(2918) Abrogata la Detassazione Ambientale (Fonte: Eutekne.info 2/8/2012)

Agevolazioni

Abrogata la detassazione ambientale

L’eliminazione dell’agevolazione, prevista dal DL «crescita e sviluppo», ha effetto dal 26 giugno 2012

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 / Giovedì 02 agosto 2012
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È passata ai più inosservata l’abrogazione ad opera del DL 83/2012 (in corso di conversione) della detassazione per gli investimenti ambientali, disciplinata dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della L. 388/2000.
La norma ha incontrato negli ultimi anni il favore di numerose piccole e medie imprese in contabilità ordinaria, anche in considerazione della crescente attenzione verso la variabile ambientale. L’agevolazione consentiva di effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile pari all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti. Gli investimenti agevolati erano quelli relativi all’acquisto delle immobilizzazioni materiali, iscritte nella voce B.II dell’attivo di Stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente.

Analizzando il Decreto “crescita e lo sviluppo”, il comma 7 dell’articolo 23 del DL 83/2012, nell’ambito della disposizione relativa al “Fondo per la crescita sostenibile”, stabilisce che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1 (…)”. Il citato Allegato 1, titolato “Disposizioni abrogate”, riporta, al numero 37, l’articolo 6, commi da 13 a 19 della L. 388/2000, vale a dire la detassazione per gli investimenti ambientali.

Viene inoltre previsto, al comma 11 del citato articolo 23, che i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del DL sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal DL stesso.

Quanto alla decorrenza della citata abrogazione, l’articolo 23 comma 7 fa riferimento alla “data di entrata in vigore del presente decreto-legge”, vale a dire il 26 giugno 2012. Di conseguenza, in assenza di diverse precisazioni, sembrerebbero poter beneficiare della detassazione ambientale gli investimenti effettuati sino alla suddetta data.
Per quanto concerne l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, mutuando quanto affermato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 44/2009 (§ 3.2) in relazione alla Tremonti-ter, occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 109 del TUIR. In particolare, ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera a), per i beni mobili la spesa si considera sostenuta alla data di consegna o spedizione del bene ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Le spese di acquisizione dei beni immobili si considerano, invece, sostenute al momento della stipula dell’atto ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale.

Assonime, nella circolare 26 febbraio 2010 n. 7, paragrafo 6.1 (relativa all’applicazione della Tremonti-ter), ha fornito alcune precisazioni in merito alla “vendita con posa in opera” e alla “vendita appalto”. Il primo caso è frequente nei beni standardizzati e riguarda l’ipotesi in cui il venditore si assume anche l’obbligo di installazione del bene. In tal caso, ai fini dell’agevolazione rileva comunque il momento della consegna del bene, a prescindere da quando verranno completate le prestazioni aggiuntive (ad esempio, l’installazione). Diverso è il caso della “vendita appalto”, contratto in base al quale il venditore assume un’obbligazione complessa che viene considerata ultimata, generalmente, con il collaudo dell’opera. Solo in quel momento, secondo l’Assonime, si considera perfezionato l’effetto traslativo che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione.

Per l’appalto, ultimazione della prestazione o SAL

Nell’ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 27 ottobre 2009 n. 44 (paragrafo 3.3.), relativa alla Tremonti-ter, ha precisato che i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo d’imposta in cui si applica l’agevolazione in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Qualora sia stato stipulato un contratto di leasing, l’agevolazione spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Secondo quanto chiarito dalla citata circolare 44/2009, qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario.
In caso di leasing-appalto, vale l’accettazione dei SAL da parte della società di leasing.