AIUTI DI STATO

  • 4525 - L'Agenzia delle entrate ha pubblicato le Faq sull'autodichiarazione Aiuti di Stato "Covid 19".

    LINK AGENZIA DELLE ENTRATE

    Risposte alle domande più frequenti

     


    FISCOOGGI.IT 17/11/2022

    Aiuti di Stato “Covid 19”:
    in rete le Faq sull’autodichiarazione

    Nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, le risposte ai quesiti più frequenti sulle modalità di compilazione del modello formulati da operatori e associazioni in vista della scadenza del 30 novembre

    Faq

    La chiusura della partita Iva della società non esonera il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Nel caso in cui il modello inviato contenga errori o imprecisioni è possibile effettuare un nuovo invio entro il medesimo termine del 30 novembre. Sono solo alcune delle risposte alle 28 Faq sull’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid-19, pubblicate nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, utili a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni.
    Entro il 30 novembre, infatti, scadono i termini per inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesta il rispetto dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

    È possibile correggere, tramite dichiarazione dei redditi integrativa, l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021 anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”. È un altro chiarimento fornito dall’Agenzia. E ancora, riguardo agli aiuti concessi prima del 13 ottobre 2020, viene confermato che è consentito allocare nella Sezione 3.12, se sussistono le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.

    I chiarimenti alle Faq sono stati forniti sentita la direzione Rapporti fiscali europei e internazionali del Dipartimento delle Finanze, per la parte di competenza in tema di aiuti di Stato.
     

  • 4560 - Aiuti di Stato: la Commissione proroga e modifica il quadro temporaneo di crisi (Commissione europea - Comunicato del 28.10.2022)
    Comunicato stampa 28 ottobre 2022 Bruxelles

    Aiuti di Stato: la Commissione proroga e modifica il quadro temporaneo di crisi

    Oggi la Commissione europea ha adottato una modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato modificato una prima volta il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

    Tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri nell'ambito dell'indagine e delle consultazioni mirate del 5 ottobre 2022 e del 25 ottobre 2022, e conformemente al recente regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia ("regolamento (UE) 2022/1854") e della proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati del gas nell'UE e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento quest'inverno, la modifica odierna:

    • prorogafino al 31 dicembre 2023 tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi;
    • aumenta i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 250 000 € e 300 000 € per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, e fino a 2 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori;
    • introduce una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energeticonel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Ciò è in linea con l'atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente, a determinate condizioni, l'utilizzo di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e garanzie pubbliche per soddisfare le richieste di margini;
    • aumenta la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall'aumento dei costi dell'energia, fatte salve le misure di salvaguardia. Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l'impegno di definire un percorso verso la riduzione dell'impronta di carbonio del consumo energetico e l'attuazione di misure di efficienza energetica;
    • introduce nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica,in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
    • chiarisce i criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.

    Le misure previste dal quadro temporaneo non pregiudicano la possibilità di autorizzare altre misure necessarie e proporzionate direttamente ai sensi del trattato, in particolare a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

    Oggi la Commissione ha inoltre deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all'emergenza COVID-19.

    La dichiarazione rilasciata da Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, è disponibile qui.

    Contesto

    Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato già modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

    Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure.

    Il quadro temporaneo di crisi sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà in un momento successivo l'opportunità di una proroga della validità del quadro.

    Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina sono disponibili qui. La Commissione ha recentemente definito il suo approccio globale per far fronte alla crisi energetica nella sua comunicazione del 18 ottobre 2022 dal titolo "Emergenza energetica - preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme". È fondamentale che siano perseguite soluzioni comuni condivise a livello dell'UE, evitando soluzioni nazionali frammentarie in funzione del diverso margine di bilancio degli Stati membri. La Commissione valuterà le esigenze del piano REPowerEU, che includono investimenti per accelerare la transizione verso l'energia pulita ed evitare la frammentazione del mercato unico, tenendo conto della capacità di assorbimento degli investimenti e attingendo agli insegnamenti tratti dal successo dei meccanismi di solidarietà finanziaria dell'UE. Sulla base di tale esame delle fonti complementari di finanziamento di REPowerEU, la Commissione è pronta a proporre ulteriori misure per garantire la competitività dell'industria europea e l'indipendenza energetica di tutta l'UE.

    Per una panoramica delle possibilità di sostegno per quanto riguarda gli aiuti volti a coprire i costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica si veda qui.

