Dal 12 gennaio al 31 dicembre 2016 - Contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (D.L. n.83 del 22 Giugno 2012)

 

Agg.  5/11/2015

 

LINK CON TUTTA LA NORMATIVA

 

CIPAQ: nuovi termini per presentazione istanza

 

 

 

Modificati i termini di apertura per la presentazione delle istanze per l’accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati,  individuati per mero errore materiale nel decreto direttoriale 28 luglio 2014,  in giorni festivi.

In base al decreto direttoriale 10 ottobre 2014, le domande di accesso al credito d’imposta possono essere presentate  dalle imprese dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2013 e dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2014.

Per maggiori informazioni

Decreto 10 ottobre 2014 (pdf, 139 kb)

_______________________________________________________________________________________________________________

Incollato da <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031139>

 

Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2014 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, istituito dall’articolo 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

Le istanze potranno essere presentate dalle imprese, in modalità telematica attraverso una specifica piattaforma informatica, a partire dal 15 settembre 2014 per le assunzioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Per le assunzioni effettuate nel corso del 2013, le istanze potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2015.

Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito d’imposta, come comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono le seguenti:

per le assunzioni effettuate nell’anno 2012:        25.000.000 di euro

per le assunzioni effettuate nell’anno 2013:        59.000.484 di euro


per le assunzioni effettuate nell’anno 2014:        35.468.754 di euro

per le assunzioni effettuate nell’anno 2015:        35.489.489 di euro

Gli importi sopra indicati sono stati ridotti rispetto a quelli stanziati dal decreto legge n. 83/2012, per effetto dell’accantonamento effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014.

Per maggiori informazioni:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031289

Sistema CIPAQ: Credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati

A far data dal 15 settembre p.v. alle ore 9.00 sarà disponibile l’applicazione on-line per la presentazione delle istanze di Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato.

Contatti:

  • Per problematiche tecniche è attivo un help desk contattabile all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Per problematiche di tipo amministrativo in ordine all’interpretazione della norma l’utenza può inviare mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

____________________________________________________________________________________________________________

SINTESI  DELLA  NORMATIVA

CONTRIBUTO TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI  ALTAMENTE QUALIFICATI (D.L. n.83 del 22 Giugno 2012)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto legge 22 giugno 2012 n.83    (pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 26 giugno 2012 n. 147)Coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" dell'11 agosto 2012 n.187)
  • Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2013 (Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 21 gennaio 2014 n.16)
  • Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014)

 

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE

Dal 15  SETTEMBRE  2014 al 31 deicembre 2014  Per le assunzioni fatte dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012

Dal 12  GENNAIO       2015  Per  le assunzioni fatte nell'anno 2013

Dal 12  GENNAIO       2016  Per  le assunzioni fatte nell'anno 2014

FONDI  STANZIATI

per le assunzioni effettuate nell’anno 2012:        25.000.000 di euro

per le assunzioni effettuate nell’anno 2013:        33.190.484 di euro

per le assunzioni effettuate nell’anno 2014:        35.468.754 di euro

 

NON SONO  PREVISTE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI  EFFETTUATE NEL 2015

Legge n.190  del 23 dicembre 2014 "Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83……. cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto"

 

PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E’  PREVISTO UN CLICK  DAY -  Art. 3  punto 4

4.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   previa   verifica dell'importo delle risorse stanziate  ed  effettivamente  disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  la  concessione  del   credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente  sul  sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili,  nonche'  il termine  della  stessa  per  l'esaurimento  delle  risorse.

 

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE  art. 1

Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia  persona  giuridica, titolari di reddito di impresa.

[non ci sono limitazioni per quanto riguarda  le dimensioni dell’impresa ed il tipo di attività svolta (es. commercio, turismo, industria, artigianato, ecc..).  L’unica condizione posta è che il soggetto deve essere  titolare di reddito d’impresa]

 

COSTI  AGEVOLABILI  -  Art. 2

E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di  cui all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminatoanche  in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato (compreso apprendistato)  in  contratti a tempo indeterminato, per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

a)   personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera  se  riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b)   personale in possesso di laurea magistrale  in  discipline  in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2    (vedere l’elenco )  ' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo

2.  Per  le  imprese  start-up  innovative  e  per  gli  incubatori certificati di imprese,    e'  agevolabile  anche  il  costo  aziendale relativo alle assunzioni a tempo  indeterminato  effettuate  mediante contratto di apprendistato per un  periodo  non  superiore  a  12 mesi

(L’apprendistato è quindi ammesso solo per le start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese)

Per  «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale  effettivamente  sostenuto  dall'impresa   in   relazione   ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i  lavoratori …………… e comprende: la  retribuzione  lorda,  prima  delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e  i contributi assistenziali obbligatori per legge.

