Gli incentivi "diversamente cumulabili" e l'abrogazione della detassazione ambientale (Fonte: www.ipsoa.it - 28/1/2013)

 

Incentivi e rinnovabili

Gli incentivi ''diversamente cumulabili'' e l'abrogazione della detassazione ambientale

Andrea Quaranta

Sulla cumulabilità con la tariffa incentivante prevista per le FER, nel recente passato sono state dettate disposizioni nel II, III, IV e V conto energia; nella finanziaria per il 2008; nel D.Lgs n. 115/08, mentre l'MSE ha in diverse occasioni fornito interpretazioni autentiche sulla possibilità di cumulo della detassazione con le diverse normative incentivanti che, medio tempore, si sono succedute freneticamente, per correggere gli errori contenuti in quelle precedenti. Di recente, l'MSE è nuovamente intervenuto sul tema, anche se la detassazione ambientale è stata, nel frattempo, abrogata.

Nell’articolo "", pubblicato su questo Quotidiano il 27 settembre 2012, nel commentare

- l’abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore del dl (26 giugno 2012), di tutte le disposizioni di legge indicate nell’allegato 1 – fra le quali 37) articoli 6, commi da 13 a 19 […] della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti), fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo e - gli scenari che questa apriva,

prendevo lo spunto dalla frenesia con la quale la società moderna si muove (o è fatta muovere) che, secondo chi scrive, genera, inter alia, una classe politica protesa ad assecondare le esigenze (e le urgenze) del momento, e per questo motivo è incapace di guardare, con relativa calma e in modo lungimirante, ad un futuro più lontano, immaginandolo più autorevole e programmandolo (più) sostenibile.

La fretta con la quale continuano a susseguirsi – cambiando – le leggi nel nostro Paese, oltre a essere figlia di tale “visione”, e a dimostrare la palese inutilità degli strumenti adottati con le normative precedenti, maschera le dimensioni troppo piccole di una coperta (normativa, economica, sociale, culturale) infeltrita dall’inutile stillicidio politico-legislativo.

A tale proposito, è emblematico il “caso” dei “conto energia” fotovoltaici che si sono avvicendati rapidamente nel corso degli ultimi anni, ognuno, nelle intenzioni del legislatore, adottato per correggere gli errori contenuti in quello precedente e immaginato come “diversamente cumulabile” con altri incentivi, “diversamente nominati”, erogati dallo Stato.

In generale, il tema della cumulabilità dovrebbe essere il fulcro dei diversi sistemi incentivanti che i legislatori adottano, nelle diverse materie di volta in volta prese in considerazione, al fine di evitare che gli incentivi possano trasformarsi, per così dire, in forme di “speculazione legalizzata”, perché ammantate – come nel caso delle rinnovabili – da un concetto di sostenibilità non altrimenti specificato né contestualizzato.

In particolare, il tema della cumulabilità fra la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da FER e la detassazione ambientale è stata particolarmente dibattuta, e oggi, a qualche mese di distanza da quell’articolo, che concludevo evidenziando:

- la necessità di parlare, in luogo di una generica “crescita sostenibile”, della ricerca di un equilibrio fra le diverse, molteplici sostenibilità (non solo ambientale, ma anche giuridica, economica, sociale, culturale, …), attraverso la presa di coscienza che, senza una programmazione paziente, coordinata, integrata e lungimirante, qualsiasi intervento rischia di diventare nient’altro che l’oggetto di una successiva, spesso frettolosa, nuova normativa di (annuncio di) svolta;- sottolineando che il vero problema nelle scelte normative sta nel metodo adottato, più che nel merito in sé di certe opzioni (prima degli annunci è necessario avere le idee chiare, un progetto di ampio respiro condiviso, da attuare subito, senza il continuo rinvio di idee progettuali teoriche che, per poter essere parzialmente attuate, devono continuamente tirare la coperta troppo corta per non rischiare di essere fatte fuori, ancora in fasce, dall’emergenza successiva),

mi ritrovo a parlare di questioni oggi di lana caprina – originate dalle prese di posizione fortemente critiche nei confronti di recenti “interpretazioni” che soprattutto l’MSE ha dato proprio in merito alla pretesa cumulabilità fra la tariffa incentivante e la detassazione ambientale, sostenute anche sulla base di un’interpretazione forzata dell’art. 19 dell’ultimo “conto energia” (DM 5 luglio 2012) – perché superate dalla stessa frenetica normativa che, fra una modifica e l’altra, gli operatori del settore cercano di interpretare, ognuno tirando verso sé la coperta.

