MISE: la detassazione ambientale è cumulabile solo con il 2° Conto Energia (Fonte: www.casa&clima.com - 2/10/2012)

Secondo il ministero dello Sviluppo, l'agevolazione prevista dalla “Tremonti ambientale” non è cumulabile con il 3°, 4° e 5° Conto Energia


Secondo il ministero dello Sviluppo economico, la deduzione dal reddito imponibile prevista dall'articolo 6 della legge n. 388/2000 (“Tremonti ambientale”) non può cumularsi alle tariffe incentivanti del 3°, 4° e 5° Conto Energia.

Nel parere, fornito in risposta alla richiesta di chiarimento presentata dallo Studio Rodi & Partner, il MSE afferma che solamente le tariffe del II Conto Energia sono cumulabili nei limiti del 20 per cento del costo dell'investimento.

Ricordiamo che la possibilità di cumulare l'agevolazione fiscale - prevista dalla “Tremonti ambientale” - con le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici è contemplata all'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (sul Quinto Conto Energia) che nel circoscrivere questa possibilità fa uno specifico richiamo al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che disciplina il 2° Conto Energia.

L'orientamento restrittivo del ministero dello Sviluppo economico nascerebbe proprio dal riferimento che il legislatore fa al decreto sul II° Conto Energia. Secondo il MSE, la cumulabilità dei due benefici decorre solo a partire dal 1° gennaio 2013, in conseguenza di quanto disposto dal decreto legislativo n. 28/2011 agli articoli 24 e 26.