 

LE ASSUNZIONI DEVONO ESSERE AGGIUNTIVE infatti il diritto a fruire del credito  decade se: (art. 24 punto 4 del dl 22/6/2012 n.83)

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel  bilancio presentato nel periodo di imposta prevedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie  imprese

 

DECORRENZA DELLE  ASSUNZIONI - Art. 2  nr.4

Dal 15  SETTEMBRE  2014  Per le assunzioni fatte dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012

Dal 12  GENNAIO       2015  Per  le assunzioni fatte nell'anno 2013

Dal 12  GENNAIO       2016  Per  le assunzioni fatte nell'anno 2014

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Art. 2  nr.5

Il contributo sotto forma di credito d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali (la spesa ammessa è pari al costo aziendale per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla  dell’assunzione),

I  soggetti  richiedenti,  indipendentemente  dal  numero  delle assunzioni a tempo indeterminato di personale,  possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro

 

L’AGEVOLAZIONE  NON  E’ UN AIUTO DI STATO

Vista la nota n.  COMP/H-2/GA/is  -  2013/52184  con  la  quale  la Commissione europea ha riconosciuto che il  credito  di  imposta  per l'assunzione  a  tempo  indeterminato  introdotta  dall'art.  24  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  «non  rientra  nell'ambito  di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto  misura generale  accessibile  a  tutte  le  imprese  a   prescindere   dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione.

 

CUMULABILITA’ (faq )

Il  credito  d’imposta  non  costituisce  Aiuto  di  Stato,  ad  eccezione  che  per  le  imprese  start-up  innovative, incubatori d’impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che accedono alle specifiche risorse finanziarie loro riservate. Pertanto, se il credito è concesso sulle risorse di carattere generale e non su quelle riservate alle suddette tipologie di imprese, non concorre a formare cumulo con altri Aiuti di Stato.

 

L’AGEVOLAZIONE  E’ IN REGIME  DE MINIMIS  SOLO NEI SEGUENTI DUE CASI

Art. 3

5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita'  locali  nei territori colpiti dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  gestite separatamente  in  regime  «de  minimis»,  punti 5 e 6

6. Alle start-up innovative e agli incubatori  certificati  di  cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179  convertito  con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in  regime  «de
minimis»,

 

IL CREDITO D’IMPOSTA NON E’ TASSATO  Art. 4 nr.2

Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne' della base  imponibile  dell'impostaregionale sulle attivita'  produttive

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA   Art. 4 nr.2

Il contributo sotto forma di credito d'imposta ……. puo'  essere  utilizzato  in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24  ……….

In generale, possono essere compensate le imposte sui redditi e relativa addizionali, le ritenute fiscali, l’Iva, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, i contributi previdenziali ed assistenziali, l’Inail, oltre ad altre imposte.

 

E’ OBBLIGATORIO INDICARE IL CREDITO D’IMPOSTA  NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1. L'importo del  contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta, riconosciuto  al  termine  del  controllo  di  ammissibilita',  viene indicato  dall'impresa  nella  propria  dichiarazione   dei   redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale  il  beneficio  e'maturato.

 

CAUSE DI  REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI  Art. 5 nr. 5

5. Costituiscono cause  di  decadenza  del  diritto  a  fruire  del contributo:
a) la riduzione  o  il  mantenimento,  nei  tre  anni  successivi all'assunzione per la quale si fruisce  del  contributo,  ovvero  due anni nel caso di piccole e  medie  imprese,  del  numero  totale  dei dipendenti  a  tempo  indeterminato,  al  netto  dei   pensionamenti, indicato nel bilancio presentato  nel  periodo  d'imposta  precedente all'applicazione del beneficio  fiscale, intendendosi  per  tale  il periodo di imposta precedente a quello in  cui  e'  stata  effettuata
ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
b) la mancata conservazione dei nuovi  posti  di  lavoro  con  le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e  b)  creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;

 

NON VIENE APPLICATO IL LIMTE DI €  250.000,00 PER  I CREDITI  D’IMPOSTA

Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo  il  quale  non  trova applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale  complessivo  di utilizzo dei crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;

 

IL PERSONALE DEVE ESSERE IMPIEGATO NELLE SEGUENTI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

art. 24 punto 3 del dl 22/6/2012 n.83)

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.

 

RASSEGNA STAMPA

L'agevolazione è cumulabile con altri contributi (ItaliaOggi 19/1/2015)

Il credito d'imposta non costituisce aiuto di Stato, a eccezione che per le imprese start-up innovative, incubatori d'impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che accedono alle specifiche risorse finanziarie loro riservate. Pertanto, se il credito è concesso sulle risorse di carattere generale e non su quelle riservate alle suddette tipologie di imprese, non concorre a formare cumulo con altri aiuti di Stato