Fotovoltaico, sgravi in bilico. La sola cessione di energia (Il Sole 24 Ore 28/09/2012)

Pubblicato sul seguente sito: http://iusletter.com/?p=24306

Fonte: Il Sole 24 Ore 28/09/2012

 28 settembre 2012 di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni / Il Sole 24 Ore

I costi sostenuti per l’investimento in un impianto fotovoltaico possono rientrare nel l’ambito dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 della legge 388/2000 («detassazione ambientale» o «Tremonti-ambiente»), purché quest’ultima si mantenga entro il limite del 20% del costo dell’investimento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 agosto scorso). Tuttavia, nonostante questo principio sia stato fissato dall’articolo 19 del decreto 5 luglio 2012 del ministero dello Sviluppo economico («quinto conto energia»), la concreta attuazione del beneficio è tutt’altro che scontata e le imprese sono alla ricerca di maggiore certezza.

La sola cessione

Il primo quesito riguarda le società che non sfruttano, neppure in parte, l’energia prodotta, avendo effettuato l’investimento solo per cederla alla rete. Si tratta comunque di un investimento ambientale, e quindi di costi «necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente»? Peraltro, in questa situazione, diviene particolarmente accidentato calcolare il beneficio, atteso che la risoluzione 226/E/2002 precisa che «occorre inoltre rettificare il costo dell’investimento con riferimento ai vantaggi economici ottenuti in conseguenza dell’investimento ambientale realizzato, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, di risparmi di spesa e di produzioni accessorie aggiuntive». Va specificato se (e nel caso, come) applicare il principio all’ipotesi sopra considerata, tenendo presente che il regolamento Ue 800/2008 sembra orientato a evitare questo ulteriore calcolo.

La Tremonti ambiente

Serie perplessità riguardano poi gli adempimenti da rispettare per fruire della Tremonti ambiente. Il comma 16 dell’articolo 6 della legge 388/2000 prevedeva la rappresentazione nel bilancio di esercizio degli investimenti ambientali realizzati, prescrizione che la dottrina prevalente ha tradotto suggerendo l’iscrizione del costo sostenuto in un’apposita voce delle immobilizzazioni e, comunque, specificando in nota integrativa i criteri utilizzati per definire l’investimento ambientale. Il successivo comma 17 prevedeva l’obbligo per le imprese di comunicare gli investimenti ambientali agevolati al ministero competente entro un mese dall’approvazione del bilancio. È evidente che il tardivo chiarimento sulla cumulabilità – intervenuto solo a luglio – ha spiazzato chi aveva ritenuto non incentivabili gli investimenti nel fotovoltaico e quindi non aveva posto in essere i relativi adempimenti. È lecito chiedersi se si tratta di una causa di decadenza dal beneficio. Oppure se è possibile porvi rimedio ora per allora, magari procedendo a una nuova approvazione assembleare del bilancio di esercizio e a un nuovo deposito al registro imprese, seguito dalla comunicazione al ministero. E poi se è applicabile il ravvedimento sugli errori formali.


La scadenza del 1° ottobre

La risposta a questi quesiti – tanto più pressante se si considera che il 1° ottobre scade il termine per le dichiarazioni integrative a favore per il 2010 – è tutt’altro che facile, anche perché le disposizioni che regolano gli adempimenti non sono più in vigore. L’articolo 23, comma 7 del Dl 83/2012 ha infatti abrogato la detassazione degli investimenti ambientali, con una decorrenza che, in assenza di disposizioni transitorie, dovrebbe essere fissata al 26 giugno scorso, questione che crea (tra l’altro) punti interrogativi sull’agevolabilità degli investimenti realizzati quest’anno, prima di quella data. E altri quesiti ancora riguardano il calcolo dell’agevolazione e della soglia di cumulabilità, anche in considerazione del fatto che l’incentivo non deve eccedere il 20% del costo. Si potrebbe ritenere che, con riferimento alla legge 388/2000, l’incentivo da confrontare sia costituito dal risparmio d’imposta, che muta a seconda che l’investimento sia stato fatto da un soggetto Ires o da uno Irpef. Ma occorrono certezze, visti i numeri in gioco non ci si può affidare al buon senso.