

 

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati. (Questo articolo è stato poi modificato dalla legge n.179/2002, all'articolo 30 che introdotto l'obbligo di comunicazione. Vedere sotto)

18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

 

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Legge 31 luglio 2002, n. 179

"Disposizioni in materia ambientale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002

 

ART. 30.
(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:


"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".