Facciamo un passo indietro.

La detassazione ambientale nasce sulla scia della (pallida, forzata, ma comunque viva) presa di consapevolezza dell’importanza di tutelare l’ambiente attraverso una serie di misure convergenti, non solo giuridiche – il tradizionale meccanismo di command and controll, variamente unito a meccanismi semplificatori – ma anche economiche – incentivi economici a favore delle imprese “virtuose”; penalizzazioni per le imprese, al contrario, dannose per l’ambiente.

In tale contesto alla fine del 2000 si era inserita la cit. L. n. 388 che, all’art. 6, commi 13-19, aveva introdotto una disposizione di natura fiscale volta a premiare le attività che determinavano un impatto positivo sull’ambiente attraverso la detassazione del reddito per le piccole imprese che realizzavano investimenti ambientali.

In particolare, la norma prevedeva, in estrema sintesi, che le pmi in contabilità ordinaria potessero diminuire la base imponibile in egual misura all’eccedenza degli investimenti ambientali (acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e risparmiare i danni causati all’ambiente) realizzati nel periodo d’imposta, rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti, con un buon risparmio d’imposta e senza dover presentare specifiche istanze preventive.

La principale difficoltà applicativa riguardava dal fatto che l’investimento rilevante, al fine della detassazione, doveva essere calcolato attraverso l’approccio incrementale, in base al quale la detassazione avveniva solo per i “costi di investimento supplementare”, per la quota di costo ulteriore sostenuta per acquisire il bene eco-compatibile rispetto ad uno standard (e non per l’ammontare lordo dell’investimento).

La norma (art. 6, comma 14) prevedeva anche una disposizione antielusiva, al fine di recuperare l’importo agevolato, in tutti quei casi in cui i beni oggetto degli investimenti ambientali fossero stati oggetto di successiva dismissione.

Successive risoluzioni e circolari dell’Agenzia delle entrate hanno contribuito a rendere più intelligibile il sistema e, con il tempo si erano cominciati a smussare gli angoli interpretativi più problematici, e a rendere, di conseguenza, più applicabile la detassazione degli investimenti ambientali, positiva sia in chiave economica che di prospettiva culturale, fino ad arrivare all’abrogazione, di cui all’art. 23, comma 7, del decreto sviluppo.

Sulla cumulabilità con la tariffa incentivante prevista per le FER/efficienza energetica, nel recente passato:

- il secondo Conto energia (DM 19 febbraio 2007), nonostante non abbia espressamente parlato delle deduzione fiscale de qua, ha stabilito (art. 9, comma 1) che “le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica”;- la finanziaria per il 2008 (L. n. 244/07) ha stabilito che “la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007” (art. 2, comma 152; gli incentivi cui la norme fa riferimento sono i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva). Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del cd “decreto Romani”, tale disposizione “non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso ai fondi di rotazione e fondi di garanzia”;- il D.Lgs n. 115/08 (art. 6, comma 3), nel disciplinare l’armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”;- il DM 6 agosto 2010 (cd “III conto energia”) ha precisato, all’art. 5, comma 4, che “agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”;- il D.Lgs n. 28/11 (“decreto Romani”), nell’introdurre il nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da IAFR entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 (art. 24), ha stabilito (art. 26, comma 1) che “gli incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi” (fra i quali la detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature; art. 26, comma 2, lett. d) e ha precisato che il cit. primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, “non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia”;- il IV e il V conto energia (DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) si sono limitati, al riguardo, a stabilire che “dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, dello stesso decreto”. L’art. 19 del DM 5 luglio 2012 (“cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici”), inoltre, precisa che “l’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico […] si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.

Medio tempore, l’MSE e il GSE si sono pronunciati in ordine alla non cumulabilità della detassazione prevista dal un’altra legge (n. 102/09, art. 5, relativa agli investimenti in macchinari) con i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva, ritenendo che, in mancanza di una previsione normativa espressa, la detassazione de qua, configurando un risparmio di spesa e dunque un vantaggio economico per il contribuente, può essere equiparata ad un contributo pubblico.

Stante il divieto di cumulo degli incentivi con i contributi pubblici:

- il GSE ha concluso per l’incompatibilità della contemporanea fruizione della Tremonti-ter con altre agevolazioni previste dall’ordinamento in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;- l’MSE ha affermato che i contributi de quibus sono qualificabili come “contributi in conto impianti”, ossia come contributi erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili, mentre la ratio delle incentivazioni di cui alla finanziaria 2008 consiste nell’esigenza di coprire gli extra costi connessi alla produzione da fonti rinnovabili comprensivi anche del costo di impianto oltre che dei costi di esercizio.

