4044 - COVID, contributo a fondo perduto ed imprese in difficoltà - Agenzia delle entrate circolare 15/E del 6/6/2020

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 15/E del 13/6/2020


Oggetto: Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

7. Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Le disposizioni previste nell’articolo oggetto di commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Nella Comunicazione, sezione 3.1, si riporta che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

In particolare, l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.

L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Inoltre, agli aiuti concessi a imprese operanti in specifici settori si applicano ulteriori condizioni e soglie più basse (ad esempio euro 100.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Se un'impresa opera in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, dovrà essere assicurato con mezzi adeguati, come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di euro 800.000 per impresa. Non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di euro 120.000 per l’impresa se è attiva nei settori per i quali sono previste soglie più basse.

Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Tutti i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.