  • 4572 - Aiuti di stato: comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo (Agenzia delle entrate: provvedimento del 19.4.2023)

    Provvedimento del 19/04/2023

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa - pdf - (Pubblicato il 19/04/2023)


    WWW.FISCOOGGI.IT - 19.4.2023

    Aiuti di Stato non registrati:
    le modalità per porre rimedio

    La procedura per regolarizzare l’anomalia riguarda la mancata registrazione delle agevolazioni concesse nei settori agricolo, forestale, rurale e della pesca e acquacoltura

    immagine generica illustrativa

    L’Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019. Le novità nel provvedimento del 19 aprile 2023. Le modalità di regolarizzazione in un provvedimento del direttore Ruffini del 19 aprile 2023.

    L’Agenzia per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie trasmette una comunicazione contenente:

    • il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
    • il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
    • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.

    Nei casi di indirizzo Pec non attivo l’invio è effettuato per posta ordinaria. Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

    Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

    Se la mancata iscrizione, invece, non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.

    In ogni caso sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile, però, beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023.


    PROVVEDIMENTO N. 2023/133949 DEL 19.4.2023

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

     

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento,

    dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste

    dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti

    di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli

    aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano

    della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle

    dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non

    coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per

    consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare

    l’anomalia rilevata.

    1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

    1. a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    2. b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    3. c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al

    periodo d’imposta 2019;

    1. d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni

    REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2019 per cui non è stato possibile

    procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

    1. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli

    elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui

    al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai

    sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

    convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma

    1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17

    dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico

    elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI[1]PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’invio è effettuato

    per posta ordinaria.

    2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno

    dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata

    “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito

    alla compliance”.

    1. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia

    delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle

    dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

    22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle

    entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e

    circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di

    cui al punto 2.1.

    1. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti

    sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

    tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle proprie

    funzioni istituzionali, tratterà i dati personali, resi ad essa disponibili ai sensi del comma

    636 della legge 23 dicembre 2014, n.190 in modo autonomo e in qualità di titolare del

    trattamento.

    1. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della

    riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di

    compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice

    Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il

    contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione

    integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di

    Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio

    finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale

    sono dichiarati.

    5.2 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di

    compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può

    regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo

    integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in

    relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13

    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei

    suddetti adempimenti. Nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il

    contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1,

    commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n, 197.

    1. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della

    normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di

    cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto

    legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

    6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico

    dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla normativa richiamata, nonché per l’esecuzione di

    compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici

    poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del

    Regolamento (UE) 2016/679).

    6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il

    ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel

    presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner

    tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo

    dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai

    sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I

    dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

    6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)

    del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione

    della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

    6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento

    (UE) 2016/679) è stato disposto che la trasmissione della comunicazione è effettuata

    tramite invio della comunicazione al domicilio digitale ovvero, qualora non attivo, al

    domicilio fiscale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio sono

    consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale

    informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” al quale è possibile

    accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

    6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e

    la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi

    di legge e al Regolamento.

    6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli

    artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla

    protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

    (www.agenziaentrate.gov.it).

    6.9 Sul trattamento dei dati personali contenuti nelle comunicazioni individuate nel punto 1

    del presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei

    dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma

    636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono

    messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di

    strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA,

    SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni

    REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019.

    L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma

    1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo

    Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti

    di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di

    pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

    dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del

    31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il

    funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

    Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli

    aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della

    pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di

    pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero

    dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero

    dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e

    informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e

    i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui

    all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti

    Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato”

    delle rispettive dichiarazioni fiscali.

    Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati

    nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di

    presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

    Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto

    concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto

    individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto

    individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione

    dell’aiuto.

    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono

    ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5,

    all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli

    aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2019.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono

    richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e

    circostanze dalla stessa non conosciuti.

     

     

  • 4596 - Aiuti di stato fuori dal bilancio, lo prevede la bozza del decreto semplificazioni (ItaliaOggi 27/9/2023)

    Questo è quello che prevede la bozza del decreto semplificazioni pubblicato da ItaliaOggi il 27/9/2023

  • 4635 - I Bonus energia sono aiuti di Stato o misura a carattere generale ? (Commercialista telematico - 12/5/2023)

    Su questa problematica non ci sono certezze e l'articolo si conclude con questo consiglio

    Una via d’uscita per i dubbiosi   

    Ove sulla natura del bonus energia dovesse ancora persistere qualche dubbio, si potrebbe, per la massima tranquillità del beneficiario, raccomandare di trattarlo come aiuto di Stato sia nella nota integrativa, sia nel Prospetto degli aiuti di Stato, sulla base del principio che fornire un’informazione non obbligatoria è senz’altro preferibile rispetto a non fornire un’informazione obbligatoria.

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