Successivamente, lo stesso MSE (16 novembre 2011), in risposta richieste di chiarimenti sulla cumulabilità della detassazione con il quarto conto energia, provenienti da Confindustria, dopo aver ricordato i citati art. 5, comma 4, del IV conto energia e 26, comma 3, del decreto Romani, e “rappresentato che, in base al citato DM 5 maggio 2011, proprio a partire dal 2013, l’energia elettrica da fotovoltaico sarà assoggettata ad una nuova tipologia di incentivazione, costruita come una sorta di tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete, caratterizzata da una riduzione del livello di incentivazione”, ha precisato – per completezza di analisi – che:

- per la peculiare caratteristica della detassazione ambientale (ed in particolare per il criterio dell’approccio incrementale che caratterizza il calcolo della quota ammissibile di aiuto) “il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione”;- “secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti in materia ambientale, richiamata dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 226/E del 2002) i costi ammissibili devono essere, fra l’altro, calcolati al netto dei vantaggi e dei profitti operativi (v. punto 3 sub 80 Comunicazione 2008/C 82/01) nei quali rientrerebbe (almeno in parte) la tariffa incentivante del fotovoltaico. In conclusione, gli operatori dovrebbero valutare l’effettivo interesse a far valere questa possibilità”.

Tra l’altro – ha ulteriormente specificato l’MSE, l’art. 26 del D.Lgs n. 28/11 non ha ad oggetto l’incentivazione degli impianti fotovoltaici: gli incentivi previsti dal cit. comma 2, lett. d), infatti, “riguardano i nuovi sistemi incentrati su tariffa e incentivo da aste, valevoli per altre fonti rinnovabili, mentre il comma 3 richiama, attraverso il riferimento all’art. 2, comma 152, della legge 244/2007, i soli meccanismi dei certificati verdi e tariffa onnicomprensiva”.

In definitiva, la FER fotovoltaico ha una propria autonoma e speciale disciplina di settore, contenuta nel cit. art. 5 del IV conto energia che, nello stabilire le condizioni di cumulabilità con altri contributi e benefici pubblici, non menziona la detassazione ambientale (comma 1) e (comma 4) rinvia all’art. 26 del decreto Romani per l’individuazione della regola della cumulabilità a partire dal 2013. In base a tale previsione, solo dall’1.1.2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari, tra cui rientra anche la detassazione per investimenti ambientali di cui alla legge in esame n. 388/2000. La ragione del diverso trattamento tra gli impianti fotovoltaici e le altre tecnologie rinnovabili discende dal fatto che il valore dell’incentivo per la tecnologia fotovoltaica è, a parità di potenza, più alto dell’incentivo riconosciuto ad altre fonti rinnovabili. La ratio dell’art. 5, comma 4, che prevede invece la possibilità di cumulo dal 2013, è quella di rendere più efficiente e omogeneo il generale sistema degli incentivi riconducendo, a partire dal 2013, la cumulabilità per gli impianti fotovoltaici alla regola generale della cumulabilità valevole per tutte le altre fonti rinnovabili”.

Qualche giorno fa l’MSE è nuovamente intervenuto sul punto, rispondendo ad una richiesta di APER concernente la possibilità e i limiti del cumulo della tariffa incentivante con la detassazione ambientale (c.d. Tremonti ambiente).

Dopo aver richiamato la propria posizione espressa in merito al II e al III conto energia – precisando, il relazione a quest’ultimo, che la detassazione ambientale non è “oggetto della deroga prevista dal successivo comma 4 del citato art.5 che, in casi particolari, fa salve le condizioni di cumulabilità previste dal secondo conto energia […] tale deroga, infatti, va riferita unicamente all’ipotesi di cumulo della tariffa con incentivi pubblici (di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi) che siano concessi tramite bando” – il Ministero dello sviluppo economico ha escluso dalla possibilità di cumulo con la “Tremonti ambiente” anche le tariffe del IV e del V conto energia perché il cit. art. 26 , comma 2, lett. d) del decreto Romani avrebbe consentito il cumulo solo a decorrere dal 2013.

Avrebbe, perché nel frattempo, come s’è visto, nella frenesia che caratterizza il “nostro” modus legiferandi, è intervenuta l’abrogazione della detassazione ambientale…

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28/01/2013

 

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